Art. 42 Direzioni regionali Musei 1. Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3. A tal fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 43, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3. 2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati; c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale; d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendone funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati; f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi di istituto; g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita'; h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t); m) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei; n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale; p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; q) approva, su proposta del Segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa; r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 43 del presente decreto; s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi; u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali; v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; z) svolge le funzioni di stazione appaltante. 3. Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni della Direzione regionale Musei sono svolte dalla Direzione Musei statali della citta' di Roma, ufficio di livello dirigenziale non generale. 4. Le Direzioni regionali Musei e la Direzione Musei statali della citta' di Roma costituiscono centri di costo del centro di responsabilita' «Direzione generale Musei». 5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di venti e operano in una o piu' Regioni o in una citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore regionale Musei possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.» - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13;