Art. 42 
 
 
                      Direzioni regionali Musei 
 
  1. Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non
generale, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale
Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico
di fruizione e di valorizzazione degli istituti e  dei  luoghi  della
cultura in consegna allo Stato o  allo  Stato  comunque  affidati  in
gestione,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  agli  istituti   di   cui
all'articolo 33, comma 2, lettera a), e  comma  3.  A  tal  fine,  il
direttore  regionale  riunisce  periodicamente  in  conferenza,   con
cadenza almeno mensile, anche in  via  telematica,  i  direttori  dei
Musei di cui all'articolo 43, insistenti nella regione,  ivi  inclusi
quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3. 
  2. Il direttore regionale, oltre ai compiti  individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  svolge,  in  particolare,  le
seguenti funzioni: 
    a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte  le  attivita'
di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione  del  sistema
museale nazionale nel territorio regionale; 
    b) promuove la  costituzione  di  un  sistema  museale  regionale
integrato, favorendo la creazione di reti  museali  comprendenti  gli
istituti  e   luoghi   della   cultura   statali   e   quelli   delle
amministrazioni pubbliche  presenti  nel  territorio  di  competenza,
nonche' di altri soggetti pubblici e privati; 
    c) garantisce omogeneita' di servizi e  di  standard  qualitativi
nell'intero sistema museale regionale; 
    d)  sovraintende  alla  definizione,  da  parte  del   rispettivo
direttore, del progetto culturale di  ciascun  museo  o  luogo  della
cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in
modo  da  garantire  omogeneita'  e  specificita'  di   ogni   museo,
favorendone  funzione  di  luoghi  vitali,   inclusivi,   capaci   di
promuovere lo sviluppo della cultura; 
    e) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  43,  comma  4,
lettera c),  stabilisce,  nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 18, comma 2, lettera  p),  l'importo  dei  biglietti  di
ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti  pubblici
e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura
di  propria  competenza,  ivi  inclusi  quelli  aperti  al   pubblico
afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera  a),
sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti,  nonche'
i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 33,  comma
2, lettera a), e 3, interessati; 
    f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi  della
cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al  pubblico
afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera  a),
in modo da assicurare la piu' ampia  fruizione,  nel  rispetto  delle
linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  p),  sentiti  i
rispettivi capi di istituto; 
    g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione  e  nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione  attiva  degli  utenti  e   assicurando   la   massima
accessibilita'; 
    h) assicura la piena collaborazione  con  la  Direzione  generale
Musei, il Segretario regionale, i direttori dei musei  aventi  natura
di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; 
    i) opera in stretta connessione con gli altri  uffici  periferici
del Ministero e gli enti territoriali e  locali,  anche  al  fine  di
incrementare  la  collezione  museale  con  nuove  acquisizioni,   di
organizzare  mostre  temporanee,  e  di   promuovere   attivita'   di
catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; 
    l) autorizza il prestito dei beni culturali delle  collezioni  di
propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio  nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma  2,  lettera
b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e
comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13,  comma  2,
lettera t); 
    m) autorizza le  attivita'  di  studio  e  di  pubblicazione  dei
materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della
cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei; 
    n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal  Direttore
generale  Musei,  l'affidamento  diretto  o  in   concessione   delle
attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali,
ai sensi dell'articolo 115 del Codice; 
    o) promuove la  definizione  e  la  stipula,  nel  territorio  di
competenza, degli accordi di valorizzazione di cui  all'articolo  112
del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto  ad  ambiti
territoriali definiti, al fine di individuare strategie  e  obiettivi
comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i  conseguenti  piani
strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni
culturali    di    pertinenza    pubblica,    promuovendo    altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle  infrastrutture
e dei settori produttivi collegati; a  tali  fini,  definisce  intese
anche con i responsabili degli Archivi di Stato e  delle  biblioteche
statali aventi sede nel territorio regionale; 
    p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali
eventualmente  competenti,  le  Regioni,  gli  altri  enti   pubblici
territoriali  e  i  privati   interessati,   per   regolare   servizi
strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione  di
beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili  non
imprenditoriali  per  la  gestione  di  uffici   comuni   e   tramite
convenzioni con le associazioni culturali o di  volontariato,  dotate
di  adeguati  requisiti,  che  abbiano  per  statuto   finalita'   di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; 
    q) approva, su proposta del  Segretario  regionale,  e  trasmette
alla Direzione generale  Bilancio  gli  interventi  da  inserire  nei
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa; 
    r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite  della
Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi  della
cultura affidati  in  consegna  alla  competenza  dei  Musei  di  cui
all'articolo 43 del presente decreto; 
    s)  coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la  Direzione
generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni  liberali  da
parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
    t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati  rende  pubblici,
anche in via telematica; propone alla Direzione generale  Educazione,
ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione,  educazione,
formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;  collabora
altresi' alle attivita'  formative  coordinate  e  autorizzate  dalla
Direttore generale Educazione, ricerca e  istituti  culturali,  anche
ospitando attivita'  di  tirocinio  previste  da  dette  attivita'  e
programmi formativi; 
    u)  provvede  a  definire  strategie  e   obiettivi   comuni   di
valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza,  e
promuove l'integrazione dei percorsi culturali  di  fruizione  e,  in
raccordo con  il  Segretario  regionale,  dei  conseguenti  itinerari
turistico-culturali; 
    v) amministra e controlla i beni dati in consegna  agli  istituti
assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche
i relativi interventi conservativi, fermo restando  quanto  stabilito
dall'articolo 41, comma 1, lettera b);  concede  altresi'  l'uso  dei
medesimi beni culturali, ai sensi  degli  articoli  106  e  107,  del
Codice; 
    z) svolge le funzioni di stazione appaltante. 
  3. Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni  della  Direzione
regionale Musei sono  svolte  dalla  Direzione  Musei  statali  della
citta' di Roma, ufficio di livello dirigenziale non generale. 
  4. Le Direzioni regionali Musei e la Direzione Musei statali  della
citta'  di  Roma  costituiscono  centri  di  costo  del   centro   di
responsabilita' «Direzione generale Musei». 
  5.  Le  Direzioni  regionali   Musei,   individuate   con   decreto
ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di venti e  operano
in una o piu' Regioni o in una citta'  metropolitana,  ad  esclusione
delle Regioni  Sicilia,  Trentino-Alto  Adige  e  Valle  d'Aosta.  Le
funzioni di Direttore regionale Musei possono essere attribuite anche
ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma  3,
con l'atto di conferimento  dei  relativi  incarichi  e  senza  alcun
ulteriore emolumento accessorio. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  106  e  107  del
          decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1.  Lo
          Stato, le regioni e gli altri  enti  pubblici  territoriali
          possono concedere l'uso dei beni culturali che  abbiano  in
          consegna,   per   finalita'   compatibili   con   la   loro
          destinazione culturale, a singoli richiedenti. 
              2. Per i beni in consegna al  Ministero,  il  Ministero
          determina  il  canone   dovuto   e   adotta   il   relativo
          provvedimento. 
              2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati  al  comma
          2, la concessione in uso e' subordinata  all'autorizzazione
          del Ministero, rilasciata a condizione che il  conferimento
          garantisca la conservazione e  la  fruizione  pubblica  del
          bene e sia assicurata la compatibilita' della  destinazione
          d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
          Con l'autorizzazione possono  essere  dettate  prescrizioni
          per la migliore conservazione del bene. 
              Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione  di
          beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli  altri
          enti   pubblici   territoriali   possono   consentire    la
          riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei  beni
          culturali  che  abbiano  in  consegna,   fatte   salve   le
          disposizioni di cui al comma  2  e  quelle  in  materia  di
          diritto d'autore. 
              2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione  di  beni
          culturali che consista nel  trarre  calchi,  per  contatto,
          dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere,
          di  qualunque  materiale  tali  beni  siano   fatti.   Tale
          riproduzione e' consentita solo in via  eccezionale  e  nel
          rispetto delle modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
          ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
          del soprintendente, i calchi da copie degli originali  gia'
          esistenti  nonche'  quelli  ottenuti   con   tecniche   che
          escludano il contatto diretto con l'originale.» 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  si  vedano  le  note
          all'art. 13;