Art. 43 
 
 
   Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura 
 
  1. I musei, i parchi archeologici,  le  aree  archeologiche  e  gli
altri luoghi della cultura di appartenenza statale  sono  istituzioni
permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della  societa'  e  del
suo sviluppo.  Sono  aperti  al  pubblico  e  compiono  ricerche  che
riguardano le testimonianze materiali e immateriali  dell'umanita'  e
del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e  le
espongono a fini di studio, educazione e  diletto,  promuovendone  la
conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica. 
  2. Gli istituti e i luoghi  di  cui  al  comma  1  sono  dotati  di
autonomia  tecnico-scientifica  e  svolgono  funzioni  di  tutela   e
valorizzazione delle raccolte  in  loro  consegna,  assicurandone  la
pubblica fruizione. Sono dotati  di  un  proprio  statuto  e  possono
sottoscrivere, anche per fini  di  didattica,  convenzioni  con  enti
pubblici e istituti di studio e ricerca. 
  3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati  di  autonomia
speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente
dalla  Direzione  generale  Musei;  la  Biblioteca  e  il   Complesso
monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente  dalla  Direzione
generale Biblioteche e diritto d'autore. Gli istituti e i  luoghi  di
cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni
delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati
o espressamente attribuiti  alle  Soprintendenze  Archeologia,  belle
arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero. 
  4. In particolare, il direttore di istituti  o  luoghi  di  cui  al
comma  1,  che  siano  uffici  di  livello  dirigenziale   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 3, oltre  ai  compiti  individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni: 
    a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte  le  attivita'
di gestione del museo, ivi  inclusa  l'organizzazione  di  mostre  ed
esposizioni,  nonche'  di  studio,  valorizzazione,  comunicazione  e
promozione del patrimonio museale; 
    b) cura il progetto  culturale  del  museo,  facendone  un  luogo
vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura; 
    c) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  42,  comma  2,
lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di  ingresso,  sentita
la Direzione generale Musei e la  Direzione  regionale  Musei  e  nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma  2,  lettera
p); 
    d) stabilisce  gli  orari  di  apertura  del  museo  in  modo  da
assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera p); 
    e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione  e  nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze
di conoscenza; 
    f) assicura la piena collaborazione  con  la  Direzione  generale
Musei, il Segretario regionale, il direttore  regionale  Musei  e  le
Soprintendenze; 
    g) assicura  una  stretta  relazione  con  il  territorio,  anche
nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le  altre  iniziative,
anche al  fine  di  incrementare  la  collezione  museale  con  nuove
acquisizioni,  di  organizzare  mostre  temporanee  e  di  promuovere
attivita'  di   catalogazione,   studio,   restauro,   comunicazione,
valorizzazione; 
    h) autorizza il prestito dei beni culturali delle  collezioni  di
propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma  2,  lettera
b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale  Musei,
e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,
lettera t); 
    i) autorizza le  attivita'  di  studio  e  di  pubblicazione  dei
materiali esposti e/o conservati presso il museo; 
    l) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal  Direttore
generale  Musei,  l'affidamento  diretto  o  in   concessione   delle
attivita' e dei servizi pubblici  di  valorizzazione  del  museo,  ai
sensi dell'articolo 115 del Codice; 
    m)  coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la  Direzione
generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni  liberali  da
parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
    n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati  rende  pubblici,
anche in via telematica; propone alla Direzione generale  Educazione,
ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione,  educazione,
formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;  collabora
altresi' alle attivita'  formative  coordinate  e  autorizzate  dalla
Direttore generale Educazione, ricerca e  istituti  culturali,  anche
ospitando attivita'  di  tirocinio  previste  da  dette  attivita'  e
programmi formative; 
    o) amministra e controlla i beni dati in consegna  agli  istituti
assegnati all'istituto o al luogo della cultura  da  lui  diretto  ed
esegue sugli stessi anche i relativi interventi  conservativi,  fermo
restando quanto stabilito dall'articolo  41,  comma  1,  lettera  b),
concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali,  ai  sensi  degli
articoli 106 e 107, del Codice; 
    p) svolge le funzioni di stazione appaltante. 
  5. I direttori  dei  parchi  archeologici  di  rilevante  interesse
nazionale esercitano, nel territorio di rispettiva competenza,  anche
le funzioni spettanti ai Soprintendenti  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo  esercita
altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti  Archeologia,  belle
arti e paesaggio sull'area archeologica di  cui  all'accordo  tra  il
Ministero  e  Roma   Capitale   per   la   valorizzazione   dell'area
archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015. 
  6. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del  comma  5,  primo
periodo, i parchi e le aree archeologiche che sono uffici di  livello
dirigenziale generale sono sottoposti all'attivita'  di  indirizzo  e
coordinamento della Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio;  quelli  che  sono  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  sono  sottoposti  all'attivita'  di  direzione,  indirizzo,
coordinamento e controllo della medesima Direzione. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per l'art. 112 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19; 
              - Per l'art. 115 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18; 
              - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 42; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  si  vedano  le  note
          all'art. 13;