Art. 45 
 
 
                          Archivi di Stato 
 
  1.   Gli   Archivi   di   Stato   sono    dotati    di    autonomia
tecnico-scientifica e svolgono funzioni di  tutela  e  valorizzazione
dei beni archivistici in loro  consegna,  assicurandone  la  pubblica
fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi,  correnti  e  di
deposito, dello Stato. Gli Archivi di  Stato  possono  sottoscrivere,
anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti
di studio e ricerca. 
  2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni  e  servizi
in economia ed effettuano lavori di importo non superiore  a  100.000
euro. 
  3. In caso di assenza di  personale  tecnico-amministrativo  o  per
altre esigenze di  carattere  organizzativo,  gli  Archivi  di  Stato
possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione  del  decreto  ministeriale   di   approvazione   della
programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di  stazione
appaltante per le attivita' di cui al comma 2. 
  4. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono  essere  individuati  gli
Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello  non
generale. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  si  vedano  le  note
          all'art. 13;