Art. 46 Biblioteche 1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita. 2. Le Biblioteche pubbliche statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro. 4. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attivita' di cui al comma 3. 5. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore puo' attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o piu' altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione. 6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 46: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13;