Art. 46 
 
 
                             Biblioteche 
 
  1.  Le  Biblioteche  pubbliche  statali,  uffici  periferici  della
Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, svolgono  funzioni
di  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  bibliografico,
assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono  dotate  di  autonomia
tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti  tenuto  conto  della
specificita' delle raccolte,  della  tipologia  degli  utenti  e  del
contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita. 
  2. Le Biblioteche pubbliche statali  possono  sottoscrivere,  anche
per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici  e  istituti  di
studio e ricerca. 
  3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni
e servizi in  economia  ed  effettuano  interventi  conservativi  sul
patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di
importo non superiore a 100.000 euro. 
  4. In caso di assenza di  personale  tecnico-amministrativo  o  per
altre esigenze di carattere organizzativo, le  Biblioteche  pubbliche
statali possono chiedere  al  Segretariato  regionale,  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale  di  approvazione
della programmazione degli interventi, di  svolgere  le  funzioni  di
stazione appaltante per le attivita' di cui al comma 3. 
  5. Al fine  di  assicurare  il  buon  andamento  degli  istituti  e
l'ottimizzazione  delle  risorse  ad  essi  assegnate,  il  Direttore
generale Biblioteche e diritto d'autore puo' attribuire ai  direttori
delle biblioteche uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  il
coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una  o  piu'
altre biblioteche di quelle presenti nel  territorio  della  medesima
regione. 
  6. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate  le  Biblioteche
pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non
generale. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  si  vedano  le  note
          all'art. 13;