Art. 26 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 
 
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica
di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.»; 
    b) all'articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto»  e'  sostituita
dalla parola: «cinque»; 
    c) all'articolo 5, dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del  Corpo  della
guardia di finanza, le assunzioni nel  ruolo  iniziale  del  predetto
Corpo possono essere effettuate, anche  in  eccedenza  rispetto  alla
dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle  vacanze
esistenti  nei  ruoli  sovrintendenti  e  ispettori.  Le  conseguenti
posizioni di soprannumero che si determinano nel  ruolo  appuntati  e
finanzieri sono  riassorbite  per  effetto  delle  cessazioni  e  dei
passaggi, per qualunque causa, del personale  del  predetto  ruolo  a
quelli superiori.»; 
    d) all'articolo 6, comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis)  assenza
di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto
fisico, non conseguenti a interventi di  natura  comunque  sanitaria,
lesivi del decoro dell'uniforme o  della  dignita'  della  condizione
dell'appartenente  al  Corpo  della  guardia  di   finanza   di   cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 
      2) alla lettera i), le parole:  «delle  qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  requisiti  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
      3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica  amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro  alle  dipendenze
delle   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di   procedimento
disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate  o  di  polizia»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  a  eccezione  dei  proscioglimenti   per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
contingente per il quale si concorre»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al comma 2: 
        1.1) dopo le  parole:  «soccorso  alpino»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e  Pronto
Impiego (A.T.P.I.)»; 
        1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite  dalle
seguenti: «le predette specialita' nel limite massimo di  180  unita'
annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3»; 
      2) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Decorso  il
termine di cui al comma 3, lettera  c),  le  graduatorie  redatte  al
termine del concorso cessano di avere validita'.»; 
    f) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, dopo le parole:  «i  lavori  della  commissione»
sono aggiunte le seguenti: «permanente di  avanzamento  di  cui  agli
articoli 55-bis e 55-ter»; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Se
eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter
addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento  sospende  la
valutazione, indicandone i motivi.»; 
    g) all'articolo 18: 
      1) al comma 2, dopo le  parole:  «svolge  mansioni  esecutive,»
sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»; 
      2) al comma  3-bis,  la  parola:  «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei»; 
    h) all'articolo 21, comma 2, lettera c), la parola:  «quinto»  e'
sostituita dalla seguente: «sesto»; 
    i) all'articolo 28, comma 2, lettera c), la parola:  «quinto»  e'
sostituita dalla seguente: «quarto»; 
    l) all'articolo 36: 
      1) al comma 1, lettera b): 
        1.1) al numero 6), le parole: «delle  qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  requisiti  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
        1.2) dopo il numero  8)  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis)
assenza di tatuaggi o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della
condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 
        1.3) numero 9), dopo le  parole:  «pubblica  amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro  alle  dipendenze
delle   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di   procedimento
disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate  o  di  Polizia»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  a  eccezione  dei  proscioglimenti   per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
contingente per il quale si concorre»; 
      2) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
        «5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma  1  e  di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi
per la nomina a esecutore e archivista in servizio  permanente  della
Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: 
          a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni  18  e  non
superiore ad anni 40. Per il personale in servizio  nel  Corpo  della
guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e'
elevato a 45 anni; 
          b) di non essere stati  giudicati  non  idonei  a  prestare
servizio nel medesimo complesso bandistico.»; 
    m) all'articolo 37: 
      1) al comma 4: 
        1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse; 
        1.2) la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  nel
massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite
delle vacanze organiche nel ruolo  ispettori  nell'anno  in  cui  gli
aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al  grado  di  maresciallo,
fermo  restando  il  numero  di  assunzioni  annualmente  autorizzate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»; 
        1.3) la lettera b) e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  per
ricoprire i posti resisi  comunque  disponibili,  nei  trenta  giorni
dall'inizio del corso di  cui  all'articolo  44,  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;»; 
      2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Decorso  il
termine di cui al comma 4, lettera  b),  le  graduatorie  redatte  al
termine del concorso cessano di avere validita'.»; 
    n) all'articolo  46,  comma  4,  le  parole:  «nei  venti  giorni
dall'inizio»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «nel   periodo
corrispondente a un nono della durata»; 
    o) all'articolo 48, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Ai  fini  del  presente   comma,   il   periodo   indicato
all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata
del corso.»; 
    p) all'articolo 49: 
      1) al comma 5: 
        1.1) le parole: «all'art. 31 della legge 10 maggio  1983,  n.
212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»; 
        1.2) dopo le parole: «da  tre  appuntati»  sono  aggiunte  le
seguenti: «scelti qualifica speciale»; 
      2) al comma 8: 
        2.1) le parole: «inidoneita' fisica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «inidoneita' psico-fisica»; 
        2.2)  dopo  le  parole:  «al  servizio  incondizionato»  sono
aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternita'»; 
        2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora  la
ferma sia prolungata  per  imputazione  in  procedimento  penale,  la
concessione  di  tale  beneficio  non   condiziona   le   valutazioni
concernenti  la  successiva  istanza  di   ammissione   in   servizio
permanente  e  non  preclude   la   possibilita'   di   disporre   il
proscioglimento dalla ferma.»; 
      3) al comma 9: 
        3.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis)  per
l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare
il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 
        3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto  a  procedimento
penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato  in  procedimento
penale ovvero sottoposto a procedimento»; 
      4) al comma 10: 
        4.1) le parole: «l'idoneita' fisica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'idoneita' psico-fisica»; 
        4.2)  dopo  la  parola:  «incondizionata»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, quello nei cui confronti sia  terminato  il  periodo  di
congedo obbligatorio per maternita'»; 
        4.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  caso  di
conclusione  del  procedimento  penale,  la   domanda   puo'   essere
presentata   soltanto   successivamente   alla   definizione    della
conseguente posizione disciplinare.»; 
      5) al comma 13: 
        5.1)  la  parola:  «art.»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«articolo»; 
        5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono  aggiunte  le
seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»; 
        5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza»  sono
sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori,  compreso
l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»; 
    q) all'articolo 56: 
      1) al comma 1, dopo le parole:  «dall'articolo  55,  comma  2,»
sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Se  eccezionalmente
la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla
pronuncia del  giudizio  sull'avanzamento  sospende  la  valutazione,
indicandone i motivi.»; 
    r) all'articolo 68-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, dopo le parole:  «appuntati  e  finanzieri,»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «compatibilmente   con   le   esigenze
dell'Amministrazione,»; 
        1.2) la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  dal
contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita'
fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla
competente  autorita'  sanitaria   militare   marittima,   e   previo
superamento di apposito esperimento  marinaresco.  In  tal  caso,  la
relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di
aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo  di
studio,  dalla  titolarita'  di  specializzazioni,   abilitazioni   o
brevetti in uso nel contingente di  mare  del  Corpo  medesimo  e  di
quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»; 
        1.3) alla lettera b): 
          1.3.1)  al  numero  1),  prima  delle  parole:  «dichiarato
dall'autorita' sanitaria» e' aggiunta la seguente: «se»; 
          1.3.2) il numero 2) e' sostituito  dal  seguente:  «2)  per
motivi  non  riconducibili  a  cause  di  carattere  sanitario,   con
decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»; 
        1.4) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: 
          a) fermi restando i requisiti di cui al  comma  1,  lettera
a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare  puo'
essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore  a
35 anni, di cui devono essere  in  possesso  gli  aspiranti  all'atto
della presentazione della domanda; 
          b) all'esito della definizione della procedura  di  cui  al
comma 1, e' disposto il transito di contingente.»; 
        1.5) il comma 3 e' abrogato; 
    s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
vincitori dello  stesso  concorso  che  hanno  frequentato  corsi  di
formazione articolati  in  piu'  cicli  aventi  identico  ordinamento
didattico per  effetto  di  quanto  previsto  dal  bando  concorsuale
emanato in data  antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  del
medesimo  comma  1,  qualora   tali   cicli   siano   stati   avviati
successivamente a tale ultima data. 
      1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per
i corsi formativi per allievo finanziere di  cui  all'articolo  8,  a
tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai  soli  fini  giuridici,  la
data di arruolamento  degli  incorporati  del  primo  ciclo,  da  cui
decorre la  ferma  volontaria  prevista  dal  comma  5  del  predetto
articolo 8.». 
    2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle  A,
D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10  allegate  al  presente
decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 26: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12,
          18, 21, 28, 36, 37, 46, 48, 49, 56,  68-bis  e  80-ter  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati  e
          finanzieri"). - 1. Tenuto conto della  forza  organica  del
          ruolo Finanzieri e Appuntati del  Corpo  della  guardia  di
          finanza indicata nella tabella H  allegata  alla  legge  28
          febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli  di  cui  al
          presente  decreto,  la  consistenza  organica   del   ruolo
          "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e'
          pari a 23.313 unita'. 
                1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza
          organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.». 
                «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
          "appuntati e finanzieri"). - 1. Agli appartenenti al  ruolo
          "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  agente   di   polizia
          giudiziaria, agente  di  polizia  tributaria  e  agente  di
          pubblica sicurezza. 
                2. Il personale di cui al  comma  1  svolge  mansioni
          esecutive,   con   i   margini   di   iniziativa    e    di
          discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo'
          altresi' esercitare incarichi di  comando  di  uno  o  piu'
          militari, nonche' compiti  di  insegnamento,  formazione  e
          istruzione del personale del medesimo Corpo,  in  relazione
          alla professionalita' posseduta. 
                2-bis. Gli appuntati scelti che maturano cinque  anni
          di  anzianita'  nel  grado  conseguono  la   qualifica   di
          "qualifica  speciale".  La  qualifica  e'   attribuita,   a
          decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del
          requisito di anzianita' di grado,  con  determinazione  del
          Comandante generale della guardia di finanza. Si  applicano
          gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche'
          l'art. 15 delle norme di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura penale,  approvate  con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
                2-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, previa verifica del possesso  dei  requisiti  da
          parte  della  Commissione  di  cui  all'art.  55-bis,  agli
          appuntati scelti che: 
                  a)  abbiano  riportato  in  sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  non
          inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                  b)  non  abbiano  riportato   nell'ultimo   biennio
          sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu'
          gravi della "consegna"; 
                2-ter.1. Al personale non in possesso  dei  requisiti
          di cui al comma  2-ter,  la  qualifica  e'  attribuita  con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  maturazione
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  comma  2-ter,  ferme
          restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il
          possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis. 
                2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale"  ha
          rango  preminente  sul  parigrado  non  in  possesso  della
          medesima qualifica. In presenza di  piu'  appuntati  scelti
          "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
          nella medesima qualifica. 
                2-quinquies.  In  relazione  al  qualificato  profilo
          professionale  raggiunto,  l'appuntato  scelto   "qualifica
          speciale"  e'  principalmente  impiegato  in  incarichi  di
          maggiore   responsabilita'   nell'ambito   del   ruolo   di
          appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in
          compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in
          servizi  non  operativi,   al   fine   di   assicurare   la
          funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle  attivita'
          istituzionali.». 
                «Art. 5 (Accesso al ruolo "appuntati e  finanzieri").
          - 1. Il reclutamento del personale  appartenente  al  ruolo
          "appuntati e  finanzieri"  e'  disposto,  annualmente,  nel
          limite delle prevedibili vacanze nell'organico  del  ruolo,
          alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a
          finanziere. 
                1-bis. Al fine di garantire  la  piena  funzionalita'
          del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo
          iniziale del  predetto  Corpo  possono  essere  effettuate,
          anche in eccedenza rispetto  alla  dotazione  organica  del
          medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei
          ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti  posizioni
          di soprannumero che si determinano nel  ruolo  appuntati  e
          finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni  e
          dei  passaggi,  per  qualunque  causa,  del  personale  del
          predetto ruolo a quelli superiori.». 
                «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al Corso).  -  1.
          L'ammissione al corso per la  promozione  a  finanziere  ha
          luogo mediante un concorso al quale possono essere  ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) cittadinanza italiana e  godimento  dei  diritti
          civili e politici; 
                  b) eta', alla data indicata nel bando di  concorso,
          non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
                  d)  idoneita'   fisico-attitudinale   al   servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza; 
                  d-bis) assenza di tatuaggi o  di  altre  permanenti
          alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
          a interventi  di  natura  comunque  sanitaria,  lesivi  del
          decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione
          dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di  cui
          all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito  dal  bando  di
          concorso; 
                  e) rientrare nei parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
                  f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
          secondo grado che consente l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento della laurea; 
                  g)   non   essere,   alla    data    dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  ovvero  non  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai sensi  dell'art.  444
          del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne'
          essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
                  h)   non   trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico  di
          finanziere; 
                  i) essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
          26 della legge 1° febbraio 1989, n.  53.  A  tal  fine,  il
          Corpo  della  guardia  di   finanza   accerta,   d'ufficio,
          l'irreprensibilita'  del  comportamento  del  candidato  in
          rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
          causa  di  esclusione   dall'arruolamento   anche   l'esito
          positivo agli accertamenti diagnostici, la guida  in  stato
          di ebbrezza costituente reato, l'uso  o  la  detenzione  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico,
          anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
                  l)  non  essere  stato  destituito,  dispensato   o
          dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso   una   Pubblica
          amministrazione,  licenziato  dal  lavoro  alle  dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni a seguito  di  procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
          di bordo o al volo, qualora compatibili con il  contingente
          per il quale si concorre; 
                  m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva; 
                  m-bis)  non  essere  stato  dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie, scuole o  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate o di polizia.». 
                «Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei  bandi  di
          concorso  per  l'arruolamento  degli  allievi   finanzieri,
          indetti con determinazione del  Comandante  generale  della
          guardia di finanza, sono stabiliti: 
                  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere  a
          concorso; 
                  b) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della domanda di ammissione al concorso; 
                  c) le date entro  le  quali  gli  aspiranti  devono
          possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
          l'ammissione al concorso; 
                  d) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della documentazione comprovante il  possesso
          dei requisiti; 
                  e) la composizione della commissione  giudicatrice,
          ripartita in  sottocommissioni,  presieduta  e  formata  da
          personale in servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
          con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'  esperti  o
          docenti nelle materie o prove oggetto  di  valutazione,  in
          servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da  non
          piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
                  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e  di
          esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; 
                  g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e  di
          valutazione delle prove e delle fasi  concorsuali,  nonche'
          l'ordine di successione delle stesse; 
                  h) i titoli che  devono  essere  valutati  ai  fini
          della redazione delle graduatorie finali di merito. 
                2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di
          soccorso  alpino  e  della  componente  specialistica  Anti
          Terrorismo e Pronto  Impiego  (A.T.P.I.)  del  Corpo  della
          guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui
          ai medesimi articoli 703 e 2199 non  operano  per  i  posti
          messi a concorso per le  predette  specialita'  nel  limite
          massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la  dotazione
          organica di cui all'art. 3. 
                3. Con determinazioni del Comandante  generale  della
          guardia di finanza: 
                  a) e'  nominata  la  commissione  giudicatrice  dei
          concorsi; 
                  b) sono approvate le graduatorie, distinte  per  le
          tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati  vincitori
          del concorso i  candidati  che  nell'ordine  delle  singole
          graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a
          concorso; 
                  c) possono essere dichiarati vincitori del concorso
          altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
          ricoprire i posti resisi comunque disponibili,  nei  trenta
          giorni  dall'inizio  dei  corsi  di   formazione,   tra   i
          concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; 
                  d)  sono  stabilite  la  durata,  le  modalita'  di
          svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi. 
                  4. Decorso il termine di cui al  comma  3,  lettera
          c), le graduatorie redatte al termine del concorso  cessano
          di avere validita'. 
                  5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
          si osservano  le  norme  concernenti  i  pubblici  concorsi
          laddove compatibili con la  specificita'  del  Corpo  della
          guardia di finanza. A tal fine il bando di  concorso  tiene
          conto anche delle esigenze di  funzionalita'  del  medesimo
          Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
          amministrativa.». 
                  «Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione  e
          della promozione). - 1.  Qualora  durante  i  lavori  della
          commissione permanente di avanzamento di cui agli  articoli
          55-bis e 55-ter il personale indicato all'art. 10  venga  a
          trovarsi in una delle  condizioni  previste  dall'art.  11,
          comma 1, lettere a),  b)  e  c).  La  medesima  commissione
          sospende la valutazione. 
                  1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui  al
          comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia  del
          giudizio   sull'avanzamento   sospende   la    valutazione,
          indicandone i motivi. 
                  2. E' altresi' sospesa la promozione  del  militare
          che successivamente alla valutazione venga  a  trovarsi  in
          una  delle  condizioni  previste  dall'art.  11,  comma  1,
          lettere a), b) e c). 
                  3. Della  predetta  sospensione  della  valutazione
          ovvero  della  promozione  e   dei   motivi   che   l'hanno
          determinata, e data comunicazione al militare interessato. 
                  4.  La  sospensione  della  promozione  annulla  la
          valutazione gia' effettuata. 
                  5. Il provvedimento di sospensione della promozione
          e' adottato  con  determinazione  del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza. 
                  6. Al venire  meno  delle  cause  sospensive  della
          valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette
          cause  non  comportino  la  cessazione  dal  servizio,   il
          militare, se ha mantenuto i requisiti di cui  alla  tabella
          "B" allegata al presente decreto, e' valutato o  nuovamente
          valutato. Se giudicato idoneo, consegue la  promozione  con
          la decorrenza che gli sarebbe  spettata  se  non  si  fosse
          manifestata la causa di sospensione.». 
                  «Art. 18 (Funzioni del  personale  appartenente  al
          ruolo "sovrintendenti"). - 1. Agli  appartenenti  al  ruolo
          "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale
          di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia  tributaria
          e di agente di pubblica sicurezza. 
                  2. Il personale di cui al comma 1  svolge  mansioni
          esecutive, anche qualificate e complesse,  richiedenti  una
          adeguata preparazione professionale  e  con  i  margini  di
          iniziativa e discrezionalita' inerenti alle  qualifiche  di
          ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria,  nonche'  di
          agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono
          essere affidati il comando di  uno  o  piu'  militari,  cui
          impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui
          risponde, nonche'  compiti  di  carattere  operativo  e  di
          insegnamento, formazione e  istruzione  del  personale  del
          Corpo in  relazione  alla  professionalita'  posseduta.  Lo
          stesso  collabora,  altresi',  con   i   propri   superiori
          gerarchici,  con  possibilita'  di  sostituire  il  proprio
          superiore  diretto  in  caso  di   temporanea   assenza   o
          impedimento. 
                  3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni  di  cui
          ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che
          implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza,  maggiori
          livelli di  responsabilita'  e  di  apporto  professionale,
          incarichi operativi di  piu'  elevato  impegno  nonche'  il
          comando di piccole unita' operative,  in  sostituzione  del
          proprio superiore diretto del ruolo ispettori  in  caso  di
          assenza o impedimento. 
                  3-bis. I brigadieri capo che maturano sei  anni  di
          anzianita' nel grado conseguono la qualifica di  "qualifica
          speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del
          requisito  di  anzianita'  di  grado  e,  in  relazione  al
          qualificato   profilo   professionale    raggiunto,    sono
          principalmente   impiegati   in   incarichi   di   maggiore
          responsabilita' nell'ambito del ruolo  di  appartenenza.  I
          medesimi possono essere impiegati altresi'  in  compiti  di
          coordinamento del personale dipendente,  anche  in  servizi
          non operativi, al fine di assicurare la  funzionalita'  dei
          reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.  La
          qualifica e' attribuita con determinazione  del  Comandante
          generale  della  guardia  di  finanza.  Si  applicano   gli
          articoli 55, 56 e 59, nonche'  l'art.  15  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271. 
                  3-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  3-bis  si
          applicano, previa verifica del possesso  dei  requisiti  da
          parte  della  Commissione  di  cui  all'art.   55-bis,   ai
          brigadieri capo che: 
                  a)  abbiano  riportato  in  sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  non
          inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                  b)  non  abbiano  riportato   nell'ultimo   biennio
          sanzioni penali per delitto non colposo  disciplinari  piu'
          gravi della "consegna"; 
                3-ter. 1. Al personale non in possesso dei  requisiti
          di cui al comma  3-ter,  la  qualifica  e'  attribuita  con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  maturazione
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  comma  3-ter,  ferme
          restando le  condizioni  per  l'iscrizione  a  ruolo  e  il
          possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis. 
                3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale"  ha
          rango  preminente  sul  parigrado  non  in  possesso  della
          medesima qualifica. In presenza  di  piu'  brigadieri  capo
          "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
          nella medesima qualifica.». 
                «Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi  di
          concorso,  indetti  con   determinazione   del   Comandante
          generale della guardia di finanza, sono stabiliti: 
                  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere  a
          concorso; 
                  b) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della domanda di ammissione al concorso; 
                  c) le date entro  le  quali  gli  aspiranti  devono
          possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
          l'ammissione al concorso; 
                  d) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della documentazione comprovante il  possesso
          dei requisiti; 
                  e) la composizione della commissione  giudicatrice,
          ripartita in  sottocommissioni,  presieduta  e  formata  da
          personale in servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
          con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'  esperti  o
          docenti nelle materie o prove oggetto  di  valutazione,  in
          servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da  non
          piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
                  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e  di
          esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; 
                  g) per i soli concorsi di cui all'art. 19, comma 1,
          lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di
          valutazione delle prove e delle fasi  concorsuali,  nonche'
          l'ordine di successione delle stesse; 
                  h) i titoli che  devono  essere  valutati  ai  fini
          della redazione delle graduatorie finali di merito. 
                2. Con determinazioni del Comandante  generale  della
          guardia di finanza: 
                  a) e'  nominata  la  commissione  giudicatrice  dei
          concorsi; 
                  b) sono approvate le graduatorie, distinte  per  le
          tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati  vincitori
          del concorso i  candidati  che  nell'ordine  delle  singole
          graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a
          concorso. A parita' di punteggio  prevalgono,  nell'ordine,
          il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita'  di  servizio
          nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita'
          anagrafica; 
                  c) possono essere dichiarati vincitori del concorso
          altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie  per
          ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel  periodo
          corrispondente  a  un  sesto  della  durata  dei  corsi  di
          formazione  di  cui  all'art.   27,   tra   i   concorrenti
          precedentemente dichiarati vincitori. 
                2-bis. La nomina a vincitore di concorso e'  revocata
          nei confronti del candidato di  uno  dei  concorsi  di  cui
          all'art.  19,  comma  1,  lettere  a)  e  b),   che,   dopo
          l'approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito,  ha
          effettuato il transito di contingente  ai  sensi  dell'art.
          68-bis. In deroga a quanto previsto dal  presente  comma  e
          fermo restando il numero  complessivo  dei  posti  messi  a
          concorso, il candidato transitato  e'  comunque  ammesso  a
          frequentare  il  corso  di  formazione  previsto   per   il
          contingente di  destinazione  se  il  punteggio  finale  di
          merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni
          del bando di concorso, e' utile  ai  fini  della  nomina  a
          vincitore per il  medesimo  contingente.  L'incremento  dei
          posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari
          al decremento dei posti per il contingente di provenienza. 
                3. Per quanto non disciplinato dal  presente  decreto
          si osservano  le  norme  concernenti  i  pubblici  concorsi
          laddove compatibili con la  specificita'  del  Corpo  della
          guardia di finanza. A tal fine il bando di  concorso  tiene
          conto anche delle esigenze di  funzionalita'  del  medesimo
          Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
          amministrativa.». 
                «Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi).  -  1.  Gli
          ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'art. 27 possono
          ottenere, a domanda, di essere rinviati  dagli  stessi  per
          rinunzia. 
                2.  Sono   rinviati   dai   corsi,   d'autorita',   i
          frequentatori che: 
                  a)  dimostrino,  in  qualsiasi  momento,   di   non
          possedere le qualita'  necessarie  per  ben  esercitare  le
          funzioni del nuovo grado; 
                  b)  vengano  riprovati  agli   esami   di   seconda
          sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; 
                  c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle
          attivita' didattiche per periodi, anche  non  continuativi,
          superiori a un quarto delle rispettive durate; 
                  c-bis) siano stati, per qualsiasi  motivo,  assenti
          alle sessioni di esame. 
                3. I frequentatori  rinviati  per  assenze  dovute  a
          infermita' o altre cause indipendenti dalla  loro  volonta'
          sono ammessi per un massimo di  due  volte  a  frequentare,
          alla cessazione della causa impeditiva, il  relativo  corso
          successivo senza essere considerati ripetenti. 
                4. I provvedimenti di cui ai commi  1,  2  e  3  sono
          adottati con determinazione del comandante  generale  della
          Guardia di finanza.». 
                «Art.  36  (Requisiti  per   la   partecipazione   ai
          concorsi). - 1. Al concorso di cui all'art.  35,  comma  1,
          lettera a), indetto con le modalita' di  cui  all'art.  37,
          sono ammessi: 
                  a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti  ed  al
          ruolo appuntati e finanzieri,  gli  allievi  finanzieri,  i
          finanzieri ausiliari e  gli  allievi  finanzieri  ausiliari
          nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
          della guardia di finanza che: 
                    1) non abbiano superato il trentacinquesimo  anno
          di eta'; 
                    2) siano in possesso del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi per il conseguimento della laurea; 
                    3) non abbiano  demeritato  durante  il  servizio
          prestato,   secondo    le    disposizioni    emanate    con
          determinazione del  Comandante  generale,  sulla  base  dei
          requisiti di cui all'art. 10, comma 3; 
                    4) se in servizio  permanente,  non  siano  stati
          dichiarati non idonei all'avanzamento  al  grado  superiore
          ovvero,  se  dichiarati  non  idonei  al  grado  superiore,
          abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
          e siano trascorsi almeno due anni  dalla  dichiarazione  di
          non idoneita'; 
                    5) non risultino imputati o condannati ovvero non
          abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena   ai   sensi
          dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne'  siano  o
          siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
                    6)  non  siano  sottoposti  ad  un   procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave  della   consegna,   ad   un
          procedimento disciplinare di stato  o  ad  un  procedimento
          disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271; 
                    7)  non   siano   sospesi   dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
                    7-bis)    siano    riconosciuti    in    possesso
          dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio   incondizionato
          quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; 
                  b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono  i
          seguenti requisiti: 
                    1) cittadinanza italiana e godimento dei  diritti
          civili e politici; 
                    2) eta' non inferiore ad anni 17 e non  superiore
          ad anni 26; 
                    3) rientrare nei parametri fisici correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
                    4)   non   essere,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  ovvero  non  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai sensi  dell'art.  444
          del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne'
          essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
                    5)  non  trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato di  ispettore
          del Corpo della guardia di finanza; 
                    6)  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 26 della legge 1° febbraio  1989,  n.  53.  A  tal
          fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
          l'irreprensibilita'  del  comportamento  del  candidato  in
          rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
          causa  di  esclusione   dall'arruolamento   anche   l'esito
          positivo agli accertamenti diagnostici, la guida  in  stato
          di ebbrezza costituente reato, l'uso  o  la  detenzione  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico,
          anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
                    7) possesso del diploma di istruzione  secondaria
          di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per  il
          conseguimento della laurea; 
                    8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale maresciallo  in  ferma  volontaria  del  Corpo  della
          guardia di finanza; 
                    8-bis) assenza di tatuaggi o di altre  permanenti
          alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
          a interventi  di  natura  comunque  sanitaria,  lesivi  del
          decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione
          dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di  cui
          all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito  dal  bando  di
          concorso; 
                    9) non  essere  stato  destituito,  dispensato  o
          dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso   una   Pubblica
          amministrazione,  licenziato  dal  lavoro  alle  dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni a seguito  di  procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
          di bordo o al volo, qualora compatibili con il  contingente
          per il quale si concorre; 
                    10)  non  essere  stato   dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie,  scuole,  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate e di polizia. 
                2. Il personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
          dal comma 1, lett. a), che  abbia  frequentato,  con  esito
          favorevole, il corso  motoristi  navali  presso  la  scuola
          nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
          dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a),  numero  3),
          puo' essere ammesso, a domanda, nel limite  massimo  di  un
          quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
          corso di cui all'art. 35 con esonero dalle  relative  prove
          concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
          giudicati   meritevoli   che    abbiano    conseguito    la
          specializzazione di motorista navale con maggior  punteggio
          di merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a
          parita' di punteggio,  nell'ordine,  a  quelli  di  maggior
          grado, di maggiore anzianita' di  servizio  e  di  maggiore
          eta'. 
                3. La partecipazione al concorso di cui  al  comma  2
          non e' ammessa per piu' di due volte. 
                4. Non si applicano gli aumenti dei  limiti  di  eta'
          previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
          indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
          ammessi: 
                  a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 
                    1) abbiano riportato,  nell'ultimo  triennio,  la
          qualifica almeno  di  "superiore  alla  media"  o  giudizio
          equivalente; 
                    2) non abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 
                    3) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',
          dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero
          da corsi equipollenti per il conseguimento della  nomina  a
          maresciallo; 
                    4) non risultino imputati o condannati ovvero non
          abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena   ai   sensi
          dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne'  siano  o
          siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
                    5)  non  siano  sottoposti  ad  un   procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave  della   consegna,   ad   un
          procedimento disciplinare di stato  o  ad  un  procedimento
          disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271; 
                    6)  non   siano   sospesi   dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
                    7)  non  siano  stati   dichiarati   non   idonei
          all'avanzamento al grado superiore, ovvero,  se  dichiarati
          non idonei  al  grado  superiore,  abbiano  successivamente
          conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  siano  trascorsi
          almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
                    8) siano in possesso di un diploma di  istruzione
          secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
          qualora partecipano al concorso di cui all'art.  35,  comma
          1, lettera b), n. 1),  ovvero  della  laurea  triennale  in
          discipline  economico-giuridiche  qualora  partecipano   al
          concorso di cui al successivo comma 1, lettera b),  n.  2),
          dello stesso art. 35; 
                    8-bis)    siano    riconosciuti    in    possesso
          dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio   incondizionato
          quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; 
                  b)  gli  appartenenti   al   ruolo   "appuntati   e
          finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui  alla
          precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di
          servizio nel Corpo. 
                5-bis.  Gli  aspiranti  che  presentano  domanda   di
          partecipazione per un  contingente  diverso  da  quello  di
          appartenenza non sono ammessi ai concorsi di  cui  all'art.
          35, comma 1, lettera b). 
                5-ter. I brigadieri  capo  possono  partecipare,  per
          ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui  all'art.
          35, comma 1, lettera b). 
                5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma  1
          e di  cui  all'art.  3,  commi  2  e  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la
          partecipazione ai concorsi per  la  nomina  a  esecutore  e
          archivista in servizio permanente della Banda musicale  del
          Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: 
                  a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni  18
          e non superiore ad anni 40. Per il  personale  in  servizio
          nel Corpo della guardia di  finanza,  nelle  Forze  armate,
          nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; 
                  b) di non  essere  stati  giudicati  non  idonei  a
          prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 
                6. Con determinazione del comandante  generale  della
          Guardia di finanza puo' essere disposta, in  ogni  momento,
          l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35,  comma  1,
          lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.». 
                «Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1.  Nel
          bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera  a),
          indetto con determinazione del  Comandante  generale  della
          guardia di finanza, sono stabiliti: 
                  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere  a
          concorso; 
                  b) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della domanda di ammissione al concorso; 
                  c) le date entro  le  quali  gli  aspiranti  devono
          possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
          l'ammissione al concorso; 
                  d) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della documentazione comprovante il  possesso
          dei requisiti; 
                  e) la composizione della commissione  giudicatrice,
          ripartita in  sottocommissioni,  presieduta  e  formata  da
          personale in servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
          con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'  esperti  o
          docenti nelle materie o prove oggetto  di  valutazione,  in
          servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da  non
          piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
                  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e  di
          esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; 
                  g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e  di
          valutazione delle prove e delle fasi  concorsuali,  nonche'
          l'ordine di successione delle stesse; 
                  h) i titoli che  devono  essere  valutati  ai  fini
          della redazione delle graduatorie finali di merito; 
                  i) la durata del corso. 
                2. Nell'ambito delle graduatorie  finali  di  merito,
          distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di
          merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli  orfani  di
          guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
          militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al
          valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai
          militari in servizio nel soccorso alpino della  Guardia  di
          finanza. 
                3. Con determinazioni del Comandante  generale  della
          guardia di finanza: 
                  a) e' nominata la commissione giudicatrice; 
                  b) sono approvate le graduatorie e sono  dichiarati
          vincitori del concorso i candidati  che  nell'ordine  delle
          singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti
          messi a concorso. 
                4. Con determinazione del Comandante  generale  della
          guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori  del
          concorso  altri  concorrenti   idonei   nell'ordine   delle
          graduatorie: 
                  a) nel massimo di  un  quinto  dei  posti  messi  a
          concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche  nel
          ruolo ispettori nell'anno in cui gli  aspiranti  dovrebbero
          conseguire  la  nomina  al  grado  di  maresciallo,   fermo
          restando il numero di  assunzioni  annualmente  autorizzate
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
                  b)  per   ricoprire   i   posti   resisi   comunque
          disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui
          all'art. 44, tra i concorrenti  precedentemente  dichiarati
          vincitori; 
                5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera  b),
          le graduatorie redatte al termine del concorso  cessano  di
          avere validita'. 
                6. Il numero dei  posti  da  mettere  a  concorso  e'
          calcolato   in   relazione   alle    prevedibili    vacanze
          nell'organico del ruolo ispettori alla  data  in  cui  agli
          interessati e' conferita la nomina a maresciallo. 
                7. Per quanto non disciplinato dal  presente  decreto
          si osservano  le  norme  concernenti  i  pubblici  concorsi
          laddove compatibili con la  specificita'  del  Corpo  della
          guardia di finanza. A tal fine il bando di  concorso  tiene
          conto anche delle esigenze di  funzionalita'  del  medesimo
          Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
          amministrativa.». 
                «Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). -  1.  Nei
          bandi di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera  b),
          indetti con determinazione del  Comandante  generale  della
          guardia di finanza, sono stabiliti: 
                  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere  a
          concorso; 
                  b) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della domanda di ammissione al concorso; 
                  c) le date entro  le  quali  gli  aspiranti  devono
          possedere  e   conservare   i   requisiti   richiesti   per
          l'ammissione al concorso, nonche'  i  titoli  indicati  nel
          bando; 
                  d) le modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della documentazione comprovante il  possesso
          dei requisiti; 
                  e) la composizione della commissione  giudicatrice,
          ripartita in  sottocommissioni,  presieduta  e  formata  da
          personale in servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
          con l'intervento, ove necessario, di  uno  o  piu'  docenti
          nelle materie o prove oggetto di valutazione,  in  servizio
          presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
          anni alla data di nomina della commissione; 
                  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e  di
          esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; 
                  g) se previste, le  tipologie  e  le  modalita'  di
          svolgimento e di  valutazione  delle  prove  e  delle  fasi
          concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; 
                  h) i titoli che  devono  essere  valutati  ai  fini
          della redazione delle graduatorie finali di merito; 
                  i) la durata del corso. 
                2. Nell'ambito delle graduatorie  finali  di  merito,
          distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di
          punteggio prevalgono, nell'ordine, il  grado,  l'anzianita'
          di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita'
          anagrafica. 
                3. Con determinazioni del Comandante  generale  della
          guardia di finanza: 
                  a) e' nominata la commissione giudicatrice; 
                  b) sono approvate le graduatorie e sono  dichiarati
          vincitori del concorso i candidati  che  nell'ordine  delle
          singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti
          messi a concorso. 
                4. Con determinazione del Comandante  generale  della
          guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori  del
          concorso  altri  concorrenti   idonei   nell'ordine   delle
          graduatorie,  per  ricoprire  i   posti   resisi   comunque
          disponibili nel periodo  corrispondente  a  un  nono  della
          durata del corso di cui  all'art.  48,  tra  i  concorrenti
          precedentemente dichiarati vincitori. 
                5. Per quanto non disciplinato dal  presente  decreto
          si osservano  le  norme  concernenti  i  pubblici  concorsi
          laddove compatibili con la  specificita'  del  Corpo  della
          guardia di finanza. A tal fine il bando di  concorso  tiene
          conto anche delle esigenze di  funzionalita'  del  medesimo
          Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
          amministrativa.». 
                «Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio e lo
          svolgimento del corso, per l'esclusione  e  per  il  rinvio
          dallo stesso, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto.  Ai
          fini del presente comma, il periodo indicato  all'art.  28,
          comma 2, lettera c), e' pari a un sesto  della  durata  del
          corso. 
                2. Al termine del corso ai relativi frequentatori: 
                  a) se  dichiarati  idonei  in  prima  sessione,  e'
          conferita la nomina a maresciallo, con  determinazione  del
          Comandante generale della guardia di  finanza,  nell'ordine
          determinato dalle graduatorie finali,  con  decorrenza  dal
          giorno successivo  a  quello  di  termine  degli  esami  di
          idoneita' di prima sessione al corso. Gli  stessi,  secondo
          il medesimo ordine, sono iscritti a  ruolo,  dopo  l'ultimo
          dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in  seconda
          sessione, maresciallo al termine del corso di cui  all'art.
          44 del presente decreto; 
                  b) se dichiarati idonei  in  seconda  sessione,  e'
          conferita la nomina a maresciallo, con  determinazione  del
          Comandante  generale  della   guardia   di   finanza,   con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di termine  degli
          esami  di  idoneita'  di   seconda   sessione   al   corso,
          nell'ordine  determinato  dalle  graduatorie  finali.   Gli
          stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine  e,
          comunque,  dopo  quelli  dichiarati  idonei   nella   prima
          sessione. 
                3. Il conferimento  della  nomina  a  maresciallo  e'
          sospeso  nel  caso  in  cui  il  frequentatore  del  corso,
          dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in
          una delle situazioni di cui all'art. 55, comma  2,  lettere
          a), b) e c), del presente decreto. 
                4. Al  venir  meno  delle  singole  cause  impeditive
          richiamate al comma 3, purche' sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del  corso
          deve essere nominato  con  la  stessa  decorrenza  che  gli
          sarebbe spettata qualora la nomina al grado di  maresciallo
          non fosse stata sospesa.». 
                «Art. 49 (Posizione di Stato  dei  frequentatori  dei
          corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1.
          I frequentatori del corso di cui all'art. 44: 
                  a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il
          grado e il trattamento economico di  allievo  finanziere  e
          sono promossi  finanzieri  dopo  sei  mesi  dalla  data  di
          arruolamento, con l'osservanza della  disposizione  di  cui
          all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto.  I  militari
          in servizio e in congedo delle altre Forze armate e  quelli
          in congedo della Guardia di finanza, nonche'  il  personale
          appartenente alle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile
          perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica; 
                  b)  se  provenienti   dagli   allievi   finanzieri,
          conseguono la promozione a finanziere dopo sei  mesi  dalla
          data  di  arruolamento  nel  Corpo,  con  osservanza  delle
          disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4,  del  presente
          decreto; 
                  c)  se   provenienti   dal   ruolo   "appuntati   e
          finanzieri", mantengono lo stato giuridico della  categoria
          di appartenenza; 
                  d)  se  provenienti  dal   ruolo   "sovrintendenti"
          mantengono  lo   stato   giuridico   della   categoria   di
          appartenenza. 
                2. I frequentatori del  corso  di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e b): 
                  a) contraggono  una  ferma  volontaria  di  quattro
          anni, con decorrenza dalla data di arruolamento; 
                  b) al  termine  del  corso,  i  dichiarati  idonei,
          vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e  inviati
          ai reparti di impiego. 
                3.  Al  termine  del  complessivo  periodo  di  ferma
          volontaria  previsto  dalle  rispettive  norme   di   stato
          giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il  personale
          di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a
          maresciallo, che  conservino  l'idoneita'  psico-fisica  al
          servizio incondizionato e siano  meritevoli,  per  qualita'
          morali e culturali, per buona condotta,  per  attitudini  e
          rendimento, di continuare a  prestare  servizio  nel  Corpo
          sono  ammessi,  salvo  esplicita  rinunzia,   al   servizio
          permanente con determinazione del comandante generale. 
                4. La domanda di rinunzia al  passaggio  in  servizio
          permanente, di cui al comma 3,  va  presentata,  almeno  60
          giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al
          reparto in cui e' in forza il militare. 
                5.  L'ufficiale  che  ha  alle   dirette   dipendenze
          l'ispettore di cui al  comma  3,  qualora  ritenga  che  il
          medesimo non sia meritevole di essere ammesso  in  servizio
          permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata  proposta
          di proscioglimento  al  comandante  generale,  che  decide,
          sentito  il  parere   della   commissione   permanente   di
          avanzamento,  di  cui  agli  articoli  55-bis   e   55-ter,
          integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul  conto
          del personale di cui al titolo II del presente decreto - da
          tre  appuntati  scelti  qualifica  speciale  dallo   stesso
          comandante  generale  designati.  Avverso  tale   decisione
          l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 
                6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso
          in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria  ed  e'
          collocato in congedo. Il  periodo  di  tempo  eventualmente
          trascorso  in  servizio  oltre  la  scadenza  della   ferma
          volontaria  e'  considerato  servizio  prestato  in   ferma
          volontaria. 
                7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma
          6  e'  corrisposto  un  premio  pari  all'ultimo  stipendio
          mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a  sei
          mesi di servizio prestato.  Tale  premio  non  e'  comunque
          cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio  che
          dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa. 
                8.  L'ispettore  che  alla   scadenza   della   ferma
          volontaria non possa essere ammesso in servizio  permanente
          per  temporanea  inidoneita'   psico-fisica   al   servizio
          incondizionato,  congedo  obbligatorio  per  maternita'   o
          perche' imputato in procedimento  penale  per  delitto  non
          colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di  Stato,
          anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di
          continuare a permanere  in  ferma  volontaria.  Qualora  la
          ferma  sia  prolungata  per  imputazione  in   procedimento
          penale, la concessione di tale beneficio non condiziona  le
          valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione
          in servizio permanente e non preclude  la  possibilita'  di
          disporre il proscioglimento dalla ferma. 
                9. La  durata  complessiva  del  prolungamento  della
          ferma: 
                  a) per l'ispettore temporaneamente  non  idoneo  al
          servizio  incondizionato,  non  puo'  superare  il  periodo
          massimo previsto per l'aspettativa; 
                  a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio  per
          maternita', non puo' superare il periodo concesso ai  sensi
          dell'art. 16 o dell'art.  20  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151; 
                  b) per l'ispettore imputato in procedimento  penale
          ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, non
          puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene  definito
          il procedimento stesso. 
                10. L'ispettore che  abbia  riacquistato  l'idoneita'
          psico-fisica incondizionata, quello nei cui  confronti  sia
          terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita'
          e  quello  nei  cui  confronti  il  procedimento  penale  o
          disciplinare  di  stato  si  sia  concluso   favorevolmente
          possono  ottenere,  a  domanda,  l'ammissione  in  servizio
          permanente  con  decorrenza  dal  giorno  successivo   alla
          scadenza della ferma volontaria precedentemente  contratta.
          In caso di conclusione del procedimento penale, la  domanda
          puo'  essere  presentata  soltanto   successivamente   alla
          definizione della conseguente posizione disciplinare. 
                11. La  domanda  di  cui  al  comma  10  deve  essere
          presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione  del
          giudizio  di  idoneita'  fisica   o   della   notificazione
          dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato. 
                12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo
          di cui  al  precedente  comma  9,  lettera  a),  non  abbia
          riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che  venga
          riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in
          congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della
          data di comunicazione del relativo giudizio. 
                13. I frequentatori comunque rinviati dal  corso  per
          il conseguimento della nomina a maresciallo  cessano  dalla
          ferma volontaria, a meno che  all'atto  dell'ammissione  al
          corso non fossero in servizio nella Guardia  di  finanza  e
          salvo  l'adozione  nei  loro  confronti   degli   ulteriori
          occorrenti provvedimenti.  Coloro  che  sono  rinviati  dal
          corso ai sensi del comma  2  del  precedente  art.  45  non
          possono partecipare a  successivi  concorsi  indetti  dalla
          Guardia di finanza per il  reclutamento  di  personale  del
          ruolo "ispettori" o degli esecutori, compreso l'archivista,
          della Banda musicale del medesimo Corpo  della  Guardia  di
          finanza.  Coloro  che   rivestivano   un   grado   all'atto
          dell'ammissione  al  corso  sono  reintegrati   nel   grado
          medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. 
                14. I frequentatori provenienti dai  civili  che  non
          abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno  di
          corso possono chiedere,  attraverso  apposita  domanda,  di
          continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel
          ruolo "appuntati e finanzieri". In merito  all'accoglimento
          della  domanda,  decide,  con  propria  determinazione,  il
          comandante generale della Guardia di finanza. 
                15. Ai frequentatori del corso di  cui  all'art.  48,
          provenienti  dai  ruoli  "sovrintendenti"  e  "appuntati  e
          finanzieri",  sino   al   conferimento   della   nomina   a
          maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente,  le
          norme di stato di cui all'art. 30, comma 1,  e  all'art.  9
          del presente decreto.». 
                «Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di
          sospensione della  promozione).  -  1.  Qualora  durante  i
          lavori della commissione permanente di avanzamento  di  cui
          agli  articoli  55-bis   e   55-ter,   l'ispettore   o   il
          sovrintendente  venga  a  trovarsi  in  almeno  una   delle
          situazioni previste dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e
          c),  del  presente  decreto,  la  commissione  sospende  la
          valutazione  o  cancella  l'interessato   dal   quadro   di
          avanzamento, se questo e' stato formato. 
                2. Se eccezionalmente la commissione di cui al  comma
          1 ritenga  di  non  poter  addivenire  alla  pronuncia  del
          giudizio   sull'avanzamento   sospende   la    valutazione,
          indicandone i motivi. 
                3. E' sospesa  la  promozione  dell'ispettore  o  del
          sovrintendente, iscritto nel  quadro  di  avanzamento,  che
          venga a trovarsi in almeno una  delle  condizioni  previste
          dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  presente
          decreto.  Della  sospensione  della  valutazione  o   della
          promozione  ovvero  della  cancellazione  dal   quadro   di
          avanzamento e dei motivi che l'hanno  determinata  e'  data
          comunicazione all'interessato. 
                4.  La  sospensione  della  promozione   annulla   la
          valutazione gia' effettuata. 
                5. Il provvedimento di sospensione  della  promozione
          e' adottato  con  determinazione  del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza. 
                6. Al venire meno  delle  predette  cause  sospensive
          della  valutazione  ovvero  della  promozione,  l'ispettore
          ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause  non
          comportino  la  cessazione  dal  servizio,  qualora   abbia
          conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle  D/1  e  D/2
          allegate al presente  decreto,  e'  valutato  o  nuovamente
          valutato  per  l'iscrizione  nel  quadro   di   avanzamento
          originario ed,  eventualmente,  promosso  con  la  sede  di
          anzianita'  che  gli  sarebbe  spettata  in  assenza  delle
          intervenute cause impeditive. 
                7.   La   promozione   dell'ispettore   ovvero    del
          sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di
          tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da
          parte della  competente  autorita'  giudiziaria,  ai  sensi
          dell'art. 15 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.
          271.  Tale  sospensione  determina   l'annullamento   della
          valutazione   gia'   effettuata.   Il   provvedimento    di
          sospensione della promozione e' adottato con determinazione
          del comandante generale. In tal caso, il  militare,  previa
          sottoposizione  a   nuova   valutazione   all'epoca   della
          formazione  delle  corrispondenti  aliquote  di   scrutinio
          dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo
          rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto
          dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto
          nel relativo quadro di avanzamento.». 
                «Art. 68-bis  (Transito  di  contingente).  -  1.  Il
          personale del Corpo della guardia di finanza,  appartenente
          ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,
          compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,  puo'
          transitare a domanda: 
                  a) dal contingente ordinario a quello di  mare,  se
          in   possesso   dell'idoneita'   fisica    richiesta    per
          l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente
          autorita'   sanitaria   militare   marittima,   e    previo
          superamento di apposito  esperimento  marinaresco.  In  tal
          caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo  conto
          della conoscenza di aspetti del settore nautico  desumibile
          dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita'  di
          specializzazioni,  abilitazioni  o  brevetti  in  uso   nel
          contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto
          al comma 1-bis, lettera a); 
                  b) dal contingente di mare a quello ordinario: 
                    1)   se   dichiarato   dall'autorita'   sanitaria
          militare marittima non idoneo alla  vita  di  bordo,  fermo
          restando  il  mantenimento   dell'idoneita'   al   servizio
          militare incondizionato per continuare a  essere  impiegato
          nel contingente ordinario. In  tal  caso,  il  transito  al
          contingente ordinario e' disposto con decorrenza  giuridica
          dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo; 
                    2)  per  motivi  non  riconducibili  a  cause  di
          carattere  sanitario,  con  decorrenza   dalla   data   del
          provvedimento di transito. 
                1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: 
                  a) fermi restando i requisiti di cui  al  comma  1,
          lettera a), per il passaggio dal  contingente  ordinario  a
          quello di mare  puo'  essere  stabilita  l'eta'  anagrafica
          massima, comunque non superiore a 35 anni,  di  cui  devono
          essere   in   possesso   gli   aspiranti   all'atto   della
          presentazione della domanda; 
                  b) all'esito della definizione della  procedura  di
          cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente. 
                2. Il personale appartenente  ai  ruoli  ispettori  e
          sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente
          e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il  grado
          e  l'anzianita'  posseduta,  dopo  l'ultimo  dei  parigrado
          avente   la   stessa   anzianita'   assoluta.    Ai    fini
          dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del
          ruolo  appuntati  e  finanzieri  si  osservano  i   criteri
          stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento  nel
          medesimo ruolo. 
                3. (Abrogato).». 
                «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su
          piu' cicli). - 1. Il Corpo della guardia  di  finanza,  per
          oggettive  esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
          consentono di  ospitare  tutti  i  vincitori  dello  stesso
          concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo,  puo'
          articolare i corsi  di  formazione  in  piu'  cicli  aventi
          identico ordinamento didattico. A  tutti  i  frequentatori,
          ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta,  previo
          superamento  degli  esami  finali  del  ciclo  addestrativo
          frequentato, la stessa decorrenza  giuridica  ed  economica
          dei frequentatori del primo ciclo. Al  termine  dell'ultimo
          ciclo, l'anzianita' relativa  di  iscrizione  in  ruolo  di
          tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base  degli
          esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 
                1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche  ai  vincitori  dello  stesso  concorso   che   hanno
          frequentato corsi di formazione articolati  in  piu'  cicli
          aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto
          previsto dal bando concorsuale emanato in data  antecedente
          a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora
          tali cicli  siano  stati  avviati  successivamente  a  tale
          ultima data. 
                1-ter. Qualora la facolta' di  cui  al  comma  1  sia
          esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere  di
          cui all'art. 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai
          soli  fini  giuridici,  la  data  di   arruolamento   degli
          incorporati del  primo  ciclo,  da  cui  decorre  la  ferma
          volontaria prevista dal comma 5 del predetto art. 8.».