Art. 26 Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.»; b) all'articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto» e' sostituita dalla parola: «cinque»; c) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.»; d) all'articolo 6, comma 1: 1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 2) alla lettera i), le parole: «delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»; e) all'articolo 7: 1) al comma 2: 1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.»; f) all'articolo 12: 1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione» sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»; g) all'articolo 18: 1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»; 2) al comma 3-bis, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; h) all'articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «sesto»; i) all'articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «quarto»; l) all'articolo 36: 1) al comma 1, lettera b): 1.1) al numero 6), le parole: «delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 1.2) dopo il numero 8) e' aggiunto il seguente: «8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»; 2) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»; m) all'articolo 37: 1) al comma 4: 1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»; 1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.»; n) all'articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un nono della durata»; o) all'articolo 48, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del corso.»; p) all'articolo 49: 1) al comma 5: 1.1) le parole: «all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»; 1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le seguenti: «scelti qualifica speciale»; 2) al comma 8: 2.1) le parole: «inidoneita' fisica» sono sostituite dalle seguenti: «inidoneita' psico-fisica»; 2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternita'»; 2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.»; 3) al comma 9: 3.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento»; 4) al comma 10: 4.1) le parole: «l'idoneita' fisica» sono sostituite dalle seguenti: «l'idoneita' psico-fisica»; 4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita'»; 4.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.»; 5) al comma 13: 5.1) la parola: «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo»; 5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»; 5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»; q) all'articolo 56: 1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 55, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»; r) all'articolo 68-bis: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «appuntati e finanzieri,» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»; 1.3) alla lettera b): 1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato dall'autorita' sanitaria» e' aggiunta la seguente: «se»; 1.3.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»; 1.4) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda; b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente.»; 1.5) il comma 3 e' abrogato; s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data. 1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8.». 2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente decreto legislativo.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 21, 28, 36, 37, 46, 48, 49, 56, 68-bis e 80-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.». «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta. 2-bis. Gli appuntati scelti che maturano cinque anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale". La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'art. 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'art. 55-bis, agli appuntati scelti che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della "consegna"; 2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis. 2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica. 2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». «Art. 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere. 1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.». «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al Corso). - 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza; d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; i) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre; m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva; m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.». «Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'art. 3. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso; c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter il personale indicato all'art. 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione sospende la valutazione. 1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi. 2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e data comunicazione al militare interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.». «Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"). - 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il comando di piccole unita' operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento. 3-bis. I brigadieri capo che maturano sei anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'art. 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'art. 55-bis, ai brigadieri capo che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo disciplinari piu' gravi della "consegna"; 3-ter. 1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.». «Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) per i soli concorsi di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica; c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel periodo corrispondente a un sesto della durata dei corsi di formazione di cui all'art. 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'art. 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza. 3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi). - 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'art. 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quarto delle rispettive durate; c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. 3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.». «Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi). - 1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'art. 37, sono ammessi: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3; 4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza; 6) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; 8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; 9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre; 10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso art. 35; 8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo. 5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). 5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.». «Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; i) la durata del corso. 2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice; b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie: a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; 5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'. 6. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo. 7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; i) la durata del corso. 2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice; b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un nono della durata del corso di cui all'art. 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'art. 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del corso. 2. Al termine del corso ai relativi frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. 3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. 4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.». «Art. 49 (Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44: a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica; b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto; c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza; d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza. 2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b): a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento; b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego. 3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale. 4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare. 5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati scelti qualifica speciale dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria. 7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa. 8. L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma. 9. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per l'ispettore temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa; a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'art. 16 o dell'art. 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) per l'ispettore imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso. 10. L'ispettore che abbia riacquistato l'idoneita' psico-fisica incondizionata, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita' e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare. 11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato. 12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale del ruolo "ispettori" o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. 14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza. 15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.». «Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato. 2. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi. 3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive. 7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.». «Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, puo' transitare a domanda: a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a); b) dal contingente di mare a quello ordinario: 1) se dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo; 2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito. 1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda; b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente. 2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo. 3. (Abrogato).». «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data. 1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'art. 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto art. 8.».