Art. 26
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica
di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.»;
b) all'articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto» e' sostituita
dalla parola: «cinque»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della
guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto
Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla
dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze
esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti
posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e
finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei
passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a
quelli superiori.»;
d) all'articolo 6, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) assenza
di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto
fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,
lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;
2) alla lettera i), le parole: «delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono
aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
contingente per il quale si concorre»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 2:
1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le
seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto
Impiego (A.T.P.I.)»;
1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita'
annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Decorso il
termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al
termine del concorso cessano di avere validita'.»;
f) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione»
sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli
articoli 55-bis e 55-ter»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se
eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter
addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la
valutazione, indicandone i motivi.»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,»
sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;
2) al comma 3-bis, la parola: «otto» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
h) all'articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e'
sostituita dalla seguente: «sesto»;
i) all'articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e'
sostituita dalla seguente: «quarto»;
l) all'articolo 36:
1) al comma 1, lettera b):
1.1) al numero 6), le parole: «delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
1.2) dopo il numero 8) e' aggiunto il seguente: «8-bis)
assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della
condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;
1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono
aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
contingente per il quale si concorre»;
2) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi
per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della
Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della
guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e'
elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare
servizio nel medesimo complesso bandistico.»;
m) all'articolo 37:
1) al comma 4:
1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nel
massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite
delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli
aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo,
fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»;
1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per
ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni
dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Decorso il
termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al
termine del concorso cessano di avere validita'.»;
n) all'articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni
dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo
corrispondente a un nono della durata»;
o) all'articolo 48, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato
all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata
del corso.»;
p) all'articolo 49:
1) al comma 5:
1.1) le parole: «all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n.
212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le
seguenti: «scelti qualifica speciale»;
2) al comma 8:
2.1) le parole: «inidoneita' fisica» sono sostituite dalle
seguenti: «inidoneita' psico-fisica»;
2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono
aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternita'»;
2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la
ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la
concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni
concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio
permanente e non preclude la possibilita' di disporre il
proscioglimento dalla ferma.»;
3) al comma 9:
3.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) per
l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare
il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»;
3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento
penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento
penale ovvero sottoposto a procedimento»;
4) al comma 10:
4.1) le parole: «l'idoneita' fisica» sono sostituite dalle
seguenti: «l'idoneita' psico-fisica»;
4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le
seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di
congedo obbligatorio per maternita'»;
4.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere
presentata soltanto successivamente alla definizione della
conseguente posizione disciplinare.»;
5) al comma 13:
5.1) la parola: «art.» e' sostituita dalla seguente:
«articolo»;
5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le
seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»;
5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono
sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso
l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»;
q) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 55, comma 2,»
sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Se eccezionalmente
la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla
pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione,
indicandone i motivi.»;
r) all'articolo 68-bis:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «appuntati e finanzieri,»
sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione,»;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dal
contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita'
fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla
competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo
superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la
relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di
aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di
studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o
brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di
quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»;
1.3) alla lettera b):
1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato
dall'autorita' sanitaria» e' aggiunta la seguente: «se»;
1.3.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per
motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con
decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»;
1.4) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera
a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo'
essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a
35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto
della presentazione della domanda;
b) all'esito della definizione della procedura di cui al
comma 1, e' disposto il transito di contingente.»;
1.5) il comma 3 e' abrogato;
s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di
formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento
didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale
emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del
medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati
successivamente a tale ultima data.
1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per
i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a
tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la
data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui
decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto
articolo 8.».
2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A,
D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente
decreto legislativo.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12,
18, 21, 28, 36, 37, 46, 48, 49, 56, 68-bis e 80-ter del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri"). - 1. Tenuto conto della forza organica del
ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di
finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28
febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al
presente decreto, la consistenza organica del ruolo
"appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e'
pari a 23.313 unita'.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.».
«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanzieri"). - 1. Agli appartenenti al ruolo
"appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza
sono attribuite le qualifiche di agente di polizia
giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di
pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni
esecutive, con i margini di iniziativa e di
discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo'
altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu'
militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e
istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione
alla professionalita' posseduta.
2-bis. Gli appuntati scelti che maturano cinque anni
di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di
"qualifica speciale". La qualifica e' attribuita, a
decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' di grado, con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano
gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche'
l'art. 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della Commissione di cui all'art. 55-bis, agli
appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio
sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu'
gravi della "consegna";
2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti
di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme
restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis.
2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha
rango preminente sul parigrado non in possesso della
medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti
"qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica
speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di
maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di
appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in
compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in
servizi non operativi, al fine di assicurare la
funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.».
«Art. 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri").
- 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel
limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo,
alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a
finanziere.
1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita'
del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo
iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate,
anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del
medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei
ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni
di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e
finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e
dei passaggi, per qualunque causa, del personale del
predetto ruolo a quelli superiori.».
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al Corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di
concorso;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne'
essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato
di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico,
anche se saltuari, occasionali o risalenti;
l) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente
per il quale si concorre;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva;
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o di polizia.».
«Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di
concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri,
indetti con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a
concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono
possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice,
ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da
personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza,
con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o
docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non
piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di
esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di
valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche'
l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini
della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di
soccorso alpino e della componente specialistica Anti
Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della
guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui
ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti
messi a concorso per le predette specialita' nel limite
massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione
organica di cui all'art. 3.
3. Con determinazioni del Comandante generale della
guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei
concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le
tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori
del concorso i candidati che nell'ordine delle singole
graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a
concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta
giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i
concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalita' di
svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera
c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano
di avere validita'.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi
laddove compatibili con la specificita' del Corpo della
guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene
conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo
Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione
amministrativa.».
«Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e
della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della
commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli
55-bis e 55-ter il personale indicato all'art. 10 venga a
trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 11,
comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione
sospende la valutazione.
1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al
comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione,
indicandone i motivi.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare
che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in
una delle condizioni previste dall'art. 11, comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione
ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno
determinata, e data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la
valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione
e' adottato con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle cause sospensive della
valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette
cause non comportino la cessazione dal servizio, il
militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella
"B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente
valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con
la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse
manifestata la causa di sospensione.».
«Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al
ruolo "sovrintendenti"). - 1. Agli appartenenti al ruolo
"sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale
di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria
e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni
esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una
adeguata preparazione professionale e con i margini di
iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di
ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di
agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono
essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui
impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde, nonche' compiti di carattere operativo e di
insegnamento, formazione e istruzione del personale del
Corpo in relazione alla professionalita' posseduta. Lo
stesso collabora, altresi', con i propri superiori
gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio
superiore diretto in caso di temporanea assenza o
impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui
ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che
implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori
livelli di responsabilita' e di apporto professionale,
incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il
comando di piccole unita' operative, in sostituzione del
proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di
assenza o impedimento.
3-bis. I brigadieri capo che maturano sei anni di
anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica
speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' di grado e, in relazione al
qualificato profilo professionale raggiunto, sono
principalmente impiegati in incarichi di maggiore
responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I
medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di
coordinamento del personale dipendente, anche in servizi
non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei
reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La
qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza. Si applicano gli
articoli 55, 56 e 59, nonche' l'art. 15 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della Commissione di cui all'art. 55-bis, ai
brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio
sanzioni penali per delitto non colposo disciplinari piu'
gravi della "consegna";
3-ter. 1. Al personale non in possesso dei requisiti
di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme
restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha
rango preminente sul parigrado non in possesso della
medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo
"qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
nella medesima qualifica.».
«Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di
concorso, indetti con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a
concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono
possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice,
ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da
personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza,
con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o
docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non
piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di
esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'art. 19, comma 1,
lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di
valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche'
l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini
della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della
guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei
concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le
tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori
del concorso i candidati che nell'ordine delle singole
graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a
concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine,
il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio
nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita'
anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per
ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel periodo
corrispondente a un sesto della durata dei corsi di
formazione di cui all'art. 27, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori.
2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata
nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui
all'art. 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo
l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha
effettuato il transito di contingente ai sensi dell'art.
68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e
fermo restando il numero complessivo dei posti messi a
concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a
frequentare il corso di formazione previsto per il
contingente di destinazione se il punteggio finale di
merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni
del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a
vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei
posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari
al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi
laddove compatibili con la specificita' del Corpo della
guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene
conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo
Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione
amministrativa.».
«Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi). - 1. Gli
ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'art. 27 possono
ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per
rinunzia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i
frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non
possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le
funzioni del nuovo grado;
b) vengano riprovati agli esami di seconda
sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi;
c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle
attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi,
superiori a un quarto delle rispettive durate;
c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti
alle sessioni di esame.
3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a
infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'
sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare,
alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso
successivo senza essere considerati ripetenti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
adottati con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza.».
«Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai
concorsi). - 1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1,
lettera a), indetto con le modalita' di cui all'art. 37,
sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al
ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i
finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari
nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno
di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio
prestato, secondo le disposizioni emanate con
determinazione del Comandante generale, sulla base dei
requisiti di cui all'art. 10, comma 3;
4) se in servizio permanente, non siano stati
dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore
ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore,
abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
5) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o
siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
7-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore
ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne'
essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore
del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato
di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico,
anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della
guardia di finanza;
8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di
concorso;
9) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente
per il quale si concorre;
10) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti
dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola
nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un
quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di motorista navale con maggior punteggio
di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a
parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore
eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2
non e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la
qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio
equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',
dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero
da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a
maresciallo;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o
siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei
all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati
non idonei al grado superiore, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
8) siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
qualora partecipano al concorso di cui all'art. 35, comma
1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in
discipline economico-giuridiche qualora partecipano al
concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2),
dello stesso art. 35;
8-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e
finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla
precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di
servizio nel Corpo.
5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di
partecipazione per un contingente diverso da quello di
appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'art.
35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per
ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'art.
35, comma 1, lettera b).
5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1
e di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la
partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e
archivista in servizio permanente della Banda musicale del
Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18
e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio
nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a
prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
6. Con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1,
lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.».
«Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1. Nel
bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a),
indetto con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a
concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono
possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice,
ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da
personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza,
con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o
docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non
piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di
esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di
valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche'
l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini
della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito,
distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di
merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di
guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al
valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai
militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di
finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della
guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle
singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti
messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del
concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle
graduatorie:
a) nel massimo di un quinto dei posti messi a
concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel
ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo
restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) per ricoprire i posti resisi comunque
disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui
all'art. 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori;
5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b),
le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di
avere validita'.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso e'
calcolato in relazione alle prevedibili vacanze
nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli
interessati e' conferita la nomina a maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi
laddove compatibili con la specificita' del Corpo della
guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene
conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo
Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione
amministrativa.».
«Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). - 1. Nei
bandi di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b),
indetti con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a
concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono
possedere e conservare i requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel
bando;
d) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice,
ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da
personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza,
con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti
nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio
presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di
esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalita' di
svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi
concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini
della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito,
distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di
punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita'
di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita'
anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della
guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle
singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti
messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del
concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle
graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque
disponibili nel periodo corrispondente a un nono della
durata del corso di cui all'art. 48, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi
laddove compatibili con la specificita' del Corpo della
guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene
conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo
Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione
amministrativa.».
«Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio e lo
svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio
dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. Ai
fini del presente comma, il periodo indicato all'art. 28,
comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del
corso.
2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, e'
conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine
determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal
giorno successivo a quello di termine degli esami di
idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo
il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo
dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda
sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art.
44 del presente decreto;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e'
conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli
esami di idoneita' di seconda sessione al corso,
nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli
stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e,
comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima
sessione.
3. Il conferimento della nomina a maresciallo e'
sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso,
dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in
una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere
a), b) e c), del presente decreto.
4. Al venir meno delle singole cause impeditive
richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli
sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo
non fosse stata sospesa.».
«Art. 49 (Posizione di Stato dei frequentatori dei
corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1.
I frequentatori del corso di cui all'art. 44:
a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il
grado e il trattamento economico di allievo finanziere e
sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui
all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari
in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli
in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile
perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;
b) se provenienti dagli allievi finanzieri,
conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla
data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente
decreto;
c) se provenienti dal ruolo "appuntati e
finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria
di appartenenza;
d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti"
mantengono lo stato giuridico della categoria di
appartenenza.
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1,
lettere a) e b):
a) contraggono una ferma volontaria di quattro
anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;
b) al termine del corso, i dichiarati idonei,
vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati
ai reparti di impiego.
3. Al termine del complessivo periodo di ferma
volontaria previsto dalle rispettive norme di stato
giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale
di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a
maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al
servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita'
morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e
rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo
sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio
permanente con determinazione del comandante generale.
4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio
permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60
giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al
reparto in cui e' in forza il militare.
5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze
l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il
medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio
permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta
di proscioglimento al comandante generale, che decide,
sentito il parere della commissione permanente di
avanzamento, di cui agli articoli 55-bis e 55-ter,
integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto
del personale di cui al titolo II del presente decreto - da
tre appuntati scelti qualifica speciale dallo stesso
comandante generale designati. Avverso tale decisione
l'interessato puo' esperire le impugnative di legge.
6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso
in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e'
collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente
trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma
volontaria e' considerato servizio prestato in ferma
volontaria.
7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma
6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio
mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei
mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque
cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che
dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.
8. L'ispettore che alla scadenza della ferma
volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente
per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o
perche' imputato in procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato,
anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di
continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora la
ferma sia prolungata per imputazione in procedimento
penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le
valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione
in servizio permanente e non preclude la possibilita' di
disporre il proscioglimento dalla ferma.
9. La durata complessiva del prolungamento della
ferma:
a) per l'ispettore temporaneamente non idoneo al
servizio incondizionato, non puo' superare il periodo
massimo previsto per l'aspettativa;
a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per
maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi
dell'art. 16 o dell'art. 20 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151;
b) per l'ispettore imputato in procedimento penale
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, non
puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito
il procedimento stesso.
10. L'ispettore che abbia riacquistato l'idoneita'
psico-fisica incondizionata, quello nei cui confronti sia
terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita'
e quello nei cui confronti il procedimento penale o
disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente
possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio
permanente con decorrenza dal giorno successivo alla
scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda
puo' essere presentata soltanto successivamente alla
definizione della conseguente posizione disciplinare.
11. La domanda di cui al comma 10 deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del
giudizio di idoneita' fisica o della notificazione
dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.
12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo
di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia
riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga
riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in
congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della
data di comunicazione del relativo giudizio.
13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per
il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla
ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al
corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e
salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori
occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal
corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non
possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla
Guardia di finanza per il reclutamento di personale del
ruolo "ispettori" o degli esecutori, compreso l'archivista,
della Banda musicale del medesimo Corpo della Guardia di
finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto
dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado
medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
14. I frequentatori provenienti dai civili che non
abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di
corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di
continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel
ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento
della domanda, decide, con propria determinazione, il
comandante generale della Guardia di finanza.
15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48,
provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e
finanzieri", sino al conferimento della nomina a
maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le
norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9
del presente decreto.».
«Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di
sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i
lavori della commissione permanente di avanzamento di cui
agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il
sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle
situazioni previste dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e
c), del presente decreto, la commissione sospende la
valutazione o cancella l'interessato dal quadro di
avanzamento, se questo e' stato formato.
2. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma
1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione,
indicandone i motivi.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del
sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che
venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste
dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente
decreto. Della sospensione della valutazione o della
promozione ovvero della cancellazione dal quadro di
avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data
comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la
valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione
e' adottato con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive
della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore
ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non
comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia
conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2
allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente
valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento
originario ed, eventualmente, promosso con la sede di
anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle
intervenute cause impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del
sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di
tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da
parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Tale sospensione determina l'annullamento della
valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di
sospensione della promozione e' adottato con determinazione
del comandante generale. In tal caso, il militare, previa
sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio
dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo
rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto
dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto
nel relativo quadro di avanzamento.».
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il
personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,
compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, puo'
transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, se
in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per
l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente
autorita' sanitaria militare marittima, e previo
superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal
caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto
della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile
dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di
specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel
contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto
al comma 1-bis, lettera a);
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) se dichiarato dall'autorita' sanitaria
militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo
restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio
militare incondizionato per continuare a essere impiegato
nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al
contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica
dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di
carattere sanitario, con decorrenza dalla data del
provvedimento di transito.
1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1,
lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a
quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica
massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono
essere in possesso gli aspiranti all'atto della
presentazione della domanda;
b) all'esito della definizione della procedura di
cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e
sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente
e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado
e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado
avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini
dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del
ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri
stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel
medesimo ruolo.
3. (Abrogato).».
«Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su
piu' cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per
oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso
concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo'
articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi
identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori,
ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo
superamento degli esami finali del ciclo addestrativo
frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica
dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo
ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di
tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli
esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno
frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli
aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto
previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente
a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora
tali cicli siano stati avviati successivamente a tale
ultima data.
1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia
esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di
cui all'art. 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai
soli fini giuridici, la data di arruolamento degli
incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma
volontaria prevista dal comma 5 del predetto art. 8.».