Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista
dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di
complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge
20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono
rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo
relativo al ruolo normale - comparto speciale.»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio
permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»;
1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al
Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto
stabilito dal bando di concorso;»;
1.3) alla lettera e):
1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica
amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare,»;
1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono
aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre»;
1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualita' morali e
di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
1.5) dopo la lettera g-sexies) e' aggiunta la seguente:
«g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di
finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo
«.» e' sostituito dal punto e virgola «;»;
2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio
permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. In aggiunta
ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287,
per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e
vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo
della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti
della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal
predetto limite di eta';
b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da
precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia
di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo
complesso bandistico.»;
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e'
aggiunta la seguente: «effettivo»;
4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso
stesso.» e' aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le
ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le
graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere
validita'.»;
5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono
aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»;
c) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante
generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento
dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che,
nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati
impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali
previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei
predetti servizi navale o aereo;
c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
d) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli
appuntati e finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli
ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con
almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli
allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»;
2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di
Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso
in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del
corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo
secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello
stesso corso.»;
3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le
seguenti: «o l'espulsione»;
e) all'articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: «di cui
all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o
abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di
concorso tra quelli»;
1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti:
«32° anno»;
2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi
6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di
specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta'
del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda
dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione
avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo
secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ne'
eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun
comparto,»;
h) all'articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per
esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi
di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in
servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni
prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma
decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma
contratta, ancora da espletare.
6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma
normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli
allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in
applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al
servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione
presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione
del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del
periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di
finanza.»;
i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
«Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale -
comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). -
1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono
impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In
caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio
possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o
logistici attinenti a tali servizi.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo
sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialita'
di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in
compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialita' di
appartenenza.»;
l) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con propria
determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l'espletamento
delle proprie attivita', possono avvalersi della competente
articolazione tecnica del Comando Generale»;
m) all'articolo 21:
1) al comma 7-bis, lettera b):
1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono
sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione»;
1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le
seguenti: «aliquota - 1^ valutazione, seconda»;
2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in ruolo, con
il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di
generale di divisione, altri due ufficiali»;
3) dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente:
«7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli
ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in
distinte graduatorie di merito in relazione:
a) alla specialita', fino al grado di colonnello;
b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»;
n) all'articolo 22:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Approvazione
degli atti delle Commissioni di avanzamento)»;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
o) all'articolo 23:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora per un
determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a
scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza
agli ufficiali da promuovere a scelta.»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta»
sono sostituite dalla seguente: «promossi»;
3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»;
p) all'articolo 24:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Annullamento
della valutazione)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La valutazione
degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione
utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la
promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle
condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata.»;
3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione
dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite
dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al
comma 1»;
4) il comma 3 e' abrogato;
5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'annullamento della
valutazione»;
6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e»
sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» e' soppressa;
q) all'articolo 25:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Perdita dei
requisiti per la promozione)»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono
sostituite dalle seguenti: «, valutato per l'avanzamento al grado
superiore,»;
2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto per la promozione»;
2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite
dalle seguenti: «annullamento della valutazione»;
3) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
4) il comma 3 e' abrogato;
5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti e'
annullata la valutazione»;
6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono
sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la
parola: «determinata» e' sostituita dalla seguente: «determinato»;
r) all'articolo 26:
1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le
promozioni»;
2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di
promozioni decorre da tale anno.»;
3) al comma 2:
3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal
quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei
confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»;
3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla
promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo
l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al
grado superiore.»;
s) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «la formazione dei quadri di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al grado
superiore»;
1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle
seguenti: «nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione
nell'anno precedente o da»;
1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della
promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della
valutazione»;
2) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) gli
ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne
aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti
annualita'.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo
«.» e' sostituito dal punto e virgola «;»;
3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente»
sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto
ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al
grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione
nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono
optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di
valutazione formate per gli anni successivi.
3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario,
gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado
superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella
seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare
irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione
formate per gli anni successivi.
3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto
ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza
aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di
merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente
effettivo.»;
5) al comma 5:
5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei
all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali
giudicati non idonei all'avanzamento»;
5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di
avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»;
5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,»
sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e
utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso
di valutazione a scelta,»;
6) al comma 6:
6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda
volta non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei
all'avanzamento»;
6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle
seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di
merito, in caso di valutazione a scelta, sono»;
t) all'articolo 29, il comma 3 e' abrogato;
u) all'articolo 30:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle
promozioni a scelta e' fissata al 1º gennaio dell'anno cui si
riferisce l'aliquota di valutazione.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulla
scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si
procede all'attribuzione della promozione:
a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della
graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della
tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel
numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
conferire;
b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei
secondo l'ordine di ruolo.»;
v) all'articolo 31:
1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» e' sostituita dalla
parola: «le»;
2) al comma 1:
2.1) la parola: «ulteriori» e' soppressa;
2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale -
comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non
superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.»;
z) all'articolo 32:
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «per infermita'
dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa la promozione»
sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le
parole: «comma 2» sono soppresse;
aa) all'articolo 33, comma 1:
1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della
sospensione stessa» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La posizione
dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno
successivo.»;
bb) all'articolo 34, comma 6, le parole: «dal quadro di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»;
cc) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione
nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative,
applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti
al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente
decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la
promozione al grado superiore.»;
dd) all'articolo 64, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari
del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al
personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui
all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo
199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e' sostituita:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1
allegata al medesimo decreto;
b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella
11.2 allegata al presente decreto legislativo.
3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e' sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata
al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in
vigore.».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 6-bis,
6-ter, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 62 e 64, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli, con
carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti
gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza sono i seguenti:
a. ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i
seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3)
speciale;
d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore
della banda musicale della Guardia finanza di cui al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati
nell'organico del ruolo normale-comparto speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista
dall'art. 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati
sottotenenti di complemento ovvero della riserva di
complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e
della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente
iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al
ruolo normale - comparto speciale.».
«Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del
Corpo della Guardia di finanza e' necessario possedere i
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea
c) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente;
c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite
dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di
concorso;
d) essere in possesso dei diritti civili e
politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la
specializzazione o la specialita' per cui si concorre;
f) essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato
di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico,
anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g-quinquies) non essere sottoposti a un
procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare
l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a
un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale
del Corpo della guardia di finanza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di
secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia,
nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri
titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo ed eventuali
ulteriori requisiti.
2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti,
se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando
di concorso.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza sono stabilite:
a. le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,
compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo,
ove necessario, programmi e prove differenziati in
relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i
quali si concorre;
b. la composizione delle commissioni esaminatrici,
presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia
di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'
esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di
valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in
quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina
della commissione.
3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di
cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la
partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro
direttore e vice direttore in servizio permanente della
Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e'
richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18
e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano
gia' componenti della Banda musicale della Guardia di
finanza si prescinde dal predetto limite di eta';
b) il non essere stati rinviati d'autorita' o
espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del
Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a
prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente
decreto si osservano le norme concernenti i pubblici
concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo
della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso
tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del
medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione
amministrativa.
4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo, l'Amministrazione ha
facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero
verificare entro la data di approvazione della graduatoria
nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel
caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla
data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate
altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di
graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad
un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un
dodicesimo della durata del corso stesso. Decorsi i termini
per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o
decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi
cessano di avere validita'. Le riserve di posti previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non possono complessivamente superare un terzo
dei posti messi a concorso.
5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al
reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti
dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione
ai pubblici impieghi.
6. Nel caso di ammissione all'Accademia o
conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo per effetto delle disposizioni del
presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione
di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a
disposizioni normative a carattere generale.».
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di
finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi
del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della
guardia di finanza.
3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1,
lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza
puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore
degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo
quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati
impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e
risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito una delle lauree specialistiche
o magistrali previste dal decreto di cui all'art. 5, comma
2;
b) essere in possesso di una delle specializzazioni
dei predetti servizi navale o aereo;
c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica
finale non inferiore a «superiore alla media» o
equivalente.».
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al
ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli
ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti
ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso
pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da
coloro che hanno completato, con esito favorevole, il
secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di
finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per
l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non
puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla
data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di
22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di
complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri
ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri
anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'art.
5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di
cui al presente articolo, la determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza di cui all'art. 5, comma
3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati
presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per
cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo
normale in servizio permanente di cui al presente articolo
e' a carattere universitario, per il conseguimento della
laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e'
articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da
frequentare per due anni nella qualita' di allievo
ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da
frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un
anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma
1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno
del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene
secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del
secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso
di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa
dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso
di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare
al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini indispensabili per bene
assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami,
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e'
consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo
formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso
di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda
volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro
i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami
utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate
e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle
disposizioni di cui all'art. 1494 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a
ripetere l'anno di corso senza essere considerati
ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il
secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato
superamento degli esami e' immesso in servizio con la
medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo
secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio
dello stesso corso.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni
disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di
Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai
sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), che perde in via
definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla
navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole
del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo
formativo previsto dal presente articolo permanendo nel
ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che
ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita'
psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine indicato nel
primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di
Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal
giorno successivo a quello di scadenza dello stesso
termine.
11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o
dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla
ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento
in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal
comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di
finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di
Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle
graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le
procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di
espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i
relativi programmi sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi
non possono partecipare ai successivi concorsi di
ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza
armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di
leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia'
in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la
precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei
loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.».
«Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al
ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali). - 1. Al
concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), possono
partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in
servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica
o magistrale prevista dal decreto di cui all'art. 5, comma
2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano
superato il 45° anno alla data indicata nel bando di
concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o
equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma
1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso
presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non
inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati
sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e
iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del
medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il decreto di
cui all'art. 6-bis, comma 12, sono disciplinate le
modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di
formazione della graduatoria, nonche' le cause e le
procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le
materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al
comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'art. 6, comma
3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita'
psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di
cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale -comparto
speciale.
5. ».
«Art. 9 (Ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale
in discipline attinenti alla specialita' per la quale
concorrono o anche di ulteriori titoli di studio
specialistici o abilitativi, individuati dal bando di
concorso tra quelli previsti dal decreto di cui all'art. 5,
comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di eta'. Per
gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i
finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite
massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45
anni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nel bando di concorso. A parita' di merito
costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza
di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica
di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma
di servizio di cui all'art. 11, nominati tenenti a
decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e
iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso,
dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del
corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in
base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine
corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso
tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi
6, 7, 8, 11 e 13.
4. Con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma
12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del
corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione
dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi
programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.
4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di
specializzazione unicamente ai sensi dell'art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma
la facolta' del Corpo della guardia di finanza di
autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione
del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione
in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita'
previste dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.».
«Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero
dei posti da mettere annualmente a concorso per
l'immissione:
a) nel ruolo normale - comparti ordinario,
aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze
esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne'
eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del
predetto organico;
b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non
puo' superare le vacanze esistenti nell'organico
complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto
ruolo.».
«Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi
ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 6-bis hanno
l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso,
una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente
hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni,
che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data
di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
per la nomina a ufficiale.
2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'art.
6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni
decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se
posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi
dell'art. 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette
anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero,
se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la
nomina a ufficiale.
3. Per gli ufficiali di cui all'art. 2161 del decreto
legislativo, n. 66/2010, si applicano i periodi di ferma
previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da
espletare ai sensi del comma 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale
o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti
all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
una ferma di cinque anni che decorre dalla data:
a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di
cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai
corsi;
c. di presentazione della domanda di dimissione dal
corso.
5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo
rispetto alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma
di cui al presente articolo e all'art. 2161 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi
di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'art. 884,
comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'art.
2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la
formazione specialistica dei medici di cui all'art. 40,
comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo
che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda,
sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari
sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a
due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il
conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre
dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso
e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente
ferma contratta, ancora da espletare.
6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento
dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di
servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali
allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente
articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al
servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza.
L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che
determina la cessazione del rapporto di impiego, puo'
avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma
contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.».
«Art. 15 (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di
avanzamento sono convocate, ai sensi dell'art. 14, dal
Comandante Generale della Guardia di finanza con propria
determinazione e, per l'espletamento delle proprie
attivita', possono avvalersi della competente articolazione
tecnica del Comando Generale.
2. I componenti delle commissioni si pronunciano con
votazione palese in ordine inverso di grado e di
anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo.
3. Le commissioni sono validamente costituite con la
presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al
voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto del
Presidente.».
«Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti
a scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si
articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare
se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o
non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado
superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione
l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli
superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla
commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun
degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno
a trenta. La commissione, in base al punto attribuito,
compila una graduatoria di merito di detti ufficiali,
dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in
ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, e'
attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme
che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al
grado di colonnello compreso, ogni componente della
commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta
per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti
lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche.
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra
e qualita' professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo
all'esercizio del comandante o delle attribuzioni
specifiche, al servizio prestato presso reparti o in
imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse dell'Amministrazione.
5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso
di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma
4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi
quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per
quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto
quoziente costituisce il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali,
ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un
punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati
nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel
loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa
per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi
del giudizio di merito espresso dalle commissioni di
avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli
ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono
iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla
valutazione per l'avanzamento al grado di generale di
divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di
merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente
colonnello e colonnello della prima aliquota - 2^ e 3^
valutazione;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del
comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di
colonnello, prima aliquota - 1^ valutazione, seconda e
terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti
nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali
promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella
1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale -
comparto aeronavale iscritto al primo posto della
graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore
e' attribuita la promozione al grado di generale di
divisione qualora si constati che non risultino iscritti in
ruolo con il grado di generale di divisione, altri due
ufficiali dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del
ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione
di cui all'art. 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica
graduatoria di merito.
7-quinques. Nelle procedure di avanzamento a scelta,
gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo
sono iscritti in distinte graduatorie di merito in
relazione:
a) alla specialita', fino al grado di colonnello;
b) al comparto, per il grado di generale di
brigata.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 ,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita'
e i criteri applicativi di cui al presente articolo.».
«Art. 22 (Approvazione degli atti delle Commissioni
di avanzamento). - 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per
l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale.
2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le
graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente
colonnello.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei
e nelle graduatorie di merito, approvati, sono idonei
all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei
non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data
comunicazione dell'esito dell'avanzamento.».
«Art. 23 (Promozioni). - 1. (abrogato).
2. Qualora per un determinato grado siano previste,
nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le
stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da
promuovere a scelta.
3. I tenenti colonnelli sono promossi a partire dalla
prima delle aliquote di cui all'art. 28, comma 3, e,
nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di
cui all'art. 30, comma 2-bis, lettera a).
4. La promozione e' disposta con decreto del
Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non
inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata.
Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del
Comandante Generale.
5. La morte dell'ufficiale o la permanente idoneita'
fisica derivante da ferite, lesione o malattie riportate in
servizio o per causa di servizio, non impedisce la
promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla
con anzianita' anteriore alla data del decesso o del
sopravvenire della non idoneita'.».
«Art. 24 (Annullamento della valutazione). - 1. La
valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di
merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero
giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che
vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel
comma 3 dell'art. 18, e' annullata.
2. Il Comandante generale ha facolta' di annullare la
valutazione degli ufficiali di cui al comma 1 nei cui
riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.
3. abrogato.
4. All'ufficiale e' data comunicazione
dell'annullamento della valutazione e dei motivi che
l'hanno determinata.
5. Il provvedimento di annullamento della valutazione
di cui al comma 1 e' disposto con determinazione dal
Comandante Generale della Guardia di finanza.».
«Art. 25 (Perdita dei requisiti per la promozione). -
1. L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale,
valutato per l'avanzamento al grado superiore, abbia
perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per
la promozione deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale
stesso, proposta di annullamento della valutazione.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche, decide il Comandante Generale,
sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si
tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente
colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento,
se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. (abrogato).
4. L'ufficiale di cui al comma 1 nei cui confronti e'
annullata la valutazione e' non idoneo all'avanzamento.
5. All'ufficiale e' data comunicazione
dell'annullamento della valutazione e dei motivi che
l'hanno determinato.».
«Art. 26 (Promozioni non annuali. Promozioni a
seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a
scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro
dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale
della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono
previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria.
Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si
verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente
superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni
decorre da tale anno.
2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia
annullata la valutazione a scelta per una delle cause
stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il
parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo
l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per
l'avanzamento al grado superiore.».
«Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). -
1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale
della Guardia di finanza, con propria determinazione,
indica gli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado
superiore per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall'art. 27;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non
promossi, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non
abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel
computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di
quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto;
c) gli ufficiali nei cui confronti e' stata sospesa
la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perche'
sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato
l'annullamento della valutazione e, nel caso abbiano subito
detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato
degli ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un
pari grado gia' valutato. Sono compresi, altresi', gli
ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'art. 18,
comma 2;
c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento
della promozione al grado superiore, i colonnelli del
comparto aeronavale;
c-ter) gli ufficiali nei cui confronti e' cessata
la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione
da aliquote per precedenti annualita'.
2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data del 30
settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli
ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il
requisito della permanenza minima nel grado richiesto per
la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla
colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto.
Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver
maturato le altre condizioni di cui all'art. 27.
3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare
per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote
formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di
servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda
aliquota assume particolare rilevanza ai fini della
valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza
aliquota.
3-bis. I generali di brigata del ruolo normale -
comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per
l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione
dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa
graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per
l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli
anni successivi.
3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto
ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per
l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione
dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa
graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per
l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli
anni successivi.
3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale -
comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione
nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta'
della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati
nel servizio permanente effettivo.
4.
5. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento
sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per
l'avanzamento per l'anno successivo. Gli ufficiali
giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa
graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,
sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
sono stati valutati l'ultima volta.
6. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non
idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se
giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa
graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,
sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
sono stati valutati l'ultima volta.
7. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio
permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella
posizione di congedo.
8. Il Comandante Generale con propria determinazione
indica gli ufficiali che non possono essere valutati per
l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dall'art. 27, comma 1. Essi sono poi inclusi
nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva
alla data del raggiungimento delle predette condizioni.».
«Art. 29 (Vacanze organiche). - 1. Determinano
vacanze organiche.
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici
disposti per legge;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si
verificano le cause che le hanno determinate nei casi di
cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, e per la
lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a
quello del decesso.
3. (abrogato).
4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali
che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi
della prima vacanza successiva all'attribuzione delle
promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a
quello della cessazione della posizione di soprannumero.».
«Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui
l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
1 e 4 allegate al presente decreto. A partire dall'aliquota
di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni
a scelta e' fissata al 1° gennaio dell'anno cui si
riferisce l'aliquota di valutazione.
2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita'
richieste alla colonna 5della tabella 1 e alla colonna 12
della tabella 4, allegate al presente decreto.
2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e
degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione
della promozione:
a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine
della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle
colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente
decreto legislativo, compresi nel numero dei posti
corrispondente a quello delle promozioni da conferire;
b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e
giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite
anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme
vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in
applicazione delle norme di cui al presente comma sono
assorbite con le vacanze che si verificano per cause
diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di
cui al comma 4 e dell'art. 2145 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze
rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto
dall'art. 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione
di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta
eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni
complessive del grado fissate dal presente decreto per i
ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si
determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e'
collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se
colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a
parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero,
se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore
anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione,
sia anagraficamente il piu' anziano.
4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore
della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di
cui al comma 4.».
«Art. 31 (Modalita' per colmare le vacanze). - 1.
Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per
l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale -comparto
ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino
al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono
colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non
possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da
effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere
inferiori all'unita'. Le promozioni aggiuntive al grado di
colonnello del ruolo normale -comparto ordinario sono
ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore
all'unita', con determinazione del Comandante generale.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati
idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero
delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non
effettuate sono portate in aumento al numero delle
promozioni da effettuare nell'anno immediatamente
successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in
servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei
quadri ovvero dall'ausiliaria.»
«Art. 32 (Effetti della cessazione delle cause
impeditive della valutazione o della promozione). - 1.
All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o
quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di
una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole
o per il quale sia stata revocata la sospensione
dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in
aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio
ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si
applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche
se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una
precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste
vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da
effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in
occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o
nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione
dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita'
di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o
un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di
comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del
comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o
di Sottosegretario di Stato;
b) all'ufficiale per il quale sia stata annullata
la valutazione a norma dell'art. 24;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo
tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'art.
27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni
anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio
riconosciuti dal Comandante generale con propria
determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause
di servizio;
c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai
sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia
maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita'
pregresse.».
«Art. 33 (Effetti della cessazione delle cause che
hanno determinato la sospensione del giudizio di
avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato
sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle
disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, e' valutato per
l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano
cessati i motivi della sospensione. La posizione
dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame
l'anno successivo.
2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma1, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche
se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una
precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste
vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da
effettuare per l'anno successivo.».
«Art. 34 (Effetti della cessazione delle cause che
hanno determinato la sospensione del giudizio di
avanzamento). - 1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio
di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad
accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica si applicano
le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita' se giudicato idoneo,
e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a
suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora attribuito in una precedente graduatoria, e'
promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo.
---2. La promozione di cui al comma 1, non e'
ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene
rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle
dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui
deve essere effettuata la promozione, l'eventuale
eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene
riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva
al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione
dell'interessato e, comunque, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il
giudizio. Qualora entro tale data non siano verificate
vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di
cui all'art. 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che
abbia superato il limite di eta' del grado conseguito
ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento
del periodo di comando o di attribuzioni specifiche
prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i
requisiti di cui all'art. 27.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si
applicano anche agli ufficiali che, imputati in
procedimento penale, siano stati assolti con sentenza
definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale
procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del
giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione
dell'impedimento.
5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli
organi competenti entro sei mesi dall'annullamento
d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente
della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la
precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga
elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro
del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova
valutazione. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la
promozione del ricorrente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a tutte le rinnovazioni di giudizi di avanzamento
successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, indipendentemente dall'anno di riferimento.».
«Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli ufficiali dei
ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente
decreto, si applicano le leggi in vigore in materia di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito.
1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero
non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre
disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia
di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle
graduatorie di merito stabilite dal presente decreto
legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la
promozione al grado superiore.
2. Le assunzioni di personale derivanti
dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel
rispetto delle procedure di programmazione previste
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali
medici della Guardia di finanza). - 1. In relazione alle
esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle
competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali
medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e
194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
vengano prese in esame pratiche relative al personale della
Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti
delle commissioni medico ospedaliere della Sanita'
Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali
inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti
dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre
1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla
legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre
2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della
criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste
estorsive e dell'usura;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero
di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto,
alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 189
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
sono prese in esame pratiche relative al personale del
Corpo della Guardia di finanza.
c) svolgono attivita' di medico nel settore del
lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia
di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni
tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di
sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico
competente previste dalle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente
normativa;
d) a richiesta degli interessati, forniscono
assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti alle commissioni
medico ospedaliere deputate all'accertamento della
dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte.
1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono
uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza
spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e
limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 1880 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti
previsti per le infermerie presidiarie di cui all'art. 199
del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie
esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo':
a) stipulare particolari convenzioni con strutture
sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli
professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
bilancio;
b) fruire, a livello locale come centralmente, a
condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e
veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.
2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia
di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19
gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre
1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
salute del personale in servizio con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente
nonche', anche a favore del personale in congedo e dei
rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di
assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili
secondo le norme previste dal relativo statuto. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le
conseguenti disposizioni tecniche attuative
dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo
e dei rapporti con il predetto Fondo.».