Art. 27 Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.»; b) all'articolo 5: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 1.3) alla lettera e): 1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,»; 1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre»; 1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 1.5) dopo la lettera g-sexies) e' aggiunta la seguente: «g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; 2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»; 4) al comma 4: 4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso stesso.» e' aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'.»; 5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»; c) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2; b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo; c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»; d) all'articolo 6-bis: 1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»; 2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»; 3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «o l'espulsione»; e) all'articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»; f) all'articolo 9: 1) al comma 1: 1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di concorso tra quelli»; 1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti: «32° anno»; 2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»; 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»; g) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ne' eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun comparto,»; h) all'articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: «6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.»; i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente: «Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi. 2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialita' di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialita' di appartenenza.»; l) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con propria determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale»; m) all'articolo 21: 1) al comma 7-bis, lettera b): 1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione»; 1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le seguenti: «aliquota - 1^ valutazione, seconda»; 2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali»; 3) dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: «7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione: a) alla specialita', fino al grado di colonnello; b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»; n) all'articolo 22: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento)»; 2) i commi 4 e 5 sono abrogati; o) all'articolo 23: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.»; 3) al comma 3: 3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta» sono sostituite dalla seguente: «promossi»; 3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»; p) all'articolo 24: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Annullamento della valutazione)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata.»; 3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1»; 4) il comma 3 e' abrogato; 5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annullamento della valutazione»; 6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e» sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» e' soppressa; q) all'articolo 25: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Perdita dei requisiti per la promozione)»; 2) al comma 1: 2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «, valutato per l'avanzamento al grado superiore,»; 2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «decreto per la promozione»; 2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione»; 3) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; 4) il comma 3 e' abrogato; 5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione»; 6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la parola: «determinata» e' sostituita dalla seguente: «determinato»; r) all'articolo 26: 1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»; 2) al comma 1: 2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le promozioni»; 2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.»; 3) al comma 2: 3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»; 3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.»; s) all'articolo 28: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «la formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al grado superiore»; 1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»; 1.3) alla lettera c): 1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle seguenti: «nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da»; 1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della valutazione»; 2) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) gli ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualita'.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; 3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente» sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»; 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.»; 5) al comma 5: 5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento»; 5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»; 5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,»; 6) al comma 6: 6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento»; 6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono»; t) all'articolo 29, il comma 3 e' abrogato; u) all'articolo 30: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta e' fissata al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione: a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire; b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.»; v) all'articolo 31: 1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» e' sostituita dalla parola: «le»; 2) al comma 1: 2.1) la parola: «ulteriori» e' soppressa; 2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.»; z) all'articolo 32: 1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «per infermita' dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio»; 2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa la promozione» sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le parole: «comma 2» sono soppresse; aa) all'articolo 33, comma 1: 1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa» sono soppresse; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno successivo.»; bb) all'articolo 34, comma 6, le parole: «dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»; cc) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.»; dd) all'articolo 64, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto; b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo. 3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 62 e 64, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli, con carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti: a. ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale; d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo normale-comparto speciale. 3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall'art. 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.». «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea c) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente; c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre; f) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa; g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed eventuali ulteriori requisiti. 2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabilite: a. le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre; b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione. 3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa. 4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. 6. Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.». «Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso: a) pubblico; b) interno. 2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza. 3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'art. 5, comma 2; b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo; c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.». «Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza. 3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'art. 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'art. 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 5. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti. 6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso. 8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.». «Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che: a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso; b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. 2. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso. 3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il decreto di cui all'art. 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale -comparto speciale. 5. ». «Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, individuati dal bando di concorso tra quelli previsti dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'art. 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. 4. Con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita' previste dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.». «Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione: a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico; b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.». «Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. 2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell'art. 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 3. Per gli ufficiali di cui all'art. 2161 del decreto legislativo, n. 66/2010, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data: a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'art. 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'art. 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.». «Art. 15 (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'art. 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale. 2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo. 3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.». «Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. 3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. 4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche. b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; b) del comparto speciale: 1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione; 2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima aliquota - 1^ valutazione, seconda e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risultino iscritti in ruolo con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali dello stesso comparto. 7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'art. 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito. 7-quinques. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione: a) alla specialita', fino al grado di colonnello; b) al comparto, per il grado di generale di brigata. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi di cui al presente articolo.». «Art. 22 (Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale. 2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello. 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento. 4. abrogato. 5. abrogato. 6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.». «Art. 23 (Promozioni). - 1. (abrogato). 2. Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta. 3. I tenenti colonnelli sono promossi a partire dalla prima delle aliquote di cui all'art. 28, comma 3, e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, lettera a). 4. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale. 5. La morte dell'ufficiale o la permanente idoneita' fisica derivante da ferite, lesione o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.». «Art. 24 (Annullamento della valutazione). - 1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 18, e' annullata. 2. Il Comandante generale ha facolta' di annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1 nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. 3. abrogato. 4. All'ufficiale e' data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 5. Il provvedimento di annullamento della valutazione di cui al comma 1 e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.». «Art. 25 (Perdita dei requisiti per la promozione). - 1. L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale, valutato per l'avanzamento al grado superiore, abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per la promozione deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di annullamento della valutazione. 2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Comandante Generale, sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado. 3. (abrogato). 4. L'ufficiale di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione e' non idoneo all'avanzamento. 5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinato.». «Art. 26 (Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. 2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.». «Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). - 1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 27; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non promossi, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto; c) gli ufficiali nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato l'annullamento della valutazione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 2; c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale; c-ter) gli ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualita'. 2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data del 30 settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'art. 27. 3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. 3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo. 4. 5. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per l'avanzamento per l'anno successivo. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 6. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 7. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo. 8. Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 27, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.». «Art. 29 (Vacanze organiche). - 1. Determinano vacanze organiche. a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso. 3. (abrogato). 4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.». «Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta e' fissata al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione. 2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto. 2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione: a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire; b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo. 3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'art. 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano. 4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.». «Art. 31 (Modalita' per colmare le vacanze). - 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale -comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita'. Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale -comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale. 2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.» «Art. 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione). - 1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano: a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato; b) all'ufficiale per il quale sia stata annullata la valutazione a norma dell'art. 24; c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio; c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.». «Art. 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione. La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno successivo. 2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma1, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.». «Art. 34 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento). - 1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita' se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. ---2. La promozione di cui al comma 1, non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 27. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento. 5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le rinnovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dall'anno di riferimento.». «Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. 1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore. 2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.». «Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). - 1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza. c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa; d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte. 1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'art. 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio; b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia. 2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.».