Art. 28 
 
 
                      Altre modifiche normative 
 
  1. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218: 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  le  parole:  «per  ufficiali   e
sottufficiali  della  Guardia  di  finanza.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di  altre
amministrazioni  pubbliche,  anche  straniere,  e  di  organizzazioni
internazionali, nonche' per lo sviluppo  di  attivita'  di  studio  e
ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.»; 
  2. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887: 
      a)  all'articolo  5,  comma  2,  le  parole:  «un  anno»   sono
sostituite dalle seguenti: «due  anni»  e  la  parola:  «quattro»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque». 
  3. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: 
      a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Il
personale della banda musicale e' esonerato dal  portare  al  seguito
l'armamento in dotazione in occasione di concerti o  altre  attivita'
esterne cui e' chiamata la banda medesima.»; 
      b) all'articolo 32, comma 2, le parole:  «iscritto  in  quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»; 
      c) all'articolo 33, comma 2, le parole:  «iscritto  in  quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo». 
  4. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68: 
      a) all'articolo 7, comma 2, le  parole:  «secondo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; 
      b) all'articolo 8-bis: 
        1) comma 1, le parole:  «Agli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ufficiali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Agli   ufficiali
appartenenti al ruolo normale»; 
        2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.    Agli    ufficiali    appartenenti    al    ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia  di  finanza
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 
          1-ter. Al personale di cui al comma  1-bis,  ove  impiegato
nell'ambito  degli  organi  di  esecuzione  del   servizio   di   cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio  1999,  n.  34,  sono  altresi'  attribuite  le
qualifiche di ufficiale di polizia  giudiziaria  e  di  ufficiale  di
polizia tributaria.»; 
        3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte  le
seguenti: «del ruolo normale»; 
        4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
          «6-bis. Le qualifiche di  cui  al  presente  articolo  sono
sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza: 
          a) in servizio permanente o in  ferma  volontaria,  sospesi
dall'impiego  a   qualsiasi   titolo   ovvero   destinatari   di   un
provvedimento medico legale di temporanea non idoneita'  al  servizio
per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico; 
          b)  delle  categorie   del   congedo,   richiamati   ovvero
trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 
          6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia  di  finanza
in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai
sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per  le  esigenze   delle   pubbliche   amministrazioni   statali   e
territoriali   ivi   indicate,   diverse   dall'Amministrazione    di
appartenenza,  non  rivestono  le  qualifiche  di  cui  al   presente
articolo. Per il medesimo personale sono  escluse  le  qualifiche,  i
poteri e  le  facolta'  attribuite  dalla  legge  o  da  altre  fonti
normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla  Guardia
di finanza o ai propri reparti.». 
  5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo  le  parole:
«l'articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-bis»; 
    b) all'articolo 2138, comma 3, le  parole:  «regolamento  per  il
Corpo della Guardia  di  finanza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  il  Corpo
della Guardia di finanza»; 
    c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della  guardia
di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere
sottoposte nell'ambito del concorso per  il  quale  hanno  presentato
istanza  di  partecipazione  agli  accertamenti  per  l'idoneita'  al
servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e,  se  previste,
alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneita' al servizio nelle
specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga,
per una sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti
accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile  successivo
alla  cessazione  di  tale  stato  di  temporaneo   impedimento.   Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la  definizione  della  graduatoria.  Fermo
restando il  numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,  le
candidate rinviate  risultate  idonee  e  nominate  vincitrici  nella
graduatoria  finale  di  merito  del  concorso  per  il  quale  hanno
presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate. 
      1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  comma
1-bis sono immesse in servizio con la medesima  anzianita'  assoluta,
ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno
presentato  istanza  di  partecipazione.  La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso  originario  e'  determinata  sulla
base del punto di classificazione finale  riportato  al  termine  del
periodo di  formazione,  fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199.  Gli  effetti
economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa
decorrenza  prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   di
formazione effettivamente frequentato. 
      1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a  ufficiale
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo,  rinviate  ai  sensi  del
comma 1-bis, sono nominate con la medesima  anzianita'  assoluta,  ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  hanno
presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo  nell'ordine
della graduatoria di merito  del  concorso  originario.  Gli  effetti
economici della  nomina  decorrono,  in  ogni  caso,  dalla  data  di
effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di  formazione,
sono  iscritte  in  ruolo,  previa  rideterminazione  dell'anzianita'
relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di
classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»; 
    d)  all'articolo  2144,  comma  1,  la  parola:  «subalterni»  e'
sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; 
    e) all'articolo 2145, comma 5, le  parole:  «che  devono  essere»
sono soppresse; 
    f) all'articolo 2149: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali
e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di  corpo
d'armata e dei generali di divisione»; 
      2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali
e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di  corpo
d'armata e dei generali di divisione»; 
      3) al comma 3, lettera a), le  parole:  «ufficiali  generali  e
colonnelli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «generali  di  corpo
d'armata e generali di divisione»; 
      4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Rientrano tra gli  accertamenti  preliminari  di  cui
all'articolo 1392, comma 2, anche i  pareri  gerarchici  dei  livelli
superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 
        8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di  finanza  il
procedimento disciplinare di stato e' disciplinato  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   ferme   restando   le
disposizioni contenute nel presente Codice.». 
 
          Note all'art. 28: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          29 ottobre 1965, n.  1218,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  1.  -  E'  istituita  una  Scuola  di  polizia
          economico-finanziaria   per   la   organizzazione   e    lo
          svolgimento di corsi di aggiornamento e di  perfezionamento
          professionale a  favore  del  personale  della  Guardia  di
          finanza,  di   altre   amministrazioni   pubbliche,   anche
          straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche'  per
          lo sviluppo di attivita' di studio  e  ricerca  scientifica
          nelle materie economico-finanziarie.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          24  ottobre  1966,  n.  887  (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1966,  n.  274),  recante:«Avanzamento
          degli ufficiali della Guardia di finanza», come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  5.  -  1.  Il  corso  superiore   di   polizia
          economico-finanziaria  provvede   all'alta   qualificazione
          professionale degli ufficiali del ruolo normale  del  Corpo
          della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e  il
          completamento della loro preparazione tecnica e  culturale,
          ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato
          maggiore  o   di   elevato   impegno,   anche   in   ambito
          internazionale, che richiedono  la  soluzione  di  problemi
          complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
          umane e organizzative. 
                2. Alla frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          economico finanziaria,  della  durata  di  due  anni,  sono
          ammessi  i  tenenti  colonnelli  in   servizio   permanente
          effettivo del ruolo normale, vincitori di un  concorso  per
          titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale  del
          Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data  di
          indizione del concorso, i tenenti  colonnelli  devono  aver
          maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni e
          non superiore a cinque anni. 
                3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
          ufficiali superiori: 
                  a) devono aver riportato, nell'ultimo  quinquennio,
          calcolato  a  ritroso  dal  termine   di   scadenza   della
          presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o
          equivalente; 
                  b) non devono essere, al termine di scadenza  della
          presentazione  delle  domande,  imputati  in   procedimenti
          penali  per  delitto  non   colposo,   ne'   sottoposti   a
          procedimento  disciplinare  da  cui  possa   derivare   una
          sanzione  di  stato  ovvero  sospesi  dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
                  c) devono essere  in  possesso  di  una  laurea  in
          discipline giuridiche o economiche. 
                4. La partecipazione al concorso non e'  ammessa  per
          piu' di due volte, ancorche' non consecutive.  Dal  computo
          di tale limite sono escluse le partecipazioni  ai  concorsi
          al termine dei quali il  concorrente  sia  stato  giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero con punteggio  non  inferiore  a  26/30.  Alla
          valutazione dei  titoli  e  delle  prove  d'esame  provvede
          apposita commissione presieduta da  un  generale  di  corpo
          d'armata della Guardia di finanza.  Tale  commissione  puo'
          essere suddivisa in sottocommissioni  ed  e'  nominata  con
          determinazione del Comandante  Generale  della  Guardia  di
          finanza. 
                5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso sono stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanarsi ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400.  Il  corso  si  svolge
          secondo  programmi  e  modalita'  coerenti  con  le   norme
          concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le  materie
          ed i relativi programmi sono approvati  con  determinazione
          del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
                6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c),  si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  31,  32  e  33,
          decreto  legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  recante
          «Riordinamento  della  banda  musicale  della  Guardia   di
          finanza»,  pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n.  62,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 31 (Norme comuni a  tutto  il  personale  della
          banda). - 1. Gli appartenenti  alla  banda  musicale  della
          Guardia  di  finanza  possono  essere  impiegati  solo  nel
          servizio  della  banda  medesima.  Non  e'  consentito   il
          passaggio degli stessi militari al servizio  ordinario  del
          Corpo. 
                2. Il personale della banda musicale e' esonerato dal
          portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di
          concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda
          medesima. 
                3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della
          Repubblica 25 ottobre 1981,  n.  738,  il  personale  della
          banda musicale,  riconosciuto  inidoneo  fisicamente,  puo'
          essere destinato esclusivamente ad  attivita'  di  supporto
          del complesso musicale.». 
                «Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1.
          L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della  banda
          musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad  anzianita',
          al grado di tenente colonnello e, a  scelta,  al  grado  di
          colonnello. 
                2. L'ufficiale e'  valutato  per  l'avanzamento  dopo
          aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella
          G annessa al presente decreto. Qualora giudicato idoneo, e'
          promosso  al  grado  superiore   anche   in   soprannumero.
          L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima  vacanza.
          La promozione al grado di colonnello non e'  computata  tra
          le   promozioni   tabellari   previste   per   l'anno    di
          riferimento.». 
                «Art. 33 (Avanzamento per il maestro vice direttore).
          - 1. L'avanzamento dell'ufficiale  maestro  vice  direttore
          della banda musicale della Guardia di finanza ha  luogo  ad
          anzianita', fino al grado di maggiore. 
                2. L'ufficiale e'  valutato  per  l'avanzamento  dopo
          aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista della tabella
          G  annessa  al  presente  decreto.   L'ufficiale,   qualora
          giudicato idoneo, viene promosso al grado superiore,  anche
          in soprannumero, con decorrenza dal  giorno  successivo  al
          compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale
          eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  7  e  8-bis,  del
          decreto  legislativo  19  marzo  2001,   n.   68,   recante
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della L.  31  marzo  2000,  n.
          78», pubblicato nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  26  marzo  2001,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 7 (Concorso alla  difesa  militare).  -  1.  Il
          Comandante generale della Guardia di finanza definisce  con
          il Capo di Stato maggiore della difesa,  nell'ambito  della
          pianificazione operativa interforze da questi  predisposta,
          le modalita' generali del concorso del  Corpo  alla  difesa
          militare previsto dall'art. 1 della legge 23  aprile  1959,
          n. 189. Nell'espletamento delle attivita' di concorso  alle
          operazioni militari in  caso  di  guerra  e  alle  missioni
          militari all'estero, il Corpo dipende  funzionalmente,  dal
          Ministro della difesa. 
                2. Resta fermo quanto  previsto  dall'art.  4,  terzo
          comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15  e
          16 del decreto del Presidente della Repubblica  25  ottobre
          1999, n. 556, per quanto riguarda  le  modalita'  attuative
          del concorso di cui al comma 1. 
                3. Per l'attuazione di quanto stabilito al  comma  1,
          potranno  essere  previste  forme  di  collegamento  tra  i
          rispettivi stati maggiori.». 
                «Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti  al  Corpo
          della guardia di finanza). - 1. Agli ufficiali appartenenti
          al ruolo normale del Corpo della guardia  di  finanza  sono
          attribuite  le   qualifiche   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali,  ufficiale  di
          polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 
                1-bis.   Agli   ufficiali   appartenenti   al   ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
          finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
          sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 
                1-ter. Al  personale  di  cui  al  comma  1-bis,  ove
          impiegato  nell'ambito  degli  organi  di  esecuzione   del
          servizio di cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
          34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale  di
          polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. 
                2.  Agli  appartenenti  al   ruolo   ispettori   sono
          attribuite  le   qualifiche   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria  e  agente  di
          pubblica sicurezza. 
                3. Agli appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  sono
          attribuite  le   qualifiche   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria  e  agente  di
          pubblica sicurezza. 
                4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e  finanzieri
          sono  attribuite  le  qualifiche  di  agente   di   polizia
          giudiziaria, agente  di  polizia  tributaria  e  agente  di
          pubblica sicurezza. 
                5. In conseguenza  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali del ruolo
          normale e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza,
          comandanti dei reparti navali e delle unita'  navali,  sono
          ufficiali  di  pubblica   sicurezza,   limitatamente   alle
          funzioni esercitate in mare. 
                6.  Restano  ferme  le  qualifiche,  i  poteri  e  le
          facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti  normative
          in relazione agli specifici compiti assegnati alla  Guardia
          di finanza o ai suoi reparti. 
                6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono
          sospese per gli appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza: 
                  a) in servizio permanente o  in  ferma  volontaria,
          sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero  destinatari
          di  un  provvedimento  medico  legale  di  temporanea   non
          idoneita'  al  servizio  per  patologia  o  infermita'   di
          carattere neuro-psichico; 
                  b) delle categorie del congedo,  richiamati  ovvero
          trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 
              6-ter. Gli  appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza  in  congedo   della   categoria   dell'ausiliaria,
          richiamati in servizio ai sensi dell'art. 993  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  per  le  esigenze  delle
          pubbliche  amministrazioni  statali  e   territoriali   ivi
          indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non
          rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il
          medesimo personale sono escluse le qualifiche, i  poteri  e
          le  facolta'  attribuite  dalla  legge  o  da  altre  fonti
          normative in relazione  agli  specifici  compiti  assegnati
          alla Guardia di finanza o ai propri reparti.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2136,  comma  1,
          2138, 2139, 2144, 2145, comma 5 e 2149, del citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2136  (Disposizioni  applicabili  al  personale
          della Guardia di finanza). - 1. Si applicano  al  personale
          del Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,
          le  seguenti  disposizioni  del   libro   IV   del   codice
          dell'ordinamento militare: 
                  a) - l) (omissis); 
                  m) l'art. 911 e 911-bis; 
                  m-bis) - gg) (omissis).». 
                «Art.  2138  (Documentazione  caratteristica  per  il
          personale della Guardia di finanza). - 1.  Le  disposizioni
          del Capo III, del Titolo VI,  del  Libro  IV  del  presente
          codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di
          finanza. 
                2. Per  il  personale  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza i documenti caratteristici  sono  costituiti  dalla
          scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal  rapporto
          informativo e dal foglio di comunicazione. 
                3.  Il  modello  dei  documenti  caratteristici,  gli
          elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo  e
          gli  altri  casi  in  cui  vanno  compilati,  le  autorita'
          competenti alla compilazione e alla revisione degli  stessi
          nonche' quant'altro occorra per la esecuzione del  presente
          articolo,  sono  stabiliti  in  un  apposito  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze per il  Corpo  della
          Guardia di finanza.». 
                «Art. 2139  (Reclutamento  volontario  femminile  nel
          Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il  reclutamento  del
          personale militare femminile nel  Corpo  della  Guardia  di
          finanza  e'  effettuato  su  base  volontaria  secondo   le
          disposizioni  vigenti  per  il  personale  maschile,  salvo
          quanto  previsto  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
          servizio dalle norme contenute nel regolamento  di  cui  al
          comma  3  e  salve  le  aliquote  d'ingresso  eventualmente
          previste, in via eccezionale, con il  decreto  adottato  ai
          sensi del comma 2. 
                1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della
          guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza  e
          non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso  per
          il quale hanno presentato istanza  di  partecipazione  agli
          accertamenti per  l'idoneita'  al  servizio  ai  sensi  del
          regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di
          efficienza fisica ovvero di  idoneita'  al  servizio  nelle
          specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio,  anche
          in deroga, per  una  sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a
          svolgere i predetti accertamenti o  prove  nell'ambito  del
          primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di  tale
          stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio
          puo' essere revocato su istanza di parte quando tale  stato
          di temporaneo impedimento cessa in data compatibile  con  i
          tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo
          restando   il   numero   delle    assunzioni    annualmente
          autorizzate,  le  candidate  rinviate  risultate  idonee  e
          nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito  del
          concorso  per  il  quale  hanno   presentato   istanza   di
          partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso
          di formazione utile in aggiunta ai vincitori  del  concorso
          cui sono state rinviate. 
                1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate  ai  sensi
          del comma 1-bis sono immesse in servizio  con  la  medesima
          anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei  vincitori
          del concorso per  il  quale  hanno  presentato  istanza  di
          partecipazione.  La  relativa  posizione   di   graduatoria
          nell'ambito del corso originario e' determinata sulla  base
          del punto di classificazione finale  riportato  al  termine
          del periodo di  formazione,  fatto  salvo  quanto  previsto
          all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          199. Gli effetti economici della nomina sono  riconosciuti,
          in ogni caso, con  la  stessa  decorrenza  prevista  per  i
          militari appartenenti al corso di formazione effettivamente
          frequentato. 
                1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina  a
          ufficiale   del   ruolo   tecnico-logistico-amministrativo,
          rinviate ai sensi del comma 1-bis,  sono  nominate  con  la
          medesima anzianita' assoluta, ai soli fini  giuridici,  dei
          vincitori  del  concorso  per  il  quale  hanno  presentato
          istanza di partecipazione e iscritte in  ruolo  nell'ordine
          della graduatoria di merito del  concorso  originario.  Gli
          effetti economici della nomina  decorrono,  in  ogni  caso,
          dalla data di effettivo incorporamento. Una volta  ultimato
          il corso di formazione,  sono  iscritte  in  ruolo,  previa
          rideterminazione dell'anzianita' relativa  con  riferimento
          al   corso   originario,   sulla   base   del   punto    di
          classificazione finale riportato al  termine  dello  stesso
          corso. 
                2.   Ferme   restando   le   consistenze    organiche
          complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
          prevedere  limitazioni   all'arruolamento   del   personale
          militare  femminile  soltanto  in  presenza   di   motivate
          esigenze connesse alla funzionalita'  di  specifici  ruoli,
          categorie,  specialita'  e  specializzazioni   del   Corpo,
          qualora in ragione della  natura  o  delle  condizioni  per
          l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un
          requisito essenziale. Il relativo decreto  e'  adottato  su
          proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di
          finanza, sentito il Ministro delle  pari  opportunita',  il
          quale acquisisce il parere della Commissione  per  le  pari
          opportunita' tra uomo e donna. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  adotta
          con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n.  400,  il  regolamento  recante  norme  per
          l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  del
          personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti,  per
          quanto concerne il personale femminile, il Ministro per  le
          pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita'
          tra uomo e donna.». 
                «Art.   2144   (Cessazione    dell'appartenenza    al
          complemento per gli ufficiali del Corpo  della  Guardia  di
          finanza). - 1.  L'ufficiale  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza cessa di appartenere alla categoria di  complemento
          ed  e'  collocato  nella  riserva  di  complemento   quando
          raggiunge  i  seguenti  limiti  di  eta':  sottotenenti   e
          tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni;  ufficiali  superiori:
          54 anni.». 
                «Art. 2145 (Norme di stato  giuridico  e  avanzamento
          riguardanti  gli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza). - 5. Gli ufficiali collocati in  aspettativa  per
          riduzione  di  quadri  possono  chiedere  di  cessare   dal
          servizio permanente a domanda.». 
                «Art. 2149 (Disposizioni  in  materia  di  disciplina
          militare per  il  personale  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza). - 1. Per il personale del Corpo della Guardia  di
          finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione  IV
          del capo III del titolo V del libro IV del presente  codice
          sono adottate: 
                  a) dal Ministro dell'economia e delle  finanze  nei
          confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali  di
          divisione; 
                  b)  dal  Comandante  generale  nei  confronti   del
          restante personale. 
                2.  La  potesta'  sanzionatoria  di  stato   per   il
          personale del Corpo della Guardia di finanza compete: 
                  a) al Ministro dell'economia e  delle  finanze  nei
          confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali  di
          divisione; 
                  b) al Comandante generale del Corpo  della  Guardia
          di finanza nei confronti del restante personale. 
                3. La decisione di sottoporre un ufficiale del  Corpo
          della Guardia di finanza ad inchiesta formale  spetta  alle
          seguenti autorita': 
                  a) al Ministro dell'economia e delle finanze se  si
          tratti di generali di corpo  d'armata  e  dei  generali  di
          divisione; 
                  b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 
                4. Per i militari del Corpo della Guardia di  finanza
          diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai
          Comandanti  regionali  ed  equiparati  da  cui  i  militari
          dipendono per  ragioni  di  impiego;  qualora  manchi  tale
          dipendenza l'inchiesta formale e' disposta  dal  Comandante
          regionale nella cui giurisdizione il militare  risiede.  Il
          Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo'
          in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei
          confronti del personale di cui al presente comma. 
                5. In caso di corresponsabilita' tra: 
                  a) ufficiali  e  altri  militari  del  Corpo  della
          Guardia di finanza per fatti che  configurano  un  illecito
          disciplinare, il procedimento disciplinare e'  unico  e  si
          svolge secondo le norme stabilite  per  il  procedimento  a
          carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata  la
          Commissione di disciplina l'autorita' competente  ai  sensi
          del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di  convenienza,  la
          separazione dei procedimenti; 
                  b) militari del Corpo della Guardia di finanza  non
          appartenenti alla  categoria  ufficiali  e  dipendenti  per
          l'impiego da Comandanti regionali o  equiparati  diversi  o
          residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta
          dal  Comandante  regionale  o   equiparato   competente   a
          provvedere per il militare piu' elevato  in  grado  o  piu'
          anziano. 
                6.  Le  autorita'  che  hanno  disposto   l'inchiesta
          formale, in base alle risultanze della stessa: 
                  a) qualora ritengano che al militare debba  o  meno
          essere inflitta una delle  sanzioni  disciplinari  indicate
          nell'art. 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta
          alle autorita' indicate al comma 2; 
                  b) qualora ritengano che al militare possano essere
          inflitte le sanzioni disciplinari indicate  all'art.  1357,
          comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una
          Commissione di disciplina. 
                7.  Le  facolta'  previste  dall'art.  1389,  per  il
          personale del Corpo della Guardia di finanza, si  intendono
          riferite al Ministro dell'economia e  delle  finanze  o  al
          Comandante generale. 
                8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 866,  per
          il personale del Corpo della Guardia di finanza la  perdita
          del grado e' disposta,  previo  giudizio  disciplinare,  in
          caso di condanna definitiva, non condizionalmente  sospesa,
          per reato militare o delitto non colposo  che  comporti  la
          pena accessoria della interdizione temporanea dai  pubblici
          uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19,
          primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. 
                8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari  di
          cui all'art. 1392, comma 2, anche i pareri  gerarchici  dei
          livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 
                8-ter. Per i militari  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza  il   procedimento   disciplinare   di   stato   e'
          disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nel
          presente Codice.».