Art. 28 Altre modifiche normative 1. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.»; 2. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887: a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 3. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda medesima.»; b) all'articolo 32, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»; c) all'articolo 33, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo». 4. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68: a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; b) all'articolo 8-bis: 1) comma 1, le parole: «Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.»; 3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»; 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza: a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico; b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.». 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «l'articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-bis»; b) all'articolo 2138, comma 3, le parole: «regolamento per il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza»; c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneita' al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneita' al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»; d) all'articolo 2144, comma 1, la parola: «subalterni» e' sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; e) all'articolo 2145, comma 5, le parole: «che devono essere» sono soppresse; f) all'articolo 2149: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»; 2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»; 3) al comma 3, lettera a), le parole: «ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «generali di corpo d'armata e generali di divisione»; 4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. - E' istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274), recante:«Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», come modificato dal presente decreto: «Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.». - Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 33, decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Norme comuni a tutto il personale della banda). - 1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non e' consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo. 2. Il personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda medesima. 3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, puo' essere destinato esclusivamente ad attivita' di supporto del complesso musicale.». «Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello. 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.». «Art. 33 (Avanzamento per il maestro vice direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di maggiore. 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista della tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora giudicato idoneo, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Concorso alla difesa militare). - 1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Nell'espletamento delle attivita' di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1. 3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.». «Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali del ruolo normale e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unita' navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare. 6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti. 6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza: a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico; b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'art. 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.». - Si riporta il testo degli articoli 2136, comma 1, 2138, 2139, 2144, 2145, comma 5 e 2149, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare: a) - l) (omissis); m) l'art. 911 e 911-bis; m-bis) - gg) (omissis).». «Art. 2138 (Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza). - 1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. 3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonche' quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.». «Art. 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2. 1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneita' al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneita' al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso. 2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, categorie, specialita' e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunita', il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.». «Art. 2144 (Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.». «Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 5. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.». «Art. 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate: a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2. La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete: a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5. In caso di corresponsabilita' tra: a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'art. 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'art. 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7. Le facolta' previste dall'art. 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. 8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'art. 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».