Art. 122 
 
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati
              per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti
d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri
intermediari finanziari. 
  2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano
alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19: 
    a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a
uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28; 
    c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti  di  lavoro
di cui all'articolo 120; 
    d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125. 
  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere
utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a
rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito
d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti
cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da
effettuarsi in via telematica.