Art. 123 
 
Soppressione delle clausole di  salvaguardia  in  materia  di  IVA  e
                               accisa 
 
  1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
abrogati. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023,  27.104  milioni
di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.