Art. 126 
 
Proroga dei termini  di  ripresa  della  riscossione  dei  versamenti
                               sospesi 
 
  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1,  2,  3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 settembre 2020  o  mediante  rateizzazione,  fino  ad  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  2. I soggetti i  cui  ricavi  e  compensi,  percepiti  nel  periodo
compreso tra il  17  marzo  2020  e  il  31  maggio  2020,  non  sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
23, provvedono a versare  l'ammontare  delle  medesime  ritenute,  in
un'unica  soluzione,  entro  il  16   settembre   2020   o   mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro  rate  mensili  di  pari
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27  dopo
il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Gli  adempimenti  e  i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo
2020,  n.  9  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in  un'unica  soluzione  entro  il  16  settembre  2020  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".