Art. 127 
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61: 
      1) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  I  versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione  entro  il  16  settembre
2020 o mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre  2020.  Nei  medesimi  termini  sono  effettuati,  anche
mediante il sostituto d'imposta,  i  versamenti  delle  ritenute  non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020."; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e  i  versamenti  sospesi  ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei  termini  previsti  dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato."; 
    b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24  febbraio  2020,  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato." 
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