Art. 131 
 
     Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa 
 
  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese  di  marzo
dell'anno 2020, i pagamenti  dell'accisa,  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati  tempestivi  se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;  sui  medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano  le  sanzioni  e  l'indennita'  di  mora  previste  per  il
ritardato pagamento.