Art. 137 
 
Proroga della rideterminazione del costo  d'acquisto  dei  terreni  e
    delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data  del  1°  luglio  2020.  Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a  un  massimo  di
tre rate annuali di pari importo,  a  decorrere  dalla  data  del  30
settembre 2020; sull'importo delle rate successive  alla  prima  sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da  versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento  della  perizia  devono
essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. 
  2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  sono  pari  entrambe
all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma  2,  della
medesima legge e' aumentata all'11 per cento. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
37 milioni di euro annui dal 2023  al  2028,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.