Art. 144 
 
Rimessione in termini e  sospensione  del  versamento  degli  importi
richiesti a seguito  del  controllo  automatizzato  e  formale  delle
                            dichiarazioni 
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  giorno  antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020. 
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente  decreto  e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si  procede
al rimborso di quanto gia' versato.