Art. 146 
 
            Indennita' requisizione strutture alberghiere 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
terzo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "L'indennita' di requisizione e' liquidata  in  forma  di  acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese
o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al  valore
ottenuto moltiplicando la rendita catastale,  rivalutata  del  cinque
per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini  dell'imposta  di
registro, di  cui  al  comma  5  dell'articolo  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  relativo  alla
corrispondente   categoria   catastale    dell'immobile    requisito.
L'indennita' di requisizione e' determinata in via  definitiva  entro
quaranta giorni con successivo decreto  del  Prefetto,  che  ai  fini
della stima si avvale dell'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  del
valore  corrente  di  mercato  al  31  dicembre  2019   dell'immobile
requisito o di quello di immobili  di  caratteristiche  analoghe,  in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di  effettiva
durata della requisizione,  allo  0,42%  di  detto  valore.  In  tale
decreto e' liquidata la  differenza  tra  gli  importi  definitivi  e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.".