Art. 148 
 
Modifiche alla disciplina degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
                            fiscale (ISA) 
 
  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al
fine di tenere conto degli  effetti  di  natura  straordinaria  della
crisi economica e dei  mercati  conseguente  all'emergenza  sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo
articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
evitando l'introduzione di nuovi  oneri  dichiarativi  attraverso  la
massima valorizzazione delle informazioni gia'  nella  disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria: 
    a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,  della  legge  8
maggio 1998 n. 146, per  l'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017,  n.  96,  definisce  specifiche  metodologie  basate  su
analisi    ed    elaborazioni    utilizzando,    anche     attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione,  direttamente  le  banche
dati gia' disponibili per l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e l'Istituto nazionale di statistica  nonche'  i  dati  e  gli
elementi acquisibili presso  istituti  ed  enti  specializzati  nella
ricerca e nell'analisi economica; 
    b) in deroga a  quanto  previsto  all'articolo  9-bis,  comma  4,
secondo periodo,  del  decreto-legge  del  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
valutate le specifiche proposte  da  parte  delle  organizzazioni  di
categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione  di
esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori  dati  e
informazioni necessari per una migliore valutazione  dello  stato  di
crisi individuale; 
    c)  i  termini  di  cui  all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici  e
per la loro eventuale integrazione sono spostati  rispettivamente  al
31  marzo  e  al  30  aprile  dell'anno  successivo   a   quello   di
applicazione. 
  2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo  d'imposta
di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli
effetti  sull'economia  e  sui  mercati   conseguenti   all'emergenza
sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di  cui  al
comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2018,  l'Agenzia  delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto  anche  del
livello di affidabilita' fiscale  derivante  dall'applicazione  degli
indici per il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
si tiene conto  anche  del  livello  di  affidabilita'  fiscale  piu'
elevato  derivante  dall'applicazione  degli  indici  per  i  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.