Art. 149 
 
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito  di  atti  di
accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione  e
                  di recupero dei crediti d'imposta 
 
  1. Sono prorogati al 16 settembre  2020  i  termini  di  versamento
delle somme dovute a seguito di: 
    a)   atti di accertamento con adesione ai sensi  dell'articolo  7
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
    b)     accordo  conciliativo  ai   sensi   dell'articolo   48   e
dell'articolo 48-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546; 
    c) accordo  di  mediazione  ai  sensi  dell'articolo  17-bis  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione  della  rendita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo  1988,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  maggio  1988,  n.  54,
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
    e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti  di
locazione  e  di  contratti  diversi  ai  sensi   dell'articolo   10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
    f) atti di recupero ai sensi dell'articolo  1,  comma  421  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  dei  tributi  di
cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni  e  donazioni  approvata  con
decreto legislativo  31  ottobre  1990  n.  346,  dell'imposta  sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva  sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui  alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si  applica  con  riferimento  agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento  scadono  nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
  3. E' prorogato al 16 settembre  2020  il  termine  finale  per  la
notifica  del  ricorso  di  primo  grado  innanzi  alle   Commissioni
tributarie relativo  agli  atti  di  cui  al  comma  1  e  agli  atti
definibili ai sensi  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli  atti  rateizzabili  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli  in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma  3,  nonche'
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
  5. I versamenti prorogati dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a  decorrere  dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione  fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese. 
  6. Non si procede al  rimborso  delle  somme  di  cui  al  presente
articolo versate nel periodo di proroga.