Art. 150 
 
Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
 retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto 
 
  1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui
alla lettera d-bis) del comma 1, se  assoggettate  a  ritenuta,  sono
restituite al netto della ritenuta subita e non  costituiscono  oneri
deducibili.". 
  2. Ai sostituti  d'imposta  di  cui  all'articolo  23,  comma  1  e
all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite,  ai  sensi  del
comma 2-bis dell'articolo  10  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le somme al netto  delle  ritenute  operate  e
versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  alle  somme
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono  fatti  salvi  i  rapporti  gia'
definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.