Art. 151 
 
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli  atti  e
per   l'esecuzione   dei   provvedimenti   di    sospensione    della
licenza/autorizzazione          amministrativa          all'esercizio
      dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali 
 
  1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il  termine  finale  della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di  sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio  dell'attivita',  ovvero  dell'esercizio
dell'attivita'  medesima  o  dell'iscrizione   ad   albi   e   ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali  dell'Agenzia  delle
entrate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi  del  comma
2-ter dello stesso articolo 12. 
  2. La proroga della sospensione di cui al comma 1  non  si  applica
nei confronti di coloro che  hanno  commesso  anche  una  sola  delle
quattro  violazioni  previste  dall'articolo  12,  comma  2  e  comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  o  una
delle tre previste  dal  comma  2-quinquies  del  medesimo  articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.