Art. 152 
 
Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su
                         stipendi e pensioni 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono  sospesi  gli  obblighi  di
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati
prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione  e  dai
soggetti iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  aventi  ad  oggetto  le  somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme  che
avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo non  sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le
rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data  di
entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta  ordinanza  di
assegnazione   del   giudice   dell'esecuzione. Restano   fermi   gli
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  restano  definitivamente  acquisite  e  non  sono
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data,
all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  8,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno  in  26,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.