Art. 153 
 
   Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 
 
  1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo  68,  commi  1  e
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente  della  riscossione
non ha  notificato  l'ordine  di  versamento  previsto  dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa'  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del
beneficiario. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  29,1
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno  in  88,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.