Art. 155 
 
Integrazione   del   contributo   a   favore   di    Agenzia    delle
            entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  i  commi
326, 327 e 328 sono sostituiti dai  seguenti:  "326.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 17 del decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio
2020-2022,  l'equilibrio  gestionale  del   servizio   nazionale   di
riscossione, l'Agenzia delle entrate, in  qualita'  di  titolare,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, della funzione  della  riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico
economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso  ente,
a  titolo  di  contributo  e  in  base  all'andamento  dei   proventi
risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non  superiore  a
300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui  fondi  accantonati
in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli  eventuali
avanzi di gestione dell'esercizio 2019,  in  deroga  all'articolo  1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  sulle  risorse
assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia  delle  entrate.
Tale erogazione  e'  effettuata  entro  il  secondo  mese  successivo
all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia  delle  entrate  -
Riscossione. 
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020  all'ente  Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per  l'anno
2021, in conformita' al comma 326. 
  328. La parte eventualmente non fruita del  contributo  per  l'anno
2021, determinato ai  sensi  del  comma  327,  costituisce  la  quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformita' al comma 326.".