Art. 158 
 
Cumulabilita' della  sospensione  dei  termini  processuali  e  della
sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione 
 
  1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si  intende
cumulabile  in  ogni  caso  con  la  sospensione   del   termine   di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.