Art. 164 
 
              Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  regioni,  provincie,  comuni  anche  in  forma
consorziata o associata ai sensi del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da societa' interamente
partecipate dai predetti enti"; 
    b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite  dalle  seguenti:
"ciascuno di detti soggetti" 
  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma  pluriennale  di
cui all'articolo  297  ed  allo  scopo  di  rendere  piu'  celeri  le
procedure di  alienazione  degli  alloggi  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere  alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi  inseriti  in  un  unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante  la  procedura  ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10.  Il  valore  dei
beni da porre a base d'asta e' decretato dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato  generale  della
difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto
in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma  sono  effettuate
senza il riconoscimento del diritto di preferenza  per  il  personale
militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.". 
  3. All'articolo 3-ter, comma 13, del  decreto  legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge  23  novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
  "In considerazione della specificita' degli immobili  militari,  le
concessioni e le locazioni di cui al presente  comma  sono  assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa  e  comunque  non  eccedente  i
cinquanta anni,  e  per  le  stesse  puo'  essere  riconosciuta,  nei
suddetti  limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice  civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo  3-ter,  comma  13,
del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole "ovvero  alla  scadenza  del  termine  di
durata del diritto di superficie".