Art. 31
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni e dell'attivita' di coordinamento nell'attuazione
della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica
1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle
tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano
ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei
lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la
diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro
l'uso di webcam e microfoni.";
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine
di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e
sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22
maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard
nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro
degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati
tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di
attivita' che possono essere svolte.";
b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole "L'AgID"
sono sostituite dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e, infine, dopo le parole
"migliorino i servizi erogati" sono aggiunte le seguenti:
"assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che possono essere
svolte.";
c) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole "nonche' al Dipartimento per
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
ministri" sono soppresse;
d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole "a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre
trenta giorni, le attivita' necessarie a porvi rimedio e a
concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della
complessita' tecnologica delle attivita' richieste", nonche', dopo
l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Il mancato avvio delle
attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.".
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole "ovvero le centrali di committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere
all'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento".
3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione
Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione
generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale dell'area
delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la
funzionalita' delle attivita' di innovazione tecnologica e di
digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta
di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di un posto di
funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale
dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale della medesima area, equivalente sul piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo
periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo
di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle
amministrazioni committenti, in qualita' di innovation procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi
funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.