Art. 32
Codice di condotta tecnologica
1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto
legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito il
seguente:
"Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al
fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili,
progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e
servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale
italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica
adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di
progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza
cibernetica.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che
avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a
rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi,
singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso
di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello
sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle
risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali
attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti
svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione
digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite
massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e
qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da
riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, e'
sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita'
di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie
allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile,
assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere
svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica
da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La
progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica
costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di
un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.".