Art. 28 
 
Attivita' di volo  (direttiva  2013/59/EURATOM,  articoli  35  e  52;
  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10- octies). 
 
  1. Le attivita' lavorative di  cui  all'articolo  27,  che  possono
comportare per il personale navigante significative esposizioni  alle
radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato II. 
  2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il  datore  di
lavoro provvede a: 
    a) effettuare la valutazione della  dose  efficace  al  personale
navigante secondo le modalita' indicate nell'allegato II; 
    b) programmare  opportunamente,  quando  possibile,  i  turni  di
lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti; 
    c) fornire al  personale  pilota  istruzioni,  in  conformita'  a
quanto  stabilito  a  livello  internazionale,  sulle  modalita'   di
comportamento in caso di  aumentata  attivita'  solare,  al  fine  di
ridurre,  per  quanto  ragionevolmente   ottenibile,   la   dose   ai
lavoratori; 
    d) trasmettere al Ministero della salute, secondo le modalita' da
questo indicate, le comunicazioni in  cui  e'  indicato  il  tipo  di
attivita' lavorativa e la relazione di cui al comma 3. Il  Ministero,
a richiesta, fornisce tali dati alle  autorita'  di  vigilanza  e  ai
ministeri e agli enti interessati. 
  3. Per gli adempimenti previsti al comma 2, lettera a),  il  datore
di lavoro si avvale dell'esperto  di  radioprotezione,  che  comunica
all'esercente, con relazione scritta, il risultato delle  valutazioni
effettuate, i livelli di esposizione dei  lavoratori,  le  misure  da
adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni, le  azioni  di
controllo  e  le  eventuali  azioni  volte   alla   riduzione   delle
esposizioni medesime. 
  4. All'esposizione del personale navigante nei veicoli spaziali  si
applicano le disposizioni stabilite per le  esposizioni  soggette  ad
autorizzazione speciale. 
  5. Alle attivita' di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni
del Titolo XI, a eccezione di quelle di cui all'articolo  109,  comma
6, lettere a) e f), all'articolo 112, all'articolo 113,  all'articolo
130, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c) e commi 2, 3,  7
e 9, all'articolo 131, comma 1, lettera  a),  e  lettere  d)  ed  e),
limitatamente alla sorveglianza  fisica  della  popolazione,  nonche'
all'articolo 132, comma 1, lettera a). 
  6. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al  comma  1  e'
assicurata, con periodicita' almeno annuale, con le modalita' di  cui
all'articolo 134. 
  7. Ai fini dell'applicazione della disposizione  FCL  015,  di  cui
all'Allegato I, del Regolamento (UE) n. 1178/2011 della  Commissione,
del 3 novembre 2011, e delle disposizioni in materia di  limitazione,
sospensione o revoca dei certificati medici per l'idoneita'  al  volo
di cui al regolamento adottato dall'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile (ENAC) ai sensi degli articoli 690  e  734  del  codice  della
navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il  datore
di lavoro, fermo ogni altro obbligo di comunicazione a  terzi,  rende
tempestivamente noti all'ENAC i casi in cui il personale navigante e'
giudicato non idoneo dal medico autorizzato anche in  conseguenza  di
esposizioni accidentali o derivanti da eventi solari eccezionali. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il regolamento (UE) n.  1178/2011  della  Commissione
          del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le
          procedure  amministrative  relativamente   agli   equipaggi
          dell'aviazione civile ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          216/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. L 311, del 25 novembre 20111. 
              - Il regio decreto 30  marzo  1942,  n.  327,  recante:
          Approvazione  del  testo  definitivo   del   Codice   della
          navigazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18
          aprile 1942, n. 93.