Art. 28 Attivita' di volo (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 35 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10- octies). 1. Le attivita' lavorative di cui all'articolo 27, che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato II. 2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a: a) effettuare la valutazione della dose efficace al personale navigante secondo le modalita' indicate nell'allegato II; b) programmare opportunamente, quando possibile, i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti; c) fornire al personale pilota istruzioni, in conformita' a quanto stabilito a livello internazionale, sulle modalita' di comportamento in caso di aumentata attivita' solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; d) trasmettere al Ministero della salute, secondo le modalita' da questo indicate, le comunicazioni in cui e' indicato il tipo di attivita' lavorativa e la relazione di cui al comma 3. Il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri e agli enti interessati. 3. Per gli adempimenti previsti al comma 2, lettera a), il datore di lavoro si avvale dell'esperto di radioprotezione, che comunica all'esercente, con relazione scritta, il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni, le azioni di controllo e le eventuali azioni volte alla riduzione delle esposizioni medesime. 4. All'esposizione del personale navigante nei veicoli spaziali si applicano le disposizioni stabilite per le esposizioni soggette ad autorizzazione speciale. 5. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Titolo XI, a eccezione di quelle di cui all'articolo 109, comma 6, lettere a) e f), all'articolo 112, all'articolo 113, all'articolo 130, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c) e commi 2, 3, 7 e 9, all'articolo 131, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonche' all'articolo 132, comma 1, lettera a). 6. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al comma 1 e' assicurata, con periodicita' almeno annuale, con le modalita' di cui all'articolo 134. 7. Ai fini dell'applicazione della disposizione FCL 015, di cui all'Allegato I, del Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, e delle disposizioni in materia di limitazione, sospensione o revoca dei certificati medici per l'idoneita' al volo di cui al regolamento adottato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi degli articoli 690 e 734 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il datore di lavoro, fermo ogni altro obbligo di comunicazione a terzi, rende tempestivamente noti all'ENAC i casi in cui il personale navigante e' giudicato non idoneo dal medico autorizzato anche in conseguenza di esposizioni accidentali o derivanti da eventi solari eccezionali.
Note all'art. 28: - Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 311, del 25 novembre 20111. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93.