Art. 114 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  luglio
2020  dal  Parlamento  con  le  Risoluzioni  di  approvazione   della
Relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'
una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di  euro  per  l'anno
2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2035,  del
margine  disponibile  risultante  a   seguito   dell'attuazione   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato  con  le  Risoluzioni  di  approvazione
delle Relazioni al Parlamento presentate  ai  sensi  dell'articolo  6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato  1  all'articolo  1,
comma 1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'  sostituito
dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «148.330 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«215.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro  per
l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro
nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,
611 milioni di euro nel 2025, 646  milioni  di  euro  nel  2026,  702
milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro  nel  2028,  821
milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere  dal
2030 in termini di saldo netto  da  finanziare  e  fabbisogno  e,  in
termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel  2020,  445
milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,
569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro  per  l'anno
2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro
per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030. 
  4. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41,  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68,  73,  74,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95,  96,  97,
98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del  presente  articolo,
con  esclusione  di  quelli  che  prevedono  autonoma  copertura,  si
provvede: 
    a) quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno  2021,  a  2.491,8
milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro  per  l'anno
2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5  milioni  di
euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per  l'anno  2034,  a  66,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al  2040,  a  17,251
milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 annui a decorrere  dall'anno
2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro
per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  a
198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di  euro  per
l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2032  e  2033,  a  793,109
milioni di euro per  l'anno  2034,  a  68,109  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86  milioni  di  euro  per
l'anno 2041 e a 18,109 annui a  decorrere  dall'anno  2042,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32,  35,  37,
41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112; 
    b) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2041,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  6. Alle misure  previste  dal  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione  Europea  o  dalle
sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare
la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate: 
      a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  RGS-IGRUE,  da  istituire  presso  la
tesoreria centrale dello Stato, quanto  alle  risorse  versate  sotto
forma di presiti; 
      b) sul  conto  corrente  di  Tesoreria  n.  23211  intestato  a
"Ministero del Tesoro - Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate
a titolo di contributo.». 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020.