Art. 56 
 
                     Tavolo tecnico di confronto 
 
  1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti  dalle  Camere
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  2020  n.
19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,
con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo
Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da  rappresentanti
del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle
Regioni e delle Province  autonome  su  designazione  del  Presidente
della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome,  da  un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con  il
compito di procedere  all'eventuale  revisione  o  aggiornamento  dei
parametri per la valutazione del rischio  epidemiologico  individuati
dal  decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,   in
considerazione anche delle nuove varianti virali.