Art. 56 Tavolo tecnico di confronto 1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.