Art. 57 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
aprile 2021, ad eccezione dell'art.  7  che  si  applica  dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della  salute
9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori  misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino
alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze del  Ministro  della  salute  27
febbraio  2021,  recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
per  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano,  Toscana,  Sardegna,
Umbria,  richiamate  in  premessa,  continuano  ad  applicarsi   fino
all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis
e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  e  comunque  non
oltre  il  15  marzo  2021,   fatta   salva   una   eventuale   nuova
classificazione. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 2 marzo 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Draghi           
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 492