Art. 68
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il
settore agrituristico
((1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «e 2020»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021 le
percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di
produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui
mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il
bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5
milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli
allevatori bovini.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle
operazioni di cui alla lettera i') del medesimo comma, si applicano
nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con
durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I
benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi
previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del
medesimo paragrafo 3.1.».
4. Al fine di favorire la continuita' produttiva nel settore
bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a
situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno
del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di 25 milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della dotazione finanziaria
di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime
di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in
relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo
stesso produttore nell'anno 2021.
6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori di barbabietola da
zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'((80 per
cento)) dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche
di ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo
78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, ((con modificazioni)), dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro venti giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del
presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente
articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto
previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID- 19» e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con
comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, ((pari a)) 25
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte» sono inserite le
seguenti: «da una donna oppure» e ((dopo le parole: «quote di
partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e».))
10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore
agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza
dell'attivita' agricola principale, gli addetti di cui all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica.
11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96,
sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: «((1. Allo scopo)) di
alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori
determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi
emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di
mercato, e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di
ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori
riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)».
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
«2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e
successive modifiche, l'anticipazione e' concessa agli agricoltori
applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi
di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di
aiuto di Stato.»;
«2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al
comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione
diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" nei limiti del massimale previsto per
ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"».
15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo
possono altresi' essere erogate a condizioni diverse da quelle
previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.».
((15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle
forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di
promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui
all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a
15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti: «nonche'
di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce
limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77,
comma 7, del presente decreto.
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre
2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.))