Art. 68 
 
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura  e  il
                        settore agrituristico 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 2020»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno  2021  le
percentuali di compensazione di cui all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2-bis. In considerazione del  rilevante  incremento  dei  costi  di
produzione per il settore zootecnico, derivante  dalle  tensioni  sui
mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti  per  il
bestiame, il Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  di  cui  all'articolo  1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5
milioni di euro per l'anno 2021 al fine di  erogare  contributi  agli
allevatori bovini. 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano  nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  le  disposizioni  relative  alle
operazioni di cui alla lettera i') del medesimo comma,  si  applicano
nei settori dell'agricoltura, della pesca e della  silvicoltura,  con
durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00.  I
benefici accordati ai sensi del  paragrafo  3.1  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  recante  un  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19»  non  superano  le  soglie  ivi
previste, tenuto  conto  di  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, concesse al  beneficiario  ai  sensi  del
medesimo paragrafo 3.1.». 
  4. Al fine  di  favorire  la  continuita'  produttiva  nel  settore
bieticolo saccarifero, anche per  fare  fronte  alle  emergenze  o  a
situazioni di crisi di mercato impreviste  determinate  dalle  misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del  comparto,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un fondo, denominato «Fondo  per  il  sostegno
del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di  25  milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero. 
  5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della  dotazione  finanziaria
di  cui  al  comma  4,  sulla  base  delle  superfici   coltivate   a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del  regime
di aiuto di base di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  ed  in
relazione alle quali siano state presentate domande  di  aiuto  dallo
stesso produttore nell'anno 2021. 
  6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori  di  barbabietola  da
zucchero, mediante il versamento di  un  acconto  pari  all'((80  per
cento)) dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche
di ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica  l'articolo
78,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, ((con modificazioni)), dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, entro venti giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del
presente  decreto-legge,   previa   comunicazione   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente
articolo  devono  essere  stabiliti  anche  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo
2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID- 19» e successive modifiche  ed  integrazioni,  da  ultimo  con
comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  4,  ((pari  a))  25
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. 
  9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte»  sono  inserite  le
seguenti: «da una  donna  oppure»  e  ((dopo  le  parole:  «quote  di
partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e».)) 
  10. Al fine di sostenere  l'incremento  occupazionale  nel  settore
agricolo  e  ridurre  gli  effetti  negativi  causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135  del  codice   civile   per   il   rispetto   della   prevalenza
dell'attivita' agricola principale, gli addetti di  cui  all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,  sono  considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del  rapporto  di
connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica. 
  11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,
sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento  al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno  2021,  4,56  milioni  di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro  per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028,  3,76  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede,  per  1,57  milioni  di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per  l'anno  2022  e  3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
  13. Il comma 1 dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e'  sostituito  dal  seguente:  «((1.  Allo  scopo))  di
alleviare  le  gravi  difficolta'   finanziarie   degli   agricoltori
determinate  dalle  avverse  condizioni  meteorologiche,   da   gravi
emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni  di
mercato, e' autorizzata la corresponsione,  entro  il  31  luglio  di
ciascun  anno,  fino  al  persistere  della   situazione   di   crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi  pagatori
riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)». 
  14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi: 
  «2-bis. In alternativa al comma  2,  nel  periodo  di  vigenza  del
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  di  cui  alla
Comunicazione della Commissione del  19  marzo  2020,  C(2020)1863  e
successive modifiche, l'anticipazione e'  concessa  agli  agricoltori
applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai  tassi
di  riferimento  stabiliti  ai  sensi   della   comunicazione   della
Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta  elementi  di
aiuto di Stato.»; 
  «2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al
comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione
diretta  che  costituisce  aiuto  di  Stato   notificato   ai   sensi
dell'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19"  nei  limiti  del  massimale  previsto  per
ciascuna impresa operante nel settore della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"». 
  15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  risorse  del  fondo
possono altresi'  essere  erogate  a  condizioni  diverse  da  quelle
previste dal regolamento (UE)  n.  1408/2013,  qualora  destinate  ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale  produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto  della
disciplina  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali  alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a  calamita'
naturali,  epizoozie  e  organismi  nocivi   ai   vegetali,   nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.». 
  ((15-bis. Al fine di potenziare  gli  interventi  in  favore  delle
forme di produzione  agricola  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di
promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica  di  cui
all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro. 
  15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis,  pari  a
15  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti:  «nonche'
di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 
  15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce
limite di spesa. 
  15-sexies. All'onere  derivante  dal  comma  15-quater,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  77,
comma 7, del presente decreto. 
  15-septies.  Le   disposizioni   di   cui   all'articolo   94   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al  31  dicembre
2021 e, ove successivo, fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
  15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari  a  58,9
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.))