((Art. 68 bis
Misure per lo sviluppo e il sostegno
delle innovazioni in agricoltura
1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente
comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole
tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni
tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i
costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la
resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica,
contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))