((Art. 68 ter
Risorse per il riequilibrio degli interventi
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni
a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere
i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
periodo transitorio 2021-2022 e' destinato l'importo di euro
92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali
di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie
inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei
rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.))