((Art. 68 quater
Misure a sostegno del settore della birra artigianale
1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto
1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra
del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel
registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di
magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma,
valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito
dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))