Art. 69
Indennita' per i lavoratori
del settore agricolo e della pesca
1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente
senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennita' di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del
reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
c) non e' cumulabile con le altre misure previste dall'articolo
10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di
cui al presente decreto;
d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La
domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro il 30 giugno
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' una
tantum di 950 euro. L'indennita' non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al
presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.