Art. 69 
 
                     Indennita' per i lavoratori 
                 del settore agricolo e della pesca 
 
  1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020,  abbiano
effettuato almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di  lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, con esclusione del contratto di  lavoro  intermittente
senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione:  del  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26;  del
reddito di emergenza di cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui  all'articolo  12
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto; 
    c) non e' cumulabile con le altre misure  previste  dall'articolo
10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative  proroghe  di
cui al presente decreto; 
    d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di  invalidita'  di  cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS  nel  limite
di spesa complessivo di 448 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  La
domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro  il  30  giugno
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo  Istituto  e
presentato  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo  stesso.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,  anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. I pescatori  autonomi,  compresi  i  soci  di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita'  una
tantum di 950 euro. L'indennita' non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  L'indennita'  di  cui  al
presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda,  nel  limite  di
spesa complessivo di 3,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora  dal  predetto  monitoraggio   emerga   il   verificarsi   di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.