Art. 70
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai
settori agrituristico e vitivinicolo
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'((epidemia di))
COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi
incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai
codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente
decreto-legge, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di
lavoro per la mensilita' relativa a febbraio 2021. L'esonero e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione
europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il
beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto, fermo
restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel
limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.