Art. 71 Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche 1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle ((gelate, brinate e grandinate)) eccezionali verificatesi nel mese di aprile, ((maggio e giugno)) 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio ((gelo, brina e grandine)), possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. ((1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa.)) 2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del ((decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)), possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto.)) 3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ((e' incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici)) per l'anno 2021. ((3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. 3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102». 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))