Art. 71 
 
Interventi per  la  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese
  agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche 
 
  1. Le imprese agricole  che  hanno  subito  danni  dalle  ((gelate,
brinate e grandinate)) eccezionali verificatesi nel mese  di  aprile,
((maggio e giugno)) 2021  e  che,  al  verificarsi  dell'evento,  non
beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte
del  rischio  ((gelo,  brina  e  grandine)),  possono  accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102. 
  ((1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che  hanno
colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di
tali eventi, non beneficiavano della copertura  disposta  da  polizze
assicurative, possono accedere agli interventi previsti per  favorire
la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che  costituisce
limite massimo di spesa.)) 
  2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,
comma 1 del ((decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102)),  possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi
di cui al comma 1 entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore ((del presente decreto.)) 
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
((e' incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5  milioni  di  euro
riservati in favore degli imprenditori apistici)) per l'anno 2021. 
  ((3-bis. Per gli interventi di cui al  comma  1-bis,  la  dotazione
finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -   interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro  per  l'anno
2021. 
  3-ter. All'articolo 7, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  regione
Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102». 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 161 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede,  quanto  a  105
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e,  quanto  a  56  milioni  di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))