Art. 73 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19,  la
dotazione del fondo di cui  all'articolo  198  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 100 milioni  ((di  euro))  per
l'anno 2021. 
  2. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  il
fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  3. L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione: 
    a) nel limite di 285  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in  corso
di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; 
    b) nel limite di  15  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in  possesso
del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile. 
  4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in
considerazione  del  perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro  per
l'anno  2021  a  favore  di  Rete  ferroviaria   italiana   Spa.   Lo
stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da
Rete ferroviaria italiana Spa dai costi  netti  totali  afferenti  ai
servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre,  dal  1°
maggio 2021 al 30 settembre  2021,  entro  il  limite  massimo  dello
stanziamento di cui al medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per
cento della quota  eccedente  la  copertura  del  costo  direttamente
legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui  all'articolo
17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  per  i
servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a  obbligo  di  servizio
pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone  per  l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo del presente comma e' determinato sulla  base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di  traffico  rispetto  a
quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo
compreso ((tra il 1° maggio 2021  e  il))  30  settembre  2021,  sono
destinate a compensare  il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del  canone  per
l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  nel  medesimo  periodo.
Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione
sull'attuazione del comma 4 e del presente comma. 
  6. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto in  fine
il seguente periodo:  «Le  eventuali  risorse  residue  di  cui  alla
lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al  primo
periodo, sono destinate alle societa' di cui all'articolo  14,  comma
1-quinquies, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  a  titolo  di
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
societa'  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021  rispetto   ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.» 
  ((6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale,  la
locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini
della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene  conto  di
tutti  i  lavoratori  impiegati  in  forza  di  contratti  di  lavoro
subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale  o
stagionale, nonche' di contratti di somministrazione di lavoro di cui
al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021». 
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
  7. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «e fino al  30  aprile  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e  fino  al  31  dicembre  2021».  Il  relativo  onere  e'
determinato in 49 milioni di euro per ((l'anno 2021 e in 7  milioni))
di euro per l'anno 2022. 
  8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e  7  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.