((Art. 73 bis 
 
Contributo  per  i  destinatari  dei  ristori  delle  maggiori  spese
                 affrontate dagli autotrasportatori 
 
  1. I destinatari dei ristori  erogati  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto  a
un contributo,  pari  a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  che
costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni  caso,  non  puo'
superare l'importo  corrisposto  a  titolo  di  imposte  sui  redditi
relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate  dagli
autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte
Morandi», avvenuto il  14  agosto  2018,  consistenti  nella  forzata
percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto  ai
normali  percorsi   e   nelle   difficolta'   logistiche   dipendenti
dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente  articolo,  anche  ai  fini  del
rispetto  del  limite  di  spesa  indicato   al   comma   1   nonche'
dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari  dei  contributi
di cui al medesimo comma 1,  dell'idonea  documentazione  comprovante
l'importo corrisposto a titolo di imposte. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.))