((Art. 73 ter 
 
           Disposizioni urgenti per il settore ferroviario 
 
  1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento,  per  gli  anni  2020  e
2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte  investimenti  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' Rete ferroviaria italiana  si  considera  approvato  con  il
parere favorevole espresso  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi  previsti  si  considerano  immediatamente  disponibili  per   la
societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,  relativamente
agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste  per
l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  resta  subordinata  alla  definitiva  approvazione   del
medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. 
  3. Al fine di favorire lo sviluppo  delle  aree  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  e'
assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40
milioni di euro per l'anno 2021 da destinare: 
  a) alla progettazione, anche  esecutiva,  di  un  primo  tratto  di
ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e  le
aree appenniniche, anche attraverso la  revisione  e  l'aggiornamento
dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato  interministeriale
per la programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  ovvero
previsti dal vigente contratto di programma tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  la  societa'  Rete
ferroviaria italiana; 
  b)  alla  redazione  di  studi  di  fattibilita'   finalizzati   al
miglioramento  dei  collegamenti  tra  i  capoluoghi  delle  province
dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4
milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, si provvede mediante il ricorso  all'indebitamento  autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22  aprile
2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243.  Le  risorse  di   cui   al   presente   comma   sono   recepite
nell'aggiornamento del contratto di programma  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito del quale sono individuati gli  specifici  interventi  di
cui alle lettere a) e b) del comma 3.))