((Art. 73 ter
Disposizioni urgenti per il settore ferroviario
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla
rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e
2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la
societa' Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il
parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la
societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente
agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per
l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del
medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e'
assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40
milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di
ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le
aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento
dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero
previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete
ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilita' finalizzati al
miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province
dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4
milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile
2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite
nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1,
nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di
cui alle lettere a) e b) del comma 3.))