((Art. 73 quater
Sospensione del pagamento della tassa
di ancoraggio per le navi da crociera
1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico
nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021
non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
maggio 2009, n. 107.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita' del fondo
e' destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche'
dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori
economici che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di
ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le
modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle
Autorita' di sistema portuale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))