((Art. 73 quater 
 
                Sospensione del pagamento della tassa 
                di ancoraggio per le navi da crociera 
 
  1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico  crocieristico
nei porti  italiani  e  di  promuovere  la  ripresa  delle  attivita'
turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto fino al  31  dicembre  2021
non  si  applica  alle  navi  da  crociera  la  tassa  di  ancoraggio
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82,  e  dall'articolo  1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
maggio 2009, n. 107. 
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con  una  dotazione
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita'  del  fondo
e' destinata a compensare, nel limite di  2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale  dei  mancati  introiti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma  1  nonche'
dei  rimborsi  da  esse  effettuati  nei  confronti  degli  operatori
economici  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento  della  tassa  di
ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1. 
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
comma 3, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   sentita   la   Conferenza   nazionale   di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite  le
modalita' di assegnazione delle  risorse  di  cui  al  comma  2  alle
Autorita' di sistema portuale. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2,2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))