((Art. 73 quinquies
Disposizioni in materia di incentivi
per l'acquisto di veicoli meno inquinanti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione,
che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in
locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese
nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui
all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di
cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che
acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di
categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il
quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non
superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro
6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima
categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero
che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni
dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici
mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera e'
parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi
di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e' riconosciuto
solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle
relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il
cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo
e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la
disciplina applicativa e per le procedure di concessione del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da
1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nonche' del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile
2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.))