Art. 30 
 
              Interventi localizzati in aree contermini 
 
  1.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali   di
efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
riguardo all'incremento del  ricorso  alle  fonti  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito  il
seguente: 
    «3-bis. Il Ministero  della  cultura  partecipa  al  procedimento
unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti  aventi
ad oggetto impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  ((comprese  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte
a tutela, anche in itinere,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti
a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.». 
  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,  localizzati  in
aree contermini  a  quelle  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  il
Ministero della cultura si esprime nell'ambito  della  conferenza  di
servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero  della
cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi  di  cui  al  presente  comma,  il
rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
                2. Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima. 
                3-bis.  Il  Ministero  della  cultura  partecipa   al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti  rinnovabili  localizzati  in  aree  sottoposte  a
          tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle  aree  contermini  ai
          beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  medesimo  decreto
          legislativo. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
                5.  All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
                6. L'autorizzazione non puo' essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
                7. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica,
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
                8. 
                9. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
                10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.». 
              - Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42 «Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio  2002,  n.  137»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.».