((Art. 31 bis 
 
 Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano 
 
  1. Al  fine  di  semplificare  i  processi  di  economia  circolare
relativi alle attivita' agricole  e  di  allevamento,  nonche'  delle
filiere agroindustriali,  i  sottoprodotti  utilizzati  come  materie
prime  per  l'alimentazione  degli  impianti   di   biogas   compresi
nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine  di  produrre
biometano  attraverso  la  purificazione  del  biogas,  costituiscono
materie  prime  idonee   al   riconoscimento   della   qualifica   di
biocarburante avanzato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018. 
  2. Le disposizioni dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2003,  n.  387,  si  applicano  anche  a  tutte  le   opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano  nella  rete
esistente di trasporto e di distribuzione del gas  naturale,  per  le
quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso  compresi  nonche'
la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e  3,  al  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
          recano 
 
                                                         «TABELLA 1.A 
              ELENCO  SOTTOPRODOTTI  UTILIZZABILI  NEGLI  IMPIANTI  A
          BIOMASSE E BIOGAS". 
                (Omissis). 
                2. Sottoprodotti provenienti da  attivita'  agricola,
          di allevamento, dalla gestione del  verde  e  da  attivita'
          forestale 
                3. Sottoprodotti provenienti da attivita'  alimentari
          ed agroindustriali 
                (Omissis).». 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 2 marzo 2018,  recante  Promozione  dell'uso  del
          biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel  settore
          dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
          del 19 marzo 2018. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
                2. Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
                5.  All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
                6. L'autorizzazione non puo' essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
                7. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica,
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
                8. [Gli impianti di produzione di  energia  elettrica
          di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
          che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
          alimentati da gas di discarica, gas residuati dai  processi
          di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme  tecniche
          e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1,  2
          e 3 dell'articolo 31 del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
          maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento  atmosferico
          poco  significativo  ed  il  loro  esercizio  non  richiede
          autorizzazione.  E'  conseguentemente  aggiornato  l'elenco
          delle   attivita'   ad   inquinamento   atmosferico    poco
          significativo  di  cui  all'allegato  I  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. 
                9. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
                10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  giugno  2001,  n.  327,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.