((Art. 31 quater 
 
          Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico 
 
  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  dopo  le  parole:  «dalla
fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite  impianti
di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»; 
  b) all'articolo 12, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico  attraverso
pompaggio puro l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Ministero  della
transizione ecologica, sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e d'intesa con  la  regione  interessata,
con le modalita' di cui al comma 4».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita'»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a)   fonti   energetiche   rinnovabili   o    fonti
          rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili  non  fossili
          (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,  maremotrice,
          idraulica, biomasse, gas di discarica,  gas  residuati  dai
          processi di depurazione  e  biogas).  In  particolare,  per
          biomasse si intende: la parte biodegradabile dei  prodotti,
          rifiuti    e    residui    provenienti     dall'agricoltura
          (comprendente  sostanze  vegetali  e   animali)   e   dalla
          silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'  la  parte
          biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
                  b)  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili
          programmabili: impianti alimentati dalle biomasse  e  dalla
          fonte  idraulica,  anche  tramite  impianti   di   accumulo
          idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per
          quest'ultima  fonte,  degli  impianti  ad  acqua   fluente,
          nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); 
                  c) impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  non
          programmabili o comunque  non  assegnabili  ai  servizi  di
          regolazione  di  punta:  impianti  alimentati  dalle  fonti
          rinnovabili che  non  rientrano  tra  quelli  di  cui  alla
          lettera b); 
                  d) centrali ibride: centrali che producono  energia
          elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia  fonti
          rinnovabili, ivi inclusi  gli  impianti  di  cocombustione,
          vale a dire gli impianti che  producono  energia  elettrica
          mediante combustione di fonti non rinnovabili  e  di  fonti
          rinnovabili; 
                  e) impianti di microgenerazione:  impianti  per  la
          produzione  di   energia   elettrica   con   capacita'   di
          generazione non superiore ad un  MW  elettrico,  alimentate
          dalle fonti di cui alla lettera a); 
                  f)  elettricita'  prodotta  da  fonti   energetiche
          rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
          esclusivamente  con  fonti  energetiche   rinnovabili,   la
          produzione imputabile  di  cui  alla  lettera  g),  nonche'
          l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
          riempire i sistemi di  stoccaggio,  ma  non  l'elettricita'
          prodotta come risultato di detti sistemi; 
                  g)   produzione   e   producibilita'    imputabili:
          produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili
          a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate  sulla
          base delle direttive di cui  all'articolo  11  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
                  h) consumo di elettricita': la produzione nazionale
          di  elettricita',  compresa  l'autoproduzione,  sommate  le
          importazioni e detratte le  esportazioni  (consumo  interno
          lordo di elettricita'); 
                  i)  Gestore  della  rete:  Gestore  della  rete  di
          trasmissione nazionale di cui all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
                  l) Gestore di  rete:  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile,  anche  non  avendone  la  proprieta',  della
          gestione di una rete elettrica con obbligo  di  connessione
          di terzi, nonche' delle  attivita'  di  manutenzione  e  di
          sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della  rete
          e le imprese distributrici, di cui al  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79; 
                  m) impianto di utenza per la connessione:  porzione
          di impianto per la connessione alla  rete  elettrica  degli
          impianti  di  cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)   la   cui
          realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
          di competenza del soggetto richiedente la connessione; 
                  n) impianto di rete per la connessione: porzione di
          impianto per  la  connessione  alla  rete  elettrica  degli
          impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza  del
          Gestore di rete sottoposto all'obbligo  di  connessione  di
          terzi ai sensi del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
          79; 
                  o) certificati verdi: diritti di  cui  al  comma  3
          dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,
          rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
          cui  al  comma  5  dell'art.  11   del   medesimo   decreto
          legislativo.». 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti 
                2. Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima.  Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico
          attraverso pompaggio puro  l'autorizzazione  e'  rilasciata
          dal  Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
          modalita' di cui al comma 4. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
                5.  All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
                6. L'autorizzazione non puo' essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
                7. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica,
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
                8. 
                9. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
                10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.».