((Art. 31 quinquies Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano). - 1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita' di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, puo' organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1. 3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i relativi costi. 4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalita' di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attivita', comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi. 5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicita' almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte da Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo e' determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo. 7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT. 8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilita', basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attivita' di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonche' l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico. 9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. 10. Per le attivita' di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicita' di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica gia' disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilita' attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale. 11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, l'OCSIT puo', per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a: a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega e' subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico; b) operatori economici, senza possibilita' di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute. 12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a) e b) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessita' di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT puo' subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, di pubblicare: a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri; b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali e' disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT. 13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. 14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. 15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati gia' nella disponibilita' patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e puo' gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessita' militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa. 16. Al fine di garantire la migliore operativita' del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti. 16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249: «Art. 8 (Operatori economici). - 1. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e' concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente: a) all'OCSIT; b) a uno o piu' altri OCS che hanno gia' dato la loro disponibilita' a detenere tali scorte, purche' la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute; c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE; d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalita' operative a tali deleghe. 2. Gli obblighi delegati in conformita' alle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) puo' avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) e' considerata una nuova delega. 3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 e' assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.». «Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano. 2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008: a) etano; b) GPL; c) benzina per motori; d) benzina avio; e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4); f) jet fuel del tipo cherosene; g) altro cherosene; h) gasolio (olio combustibile distillato); i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo); l) acqua ragia minerale e benzine speciali; m) lubrificanti; n) bitume; o) cere paraffiniche; p) coke di petrolio. 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantita' consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo' essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti: a) benzina per motori; b) jet fuel del tipo cherosene; c) gasolio; d) olio combustibile. 4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali. 5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio. 6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta. 7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e' obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. 8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.».