((Art. 31 quinquies 
 
Semplificazione del sistema  di  tenuta  delle  scorte  di  sicurezza
                             petrolifere 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «16-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  transizione
ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere  ai
soggetti obbligati una garanzia a copertura  del  mancato  versamento
del contributo di cui al comma 5 del presente articolo,  puo'  essere
delegata  all'OCSIT  l'autorizzazione  alla   tenuta   delle   scorte
all'estero e per l'estero ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  8,
possono  essere   apportate   modifiche   all'elenco   dei   prodotti
costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9  e
al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto
di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  2012,  n.  249,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 7 (Organismo Centrale di Stoccaggio  Italiano).
          - 1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita'
          di     scorte     petrolifere     e     la     salvaguardia
          dell'approvvigionamento   petrolifero,   sono    attribuite
          all'Acquirente  unico  S.p.A.  anche  le  funzioni   e   le
          attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano,  di
          seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di  cui  all'articolo
          21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,  da
          adottare entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto,  al  fine  di  garantire  efficienza,
          efficacia   ed   economicita'   dell'operato    dell'OCSIT,
          sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla
          vigilanza  dello  stesso  Ministero,  sono   adottati   gli
          indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT,  sulla
          base del piano da quest'ultimo  predisposto,  per  definire
          gli obiettivi, priorita', strumenti operativi  e  modalita'
          di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 
                2. L'OCSIT in attuazione del presente  decreto  o  al
          fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito
          di  acquisire,  mantenere,  vendere  e  trasportare  scorte
          specifiche di prodotti nel territorio italiano  in  maniera
          graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1.
          L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o  al  fine  di
          conformarsi ad accordi internazionali, puo'  organizzare  e
          prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte
          petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di
          cui al comma 1. 
                3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie  funzioni
          di mantenimento delle scorte  specifiche,  di  sicurezza  e
          commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi
          della piattaforma di cui all'articolo  21,  minimizzando  i
          relativi costi. 
                4.   Gli   oneri   derivanti    dall'istituzione    e
          dall'espletamento di  tutte  le  funzioni  e  le  attivita'
          connesse dell'OCSIT  ai  sensi  del  presente  decreto,  ad
          eccezione  delle  attivita'  richieste  e  finanziate   dai
          soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera
          a), sono posti a carico dei soggetti che hanno  immesso  in
          consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo
          3.4, del regolamento (CE) n.  1099/2008,  nessuno  escluso,
          secondo le modalita' di  cui  al  comma  5.  Tali  soggetti
          partecipano mediante rappresentanti delle  loro  principali
          associazioni  al  Comitato  consultivo  istituito  a   cura
          dell'OCSIT. L'OCSIT svolge  le  funzioni  e  le  attivita',
          comprese  quelle  richieste  e  finanziate   dai   soggetti
          obbligati, senza fini di lucro con la  sola  copertura  dei
          propri costi. 
                5. Gli oneri ed i  costi  di  cui  al  comma  4  sono
          coperti mediante un  contributo  articolato  in  una  quota
          fissa e in una variabile in funzione  delle  tonnellate  di
          prodotti   petroliferi   immesse   in   consumo   nell'anno
          precedente. L'ammontare del contributo, le modalita'  ed  i
          termini  di  accertamento,  riscossione  e  versamento  dei
          contributi stessi dovuti, sono stabiliti  con  decreto  con
          periodicita' almeno annuale  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, anche sulla base delle informazioni  fornite
          dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico,
          patrimoniale  e  finanziario   dell'OCSIT,   in   autonomia
          rispetto  alle  altre  attivita'  e  funzioni   svolte   da
          Acquirente  unico.  In  prima  applicazione  del   presente
          decreto, entro il 30 aprile 2013,  l'ammontare  del  citato
          contributo e' determinato, anche  in  forma  provvisoria  e
          salvo conguaglio, per i soggetti di  cui  al  comma  4  che
          abbiano  immesso  in  consumo  nel  2012  almeno  centomila
          tonnellate di prodotti energetici di  cui  all'allegato  A,
          capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 
                6. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, le imprese  che,  relativamente  all'anno
          2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici
          di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del  regolamento  (CE)
          n.  1099/2008,  nessuno  escluso,  sono  tenute   a   darne
          comunicazione  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,
          indicando i quantitativi immessi in consumo. 
                7. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio
          statuto  alle  previsioni  di  cui  al   presente   decreto
          relativamente alle funzioni dell'OCSIT. 
                8. Le modifiche allo statuto devono  prevedere  anche
          l'obbligo di tenuta  della  contabilita',  basata  su  dati
          analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le
          poste economiche e patrimoniali afferenti le  attivita'  di
          OCSIT  in  maniera  distinta  e  separata,  l'obbligo   per
          l'Amministratore  delegato  di  riferire   con   specifiche
          scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonche' l'obbligo
          per  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  riferire   con
          specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico. 
                9.  L'OCSIT  elabora  le  proposte   strategiche   di
          monitoraggio della sicurezza, le analisi  del  rischio,  la
          proposta di piano operativo di risposta ad eventuali  crisi
          di approvvigionamento petrolifero che viene  sottoposta  al
          Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. 
                10. Per le attivita'  di  cui  al  comma  2,  l'OCSIT
          elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche
          finanziarie,   ivi   compresa   una    valutazione    della
          economicita' di quanto previsto  al  comma  13  tenendo  in
          considerazione  le   infrastrutture   di   logistica   gia'
          disponibili per  lo  stoccaggio  sul  territorio  nazionale
          anche in  considerazione  delle  disponibilita'  attuali  e
          prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a
          livello regionale. 
                11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma
          5, l'OCSIT puo', per un periodo specifico, delegare compiti
          relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e,  tranne
          la  vendita  o  l'acquisizione,  delle  scorte  specifiche,
          unicamente a: 
                  a) un altro Stato membro  dell'Unione  europea  sul
          territorio del quale  si  trovano  tali  scorte  o  all'OCS
          istituito da tale Stato  membro.  I  compiti  delegati  non
          possono  essere  sottodelegati  ad   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea o agli  OCS  da  essi  istituiti.  Tale
          delega e' subordinata alla  autorizzazione  preventiva  del
          Ministero dello sviluppo economico; 
                  b)  operatori  economici,  senza  possibilita'   di
          sottodelegare tali compiti. Qualora  tale  delega,  o  ogni
          modifica o estensione di  tale  delega,  interessi  compiti
          relativi alla gestione di scorte di sicurezza  detenute  in
          un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,  questa  deve
          essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero  dello
          sviluppo economico in rappresentanza dello  Stato  italiano
          per conto del quale le scorte sono detenute, sia  da  tutti
          gli Stati membri dell'Unione europea  in  cui  tali  scorte
          saranno detenute. 
                12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a)
          e  b)  di  seguito   indicato   a   condizioni   oggettive,
          trasparenti  e  non  discriminatorie.  Fermo  restando   la
          necessita'   di    rispettare    l'equilibrio    economico,
          patrimoniale e  finanziario  dell'OCSIT,  le  remunerazioni
          dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3,  comma
          7, per i servizi delegati all'OCSIT non  superano  i  costi
          totali dei servizi forniti e non possono  essere  richieste
          fino a che le scorte non  siano  costituite.  L'OCSIT  puo'
          subordinare l'accettazione della delega a  una  garanzia  o
          altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati
          di cui all'articolo 3, comma 7.  L'OCSIT  ha  l'obbligo,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2015,  ai  fini  dell'articolo  8,
          commi 1, 2 e 3, di pubblicare: 
                  a) in maniera continua informazioni  complete,  per
          tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza
          e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento
          per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o,
          se  opportuno,  per  gli   OCS   ed   operatori   economici
          interessati di altri Stati membri; 
                  b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni
          alle quali e' disposto a offrire ai soggetti  obbligati  di
          cui  all'articolo  3,  comma  7,  i  servizi  relativi   al
          mantenimento delle scorte di  sicurezza  e  specifiche.  Le
          condizioni alle quali possono essere forniti tali  servizi,
          ivi comprese le condizioni  relative  alla  programmazione,
          saranno determinate dall'OCSIT. 
                13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di  cui  al
          comma   14   e   tutte   le   opere   ad   essi   connesse,
          indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano  tra  le
          infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli
          57 e 57-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, e successive modificazioni. 
                14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi  impianti
          di stoccaggio da  parte  dell'OCSIT  o  il  rifacimento  di
          quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30
          per cento della capacita'  complessiva  di  stoccaggio,  di
          quelli acquisiti  dall'OCSIT  o  di  quelli  che  gli  sono
          affidati in comodato gratuito o in locazione,  e  tutte  le
          opere ad essi connesse, sono soggetti  alla  autorizzazione
          unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma  13,
          alla quale si applicano le  disposizioni  del  comma  8-bis
          dell'articolo  1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,
          introdotto dall'articolo 38  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. 
                15.  Fermi  restando  gli  obblighi   di   equilibrio
          economico, patrimoniale e finanziario di cui  al  comma  5,
          l'OCSIT promuove accordi  di  programma  con  il  Ministero
          della difesa e con la  NATO  per  l'utilizzo  dei  depositi
          petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati gia'
          nella  disponibilita'  patrimoniale  del  Ministero   della
          difesa  o  della  NATO,  a  titolo  di  comodato   gratuito
          decennale rinnovabile, e  puo'  gestire  il  sistema  delle
          scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per
          le necessita' militari con  oneri  a  carico  dello  stesso
          Ministero della difesa. 
                16. Al fine di garantire la migliore operativita' del
          nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie  previste
          dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico
          assicura  un  adeguato  raccordo,  anche  informativo,  tra
          l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti. 
              16-bis. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          transizione ecologica puo' essere  conferita  all'OCSIT  la
          facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una  garanzia  a
          copertura del mancato versamento del contributo di  cui  al
          comma  5  del  presente  articolo,  puo'  essere   delegata
          all'OCSIT  l'autorizzazione  alla   tenuta   delle   scorte
          all'estero  e  per  l'estero   ai   sensi   del   comma   1
          dell'articolo  8,  possono   essere   apportate   modifiche
          all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di
          cui al comma 3 dell'articolo 9  e  al  loro  livello  e  la
          stipulazione  di  opzioni  contrattuali  di   acquisto   di
          prodotto   dell'OCSIT   per   la   detenzione   di   scorte
          petrolifere.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2012, n. 249: 
                «Art. 8 (Operatori economici). -  1.  Fatto  salvi  i
          limiti  di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  ai   soggetti
          obbligati di cui all'articolo 3, comma 7,  e'  concesso  il
          diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente: 
                  a) all'OCSIT; 
                  b) a uno o piu' altri OCS che hanno  gia'  dato  la
          loro disponibilita' a  detenere  tali  scorte,  purche'  la
          delega sia  stata  autorizzata  preventivamente  sia  dallo
          Stato  italiano  per  conto  del  quale  tali  scorte  sono
          detenute, sia  da  tutti  gli  Stati  membri  della  Unione
          europea nel cui territorio le scorte saranno detenute; 
                  c) ad altri operatori economici che  dispongono  di
          scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio  disponibili
          nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello
          Stato italiano, purche' tale delega sia  stata  autorizzata
          preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo  economico
          che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione
          europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa
          assicurazione di  questi  ultimi  sulla  effettuazione  dei
          controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva
          2009/119/CE; 
                  d) ad altri operatori economici che  dispongono  di
          scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio  disponibili
          nel territorio dello Stato italiano,  purche'  tale  delega
          sia stata comunicata  preventivamente  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico potranno essere definiti limiti  o  condizioni  e
          modalita' operative a tali deleghe. 
                2. Gli obblighi delegati in conformita' alle  lettere
          c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni  modifica  o
          estensione di una delega di cui alle lettere b) e  c)  puo'
          avere effetto solo  se  autorizzata  preventivamente  dagli
          organi competenti degli Stati membri della  Unione  europea
          interessati. Ogni modifica o estensione di  una  delega  di
          cui alla lettera d) e' considerata una nuova delega. 
                3. Nel limitare  i  diritti  di  delega  ai  soggetti
          obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di
          cui al comma 1 e' assicurato che i diritti di delega di  un
          operatore economico siano superiori al 30 per  cento  degli
          obblighi di stoccaggio a esso imposti. 
                4.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   in
          considerazione dell'eventuale impegno preso  dall'OCSIT  ai
          sensi  dell'articolo  9,  comma  6,  nel  decreto  di   cui
          all'articolo 3, comma 1, puo' disporre un obbligo di delega
          all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti  obbligati  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.». 
                «Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT mantiene un
          livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla  base
          dei giorni di  consumo,  in  conformita'  delle  condizioni
          enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche  sono
          di proprieta' dell'OCSIT e sono  mantenute  sul  territorio
          dello Stato Italiano. 
                2. Le scorte  specifiche  possono  essere  costituite
          soltanto dalle tipologie di prodotti di  seguito  elencate,
          definite nell'allegato A,  capitolo  3.4,  del  regolamento
          (CE) n. 1099/2008: 
                  a) etano; 
                  b) GPL; 
                  c) benzina per motori; 
                  d) benzina avio; 
                  e) jet fuel del tipo benzina  (jet  fuel  del  tipo
          nafta o JP4); 
                  f) jet fuel del tipo cherosene; 
                  g) altro cherosene; 
                  h) gasolio (olio combustibile distillato); 
                  i) olio combustibile (ad alto  e  basso  tenore  di
          zolfo); 
                  l) acqua ragia minerale e benzine speciali; 
                  m) lubrificanti; 
                  n) bitume; 
                  o) cere paraffiniche; 
                  p) coke di petrolio. 
                3. Con il decreto di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          sono identificati i prodotti petroliferi che compongono  le
          scorte  specifiche  italiane  sulla  base  delle  tipologie
          elencate  al  comma  2,  assicurando  che,  per  l'anno  di
          riferimento,  determinato  in   conformita'   delle   norme
          previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi
          nelle  tipologie  utilizzate,  l'equivalente  in   petrolio
          greggio  di  quantita'   consumate   nello   Stato   membro
          rappresenti almeno il 75% del  consumo  interno,  calcolato
          secondo il metodo di  cui  all'allegato  II.  Per  ciascuna
          delle  tipologie  identificate  con  il  decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo  Stato
          italiano si impegna a mantenere corrispondono a  un  numero
          determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato
          sulla base del loro equivalente in petrolio greggio  e  nel
          corso dell'anno di riferimento, determinato in  conformita'
          delle  norme  previste  all'articolo  3.   L'elenco   delle
          tipologie usate resta in vigore per almeno un anno  e  puo'
          essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del
          mese ed entra  in  vigore  nell'anno  civile  successivo  a
          quello in cui viene adottato  per  i  prodotti  diversi  da
          quelli del capoverso seguente. Le  scorte  specifiche  sono
          costituite almeno dai seguenti prodotti: 
                  a) benzina per motori; 
                  b) jet fuel del tipo cherosene; 
                  c) gasolio; 
                  d) olio combustibile. 
                4. Gli equivalenti in  petrolio  greggio  di  cui  al
          comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2  la
          somma delle  consegne  interne  lorde  osservate,  definite
          nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del  regolamento  (CE)  n.
          1099/2008  per  i   prodotti   compresi   nelle   categorie
          utilizzate o interessate. Nel calcolo non  si  tiene  conto
          dei bunkeraggi marittimi internazionali. 
                5. Il Ministero dello sviluppo economico  informa  la
          Commissione europea della eventuale decisione di  mantenere
          scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  sono  indicati  il
          livello di tali scorte che l'Italia si impegna a  mantenere
          e la durata di tale impegno, non inferiore a  un  anno.  Il
          livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte  le
          tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura  che
          tali scorte siano detenute per l'intera durata del  periodo
          notificato, fatto salvo  il  diritto  dell'OCSIT  stesso  a
          riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni  di
          sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare  la
          freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di
          nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi  di
          gara in materia di stoccaggio. 
                6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  il
          Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si
          impegni, per l'intera durata  di  un  determinato  anno,  a
          mantenere un certo numero di giorni di  scorte  specifiche.
          Tale numero potra' variare tra un  minimo  di  zero  ed  un
          massimo di trenta. 
                7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3,  comma
          7, assicurano che almeno un numero  minimo  di  giorni  del
          proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30
          ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT  e'
          obbligato a detenere secondo quanto previsto dal  comma  5,
          sia  detenuto  sotto  forma  di  prodotti   costituiti   in
          conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente  sul  territorio
          dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma
          3 dell'articolo 8. 
                8. Fino a quando l'OCSIT non sara'  nella  condizione
          operativa  di  impegnarsi  per  l'intera   durata   di   un
          determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte
          specifiche il Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche
          sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione
          annuale in cui  sono  analizzate  le  misure  adottate  per
          garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita'
          fisica delle scorte di sicurezza di cui  all'articolo  5  e
          documenta nella stessa relazione  le  disposizioni  fissate
          per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso  di
          queste scorte in caso di difficolta' di  approvvigionamento
          di petrolio. Tale relazione e' trasmessa  alla  Commissione
          europea entro la fine  del  primo  mese  dell'anno  cui  fa
          riferimento.».