Art. 32 
 
Norme  di  semplificazione  in  materia  di  produzione  di   energia
  elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di
  repowering 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi,
della volumetria delle strutture e dell'area  destinata  ad  ospitare
gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse  a  prescindere  dalla
potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.  Restano
ferme,   laddove   previste,   le   procedure    di    verifica    di
assoggettabilita' e valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Non  sono  considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo  6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti
eolici, nonche' sulle relative  opere  connesse,  che  a  prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione
minima  del  numero  degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'
esistenti o autorizzati. ((Fermi restando il rispetto della normativa
vigente in materia di distanze minime di  ciascun  aerogeneratore  da
unita' abitative  munite  di  abitabilita',  regolarmente  censite  e
stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa  in  materia
di   smaltimento   e   recupero   degli   aerogeneratori,   i   nuovi
aerogeneratori)), a  fronte  di  un  incremento  del  loro  diametro,
dovranno avere un'altezza massima,  intesa  come  altezza  dal  suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore  all'altezza
massima  dal  suolo  raggiungibile  dalla   estremita'   delle   pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il  rapporto  fra
il diametro  del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  e  il  diametro
dell'aerogeneratore gia' esistente.»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
        a) nel caso di impianti su una  unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza  pari  al  15  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; 
        b) nel caso di impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno
della superficie autorizzata,  definita  dal  perimetro  individuato,
planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli
convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del  15  per
cento. 
      3-ter. Per "riduzione minima del numero di  aerogeneratori"  si
intende: 
        a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il  numero  dei
nuovi aerogeneratori  non  deve  superare  il  minore  fra  n1*2/3  e
n1*d1/(d2-d1); 
        b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi
aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso
dove: 
          1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 
          2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 
          3) d2: diametro nuovi rotori; 
          4) h1: altezza raggiungibile dalla  estremita'  delle  pale
rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o
autorizzato. 
  3-quater. ((Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"  h2
raggiungibile  dall'estremita'  delle  pale  si  intende,   per   gli
aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma  3-ter,  due  volte  e
mezza l'altezza massima dal suolo  h1  raggiungibile  dall'estremita'
delle  pale   dell'aerogeneratore   gia'   esistente   e,   per   gli
aerogeneratori di cui alla lettera b)  del  citato  comma  3-ter,  il
doppio   dell'altezza   massima   dal    suolo    h1    raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente». 
  1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di
volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  5  e  6-bis  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Autorizzazione  Unica).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dagli articoli 6  e  7,  la  costruzione  e
          l'esercizio  degli  impianti  di  produzione   di   energia
          elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,   le   opere
          connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili    alla
          costruzione e  all'esercizio  degli  impianti,  nonche'  le
          modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono  soggetti
          all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  come  modificato  dal
          presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
          condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
          del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
          del  medesimo   articolo   12,   nonche'   dalle   relative
          disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 
                2. All'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo
          n.  387  del  2003,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "Fatto  salvo  il  previo  espletamento,  qualora
          prevista, della verifica di assoggettabilita' sul  progetto
          preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
          3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  il
          termine massimo per la conclusione del  procedimento  unico
          non puo' essere superiore a novanta giorni,  al  netto  dei
          tempi previsti dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per  il
          provvedimento di valutazione di impatto ambientale". 
                3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, previa intesa con la  Conferenza
          unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati,  per   ciascuna
          tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli  interventi  di
          modifica sostanziale  degli  impianti  da  assoggettare  ad
          autorizzazione   unica,   fermo   restando    il    rinnovo
          dell'autorizzazione unica in caso di modifiche  qualificate
          come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. Gli  interventi  di  modifica  diversi  dalla
          modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
          e non ancora realizzati, sono assoggettati  alla  procedura
          abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
          quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non  sono  considerati
          sostanziali  e  sono  sottoposti  alla  disciplina  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare  sui
          progetti e sugli  impianti  fotovoltaici  ed  idroelettrici
          che, anche se consistenti nella  modifica  della  soluzione
          tecnologica utilizzata,  non  comportano  variazioni  delle
          dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
          strutture e dell'area destinata ad  ospitare  gli  impianti
          stessi,  ne'  delle  opere  connesse  a  prescindere  dalla
          potenza elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.
          Restano ferme, laddove previste, le procedure  di  verifica
          di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di
          cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non  sono
          considerati sostanziali e sono sottoposti  alla  disciplina
          di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  gli  interventi   da
          realizzare sui progetti e sugli  impianti  eolici,  nonche'
          sulle relative opere  connesse,  che  a  prescindere  dalla
          potenza  nominale  risultante  dalle   modifiche,   vengono
          realizzati nello stesso sito  dell'impianto  eolico  e  che
          comportano  una   riduzione   minima   del   numero   degli
          aerogeneratori  rispetto  a   quelli   gia'   esistenti   o
          autorizzati. Fermi restando  il  rispetto  della  normativa
          vigente  in  materia  di   distanze   minime   di   ciascun
          aerogeneratore da unita' abitative munite di  abitabilita',
          regolarmente censite e stabilmente abitate,  e  dai  centri
          abitati individuati dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
          nonche'  il  rispetto  della  normativa   in   materia   di
          smaltimento  e  recupero  degli  aerogeneratori,  i   nuovi
          aerogeneratori,  a  fronte  di  un  incremento   del   loro
          diametro, dovranno avere un'altezza  massima,  intesa  come
          altezza dal  suolo  raggiungibile  dalla  estremita'  delle
          pale,  non  superiore   all'altezza   massima   dal   suolo
          raggiungibile     dalla     estremita'      delle      pale
          dell'aerogeneratore  gia'  esistente  moltiplicata  per  il
          rapporto   fra   il   diametro   del   rotore   del   nuovo
          aerogeneratore  e  il  diametro  dell'aerogeneratore   gia'
          esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di
          verifica di  assoggettabilita'  e  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
                3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
                  a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il
          nuovo impianto e' realizzato sulla  stessa  direttrice  con
          una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando  la
          stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15  per  cento
          della lunghezza dell'impianto  autorizzato,  calcolata  tra
          gli assi dei due aerogeneratori estremi; 
                  b)  nel  caso  di  impianti   dislocati   su   piu'
          direttrici,  la  superficie  planimetrica  complessiva  del
          nuovo impianto e' all'interno della superficie autorizzata,
          definita  dal  perimetro  individuato,   planimetricamente,
          dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi,  i
          punti  corrispondenti  agli   assi   degli   aerogeneratori
          autorizzati piu' esterni, con  una  tolleranza  complessiva
          del 15 per cento. 
                3-ter.  Per   "riduzione   minima   del   numero   di
          aerogeneratori" si intende: 
                  a) nel caso in cui gli aerogeneratori  esistenti  o
          autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a  70
          metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
          il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); 
                  b) nel caso in cui gli aerogeneratori  esistenti  o
          autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
          numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2
          arrotondato per eccesso dove: 
                    1)  d1:  diametro   rotori   gia'   esistenti   o
          autorizzati; 
                    2) n1: numero  aerogeneratori  gia'  esistenti  o
          autorizzati; 
                    3) d2: diametro nuovi rotori; 
                    4) h1:  altezza  raggiungibile  dalla  estremita'
          delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia'
          esistente o autorizzato. 
                3-quater.   Per   "altezza    massima    dei    nuovi
          aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale
          si intende, per gli aerogeneratori di cui alla  lettera  a)
          del comma 3-ter, due volte e mezza  l'altezza  massima  dal
          suolo   h1   raggiungibile   dall'estremita'   delle   pale
          dell'aerogeneratore   gia'    esistente    e,    per    gli
          aerogeneratori di cui alla  lettera  b)  del  citato  comma
          3-ter,  il  doppio  dell'altezza  massima  dal   suolo   h1
          raggiungibile       dall'estremita'       delle        pale
          dell'aerogeneratore gia' esistente. 
                4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  sia  delegato
          alle Province,  queste  ultime  trasmettono  alle  Regioni,
          secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
          i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 
                5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12
          del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  come
          modificato dal comma 2 del presente articolo, si  applicano
          ai procedimenti avviati dopo la data di entrata  in  vigore
          del presente decreto.». 
                «Art.   6-bis   (Dichiarazione   di   inizio   lavori
          asseverata).  -  1.  Non  sono  sottoposti  a   valutazioni
          ambientali     e     paesaggistiche,     ne'     sottoposti
          all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati,  e
          sono  realizzabili  a  seguito  del  solo  deposito   della
          dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
          esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
          incremento di area occupata dagli impianti  e  dalle  opere
          connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
          a  seguito   dell'intervento,   ricadono   nelle   seguenti
          categorie: 
                  a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella
          sostituzione della tipologia di rotore che  comportano  una
          variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
          delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun  caso
          al 15 per cento e interventi che comportano  una  riduzione
          di  superficie  o  di  volume,  anche  quando  non  vi  sia
          sostituzione di aerogeneratori; 
                  b)  impianti  fotovoltaici  con  moduli  a   terra:
          interventi che, anche  a  seguito  della  sostituzione  dei
          moduli e degli altri componenti e mediante la modifica  del
          layout  dell'impianto,  comportano  una  variazione   delle
          volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e  una
          variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore  al
          20 per cento; 
                  c) impianti fotovoltaici  con  moduli  su  edifici:
          interventi  di  sostituzione  dei  moduli  fotovoltaici  su
          edifici a uso produttivo, nonche', per gli  edifici  a  uso
          residenziale, interventi che non  comportano  variazioni  o
          comportano variazioni in  diminuzione  dell'angolo  tra  il
          piano dei moduli e il  piano  della  superficie  su  cui  i
          moduli sono collocati; 
                  d) impianti idroelettrici:  interventi  che,  senza
          incremento   della   portata   derivata,   comportano   una
          variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e  della
          volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
          15 per cento. 
                2.   Qualora,   nel   corso   del   procedimento   di
          autorizzazione  di  un  impianto,   intervengano   varianti
          consistenti  negli  interventi  elencati  al  comma  1,  il
          proponente  presenta  all'autorita'   competente   per   la
          medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
          La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
          delle   modalita'   di   svolgimento    del    procedimento
          autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
          incluse quelle ambientali. 
                3. Con le medesime modalita' previste al comma 1,  al
          di fuori delle zone A di cui al decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  e  ad  esclusione
          degli immobili  tutelati  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i  progetti
          di nuovi impianti fotovoltaici con moduli  collocati  sulle
          coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
          e di edifici residenziali,  nonche'  i  progetti  di  nuovi
          impianti fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in
          sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
          su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
          dell'amianto. 
                4. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' degli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle  opere  connesse  presenta  al  Comune,  in   formato
          cartaceo   o   in   via   telematica,   una   dichiarazione
          accompagnata  da   una   relazione   sottoscritta   da   un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  attesti  il  rispetto  delle  norme   di
          sicurezza,  antisismiche  e  igienico-sanitarie.  Per   gli
          impianti  di  cui  al  comma  3,  alla  dichiarazione  sono
          allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
          elettrica redatti dal gestore della rete. 
                5. Gli interventi di cui al comma 1,  possono  essere
          eseguiti anche su  impianti  in  corso  di  incentivazione.
          L'incremento  di  produzione  energetica  derivante  da  un
          aumento  di  potenza   superiore   alle   soglie   di   cui
          all'articolo 30 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,  e'  qualificato  come
          ottenuto da potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua
          conseguentemente  le  procedure  adottate   in   attuazione
          dell'articolo 30 del  citato  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 23  giugno  2016,  e,  ove  occorra,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai
          sensi dell'articolo 42.».