((Art. 32 bis 
 
Semplificazione  dei  procedimenti  per  impianti  idroelettrici   di
                         piccole dimensioni 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione  delle   misure
finalizzate a contrastare i cambiamenti  climatici  e  a  perseguire,
entro l'anno  2030,  gli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii.  della  lettera
a)  del  punto  12.7  della  parte   II   delle   Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  di
cui all'allegato annesso  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il  regime  di
scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non  superiore  a
500 kW di potenza di concessione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il punto 12.7 della parte II  delle  Linee
          guida per l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico  10  settembre  2010,
          come modificato dalla presente legge: 
                «12.7.  I  seguenti   interventi   sono   considerati
          attivita' ad  edilizia  libera  e  sono  realizzati  previa
          comunicazione secondo quanto  disposto  dai  punti  11.9  e
          11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori  da
          parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
                  a)  impianti  idroelettrici   e   geotermoelettrici
          aventi  tutte  le  seguenti   caratteristiche   (ai   sensi
          dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo
          6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001): 
                    i. realizzati in edifici esistenti sempre che non
          alterino i volumi e le superfici, non comportino  modifiche
          delle  destinazioni  di  uso,  non  riguardino   le   parti
          strutturali  dell'edificio,  non  comportino  aumento   del
          numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento
          dei parametri urbanistici; 
                    ii.  aventi  una  capacita'  di  generazione  non
          superiore a 500 kW di potenza di concessione.».