((Art. 32 ter 
 
Norme di semplificazione in materia  di  infrastrutture  di  ricarica
                              elettrica 
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 14 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
conseguenza di quanto disposto  dal  primo  periodo,  l'installazione
delle infrastrutture di ricarica dei  veicoli  elettrici  ad  accesso
pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed  e'
considerata attivita' di edilizia libera»; 
  b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  procedimenti,   il
soggetto che effettua l'installazione  delle  infrastrutture  per  il
servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta
all'ente proprietario della strada l'istanza  per  l'occupazione  del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di  ricarica  e
per le relative opere  di  connessione  alla  rete  di  distribuzione
concordate  con  il  concessionario  del  servizio  di  distribuzione
dell'energia  elettrica  competente.  Le  procedure   sono   soggette
all'obbligo di  richiesta  semplificata  e  l'ente  che  effettua  la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un  provvedimento  di
autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo  pubblico
per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di  dieci
anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato  al  gestore
della rete, per le relative opere di connessione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   57   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  57  (Semplificazione  delle   norme   per   la
          realizzazione di punti e stazioni di  ricarica  di  veicoli
          elettrici).  -  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per
          infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si  intende
          l'insieme di strutture, opere  e  impianti  necessari  alla
          realizzazione di aree di sosta dotate di uno o  piu'  punti
          di ricarica per veicoli elettrici. 
                2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
          veicoli elettrici puo' avvenire: 
                  a)  all'interno  di  aree  e  edifici  pubblici   e
          privati,  ivi  compresi  quelli  di  edilizia  residenziale
          pubblica; 
                  b) su strade private non aperte all'uso pubblico; 
                  c) lungo  le  strade  pubbliche  e  private  aperte
          all'uso pubblico; 
                  d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
          servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 
                2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
          la ricarica del veicolo elettrico, in analogia  con  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          per la ricarica pubblica, e' da considerare un  servizio  e
          non una fornitura di energia elettrica. 
                3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c)  e  d),  la
          realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando
          il  rispetto  della  normativa  vigente   in   materia   di
          sicurezza, e' effettuata in conformita'  alle  disposizioni
          del codice della strada di cui al  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  e  del  relativo  regolamento   di
          esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione  al
          dimensionamento degli stalli di sosta ed  alla  segnaletica
          orizzontale  e  verticale.  In  tali   casi,   qualora   la
          realizzazione  sia  effettuata  da  soggetti  diversi   dal
          proprietario  della   strada,   si   applicano   anche   le
          disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni  di
          cui al citato codice della strada e al relativo regolamento
          di esecuzione e attuazione. Nei casi di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), resta ferma l'applicazione  delle  vigenti
          norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato
          codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto
          delle norme per la realizzazione degli impianti  elettrici,
          con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
          conformita' e di progetto  elettrico,  ove  necessario,  in
          base alle leggi vigenti. 
                4. Le infrastrutture di ricarica di cui al  comma  2,
          lettere  c)  e  d),   sono   accessibili,   in   modo   non
          discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
          per la sosta di veicoli elettrici in fase  di  ricarica  al
          fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli  punti
          di ricarica. 
                5.  All'articolo  158,  comma  1,  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente: 
                  "h-bis) negli spazi riservati alla fermata  e  alla
          sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito  di
          completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
          di  ricarica  mirate  a  disincentivare   l'impegno   della
          stazione oltre un periodo massimo  di  un'ora  dal  termine
          della   ricarica.   Tale   limite   temporale   non   trova
          applicazione dalle ore 23 alle  ore  7,  ad  eccezione  dei
          punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  16  dicembre
          2016, n. 257". 
                6. Con propri provvedimenti, adottati in  conformita'
          ai  rispettivi  ordinamenti,  i  comuni,  ai  sensi   dell'
          articolo 7 del  codice  della  strada  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          l'installazione,  la  realizzazione  e  la  gestione  delle
          infrastrutture di ricarica a pubblico accesso,  di  cui  al
          presente  articolo,  stabilendo  la  localizzazione  e   la
          quantificazione  in   coerenza   con   gli   strumenti   di
          pianificazione regionali e comunali, al fine  di  garantire
          un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e
          degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei
          veicoli    circolanti,    prevedendo,    ove     possibile,
          l'installazione di almeno un punto di ricarica  ogni  1.000
          abitanti. 
                7.  I  comuni  possono  consentire,  in   regime   di
          autorizzazione o concessione, anche a titolo  non  oneroso,
          la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
          soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina  di
          cui  ai  commi  3  e  4,  anche  prevedendo  una  eventuale
          suddivisione in lotti. 
                8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere  al
          comune che non abbia provveduto alla disciplina di  cui  al
          comma 6 ovvero all'ente proprietario  o  al  gestore  della
          strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o  la
          concessione per la  realizzazione  e  l'eventuale  gestione
          delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
          c) e d), anche solo per una strada o un'area o  un  insieme
          di esse. 
                9.  I  comuni  possono  prevedere  la   riduzione   o
          l'esenzione del canone di occupazione di suolo  pubblico  e
          della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per
          i punti di ricarica, nel caso in cui  gli  stessi  eroghino
          energia di provenienza certificata da energia  rinnovabile.
          In ogni caso, il canone di occupazione  di  suolo  pubblico
          deve  essere  calcolato   sullo   spazio   occupato   dalle
          infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli  di
          sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilita'
          del pubblico. 
                10.  In  caso  di  applicazione  della  riduzione   o
          dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
          non siano  verificate  le  condizioni  previste,  i  comuni
          possono richiedere il pagamento, per l'intero  periodo  per
          cui  e'  stata  concessa  l'agevolazione,  del  canone   di
          occupazione  di  suolo   pubblico   e   della   tassa   per
          l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,  applicando  una
          maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30  per  cento
          dell'importo. 
                11. Per le  infrastrutture  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi  2  e
          2-bis dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto
          2003,  n.  259,  e'   sostituito   da   una   dichiarazione
          sottoscritta  dai  soggetti  interessati,   da   comunicare
          all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
          cui risulti l'assenza o la  presenza  di  interferenze  con
          linee di telecomunicazione e il rispetto  delle  norme  che
          regolano la materia della trasmissione e  distribuzione  di
          energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati  non
          sono  tenuti  alla  stipula  degli  atti  di  sottomissione
          previsti dalla normativa vigente. 
                12. L'Autorita' di regolazione  per  energia  reti  e
          ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  definisce
          le  tariffe  per  la   fornitura   dell'energia   elettrica
          destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili  ai  punti
          di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio
          di ricarica in  ambito  pubblico  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16
          dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli
          alimentati ad energia elettrica e da  assicurare  un  costo
          dell'energia elettrica non superiore a quello previsto  per
          i clienti domestici residenti. 
                13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il
          rinnovo di quelle  esistenti,  prevedono  che  le  aree  di
          servizio di cui all'articolo 61 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  vengano  dotate
          delle  colonnine  di  ricarica  per  i  veicoli  elettrici.
          Conseguentemente,  sono  aggiornati  il   Piano   nazionale
          infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
          energia  elettrica,  di  cui  all'articolo  17-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  e  il
          Piano  di   ristrutturazione   delle   aree   di   servizio
          autostradali. 
                13-bis.  All'articolo  17-terdecies,  comma  1,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
          seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione  di
          motori elettrici,". 
                14. All'articolo  23  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
          conseguenza  di  quanto   disposto   dal   primo   periodo,
          l'installazione  delle  infrastrutture  di   ricarica   dei
          veicoli elettrici ad accesso pubblico non  e'  soggetta  al
          rilascio  del  permesso  di  costruire  ed  e'  considerata
          attivita' di edilizia libera. 
                14-bis.   Ai   fini   della    semplificazione    dei
          procedimenti,  il  soggetto  che  effettua  l'installazione
          delle  infrastrutture  per  il  servizio  di  ricarica  dei
          veicoli  elettrici  su  suolo  pubblico  presenta  all'ente
          proprietario della strada l'istanza per  l'occupazione  del
          suolo pubblico e la  realizzazione  dell'infrastruttura  di
          ricarica e per le relative opere di connessione  alla  rete
          di  distribuzione  concordate  con  il  concessionario  del
          servizio   di    distribuzione    dell'energia    elettrica
          competente.  Le  procedure  sono  soggette  all'obbligo  di
          richiesta   semplificata   e   l'ente   che   effettua   la
          valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge
          7 agosto 1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un
          provvedimento  di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
          ricarica, che ha una durata minima  di  dieci  anni,  e  un
          provvedimento di durata illimitata,  intestato  al  gestore
          della rete, per le relative opere di connessione. 
                15. Il decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti 3  agosto  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del  13  dicembre  2017,  cessa  di  avere
          efficacia. 
                16. Con regolamento da emanarsi entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono   adottate   le   disposizioni
          integrative e modificative del decreto del Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  in  coerenza  con  le
          disposizioni del presente articolo. 
                17.  Dall'attuazione  del   presente   articolo   non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche    interessate
          provvedono alle attivita' previste con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.».