((Art. 32 quater 
 
Semplificazioni  in  materia  di  sistemi  di  qualificazione   degli
                            installatori 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione  di
cui al presente articolo sono inseriti nella  visura  camerale  delle
imprese  dalle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura competenti per territorio, che li ricevono  dai  soggetti
che  li  rilasciano.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 15  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  marzo  2011,  n.  71,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   15   (Sistemi   di    qualificazione    degli
          installatori).  -  1.  La   qualifica   professionale   per
          l'attivita'   di   installazione    e    di    manutenzione
          straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa,  di
          sistemi solari fotovoltaici e  termici  sugli  edifici,  di
          sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe  di  calore,
          e'  conseguita  con  il  possesso  dei  requisiti   tecnico
          professionali di cui, alternativamente,  alle  lettere  a),
          b), c) o d) dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
                2. Entro  il  31  dicembre  2016,  le  regioni  e  le
          province autonome, nel rispetto dell'allegato  4,  attivano
          un programma di formazione per gli installatori di impianti
          a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al  riconoscimento  di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e
          province   autonome   possono   riconoscere   ai   soggetti
          partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
          periodi  di  prestazione  lavorativa  e  di  collaborazione
          tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
                3. 
                4. Allo scopo di favorire la coerenza con  i  criteri
          di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello  nazionale,
          ovvero nel caso in cui le Regioni e  le  Province  autonome
          non provvedano entro il 31 dicembre 2012,  l'ENEA  mette  a
          disposizione  programmi  di  formazione  per  il   rilascio
          dell'attestato di formazione.  Le  Regioni  e  le  Province
          autonome possono altresi' stipulare accordi  con  l'ENEA  e
          con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
          di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157, e successive modificazioni, per  il  supporto
          nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 
                5. Gli  eventuali  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
          cui ai commi 3  e  4  sono  posti  a  carico  dei  soggetti
          partecipanti alle medesime attivita'. 
                6. Il riconoscimento della qualificazione  rilasciata
          da un altro  Stato  membro  e'  effettuato  sulla  base  di
          principi e dei criteri di  cui  al  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 
              7. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  i  titoli  di
          qualificazione di cui al presente  articolo  sono  inseriti
          nella  visura  camerale  delle  imprese  dalle  camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per  territorio,  che  li  ricevono  dai  soggetti  che  li
          rilasciano.  Le  amministrazioni   interessate   provvedono
          all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.».